Elenchi risposte

Elenchi di commenti con domande e risposte (in ordine cronologico degli ultimi commenti) relativi ai principali temi trattati dal sito:

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510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. salve,dopo la morte di nostra madre, (siamo 4 fratelli)siamo alle prese con documenti relativi alle spese future..tra queste quelle relative alla devozione dei nostri defunti: nonni e nostro padre ed ora la mamma. I nostri defunti si trovano in 6 loculi in una cappella confraternita; di questi 6 loculi:(più di 50anni fa) 3 li comprò nostro padre(per sè,la sua mamma e moglie)altri 3 furono comprati da suo suocero cioè nostro nonno.
    Le spese relative alla pulizia e luce di tutti e 6 luculi, ed eventuali riparazione cappella sono state sempre pagate da mia madre.
    Ora di questi 6 loculi chi deve pagare?
    Per i 3 loculi comprati da mio padre sappiamo che siamo noi 4 figli a interessarcene… ma per gli altri 3 loculi comprat da mio nonno non siamo solo noi 4 nipoti ma ce ne sono altri 7 nipoti e questi si sono rifiutati verbalmente di partecipare alle spese.
    DOMANDA: possiamo ritenerci a questo punto noi eredi dei 3 loculi? possiamo pagare le spese per la devozione dei defunti e siccome sono trascorsi più di 50 anni possiamo traslare le ossa in un unico loculo e utilizzare i 2 restanti per futuri e spero lontani nostr defunti? cosa possiamo fare cosa ci consente la legge in merito?
    Grazie!!!

    1. X Ada,

      obbligati in solido ex art. 1292 Cod. Civile sono i soggetti subentrati nell’intestazione dei loculi. Se i 7 rimanenti nipoti non vogliono accollarsi le spese la soluzione amministrativa è una sola: rinuncia solenne ed in forma scritta alla co-titolarità sui loculi, così – di conseguenza, si addiverrà ad un accrescimento civilistico di Voi 4 nipoti nelle rispettive quote di diritto di sepolcro, il quale, pare proprio essersi frazionato, tra più aventi diritto.

  2. Titolare di una cappella di famiglia al cimitero del Verano (Roma) essendosi con me estinta la successione della famiglia stessa e quindi gli aventi diritto alla tumulazione vorrei estendere il diritto ad essere tumulato nella stessa cappela ad un fraterno amioco. E’ valido un atto notarile fra me e l’amico da far registrare poi al comune in maniera che al momento opportuno l’amico possa dimostrare di aver diritto ad essere tutmulato nella predetta cappella?
    Grazie per la risoosta

    1. X Claudio,

      la c.d. lex sepulchri ossia la riserva, ex art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di persone in vita titolari del diritto di sepolcro è determinata solo ed esclusivamente alla solenne stipula dell’atto di concessione. Se il sepolcro sorge come gentilizio è da escludere tassativamente che per il proprio post mortem possano trovarvi riposo soggetti estranei al nucleo famigliare.
      Tra l’altro sul sepolcri e sul loro diritto d’uso, sono vietati tutti gli atti di disposizione per acta inter vivos, almeno a far data dal 10 febbraio 1976, ed il notaio nella fattispecie non potrebbe certo accettare un atto di tal genere, cioè contra legem e nullo di diritto.
      In realtà il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 con il proprio art. 93 comma 2 ammette una “scappatoia” demandando al regolamento comunale di polizia mortuaria la disciplina di dettaglio: si tratta dell’istituto delle benemerenze con cui si consente l’accesso alla tomba alle spoglie mortali di terzi legati al concessionario da particolari vincoli morali di affetti o amicizia, o ancora di convivenza.

      Parte della dottrina è di questa idea: solo il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per sé e per la propria famiglia) potrebbe “derogare” alla familiarità dello stesso, permettendone l’accesso alle spoglie mortali di soggetti esterni rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare l’intransigenza della norma; tuttavia, siccome il diritto di sepolcro s’atteggia come mera aspettativa, per cui l’ordine di sepoltura, nelle nicchie di una tomba di cui si è contitolari, è scandito (salvo patti contrari di cui rendere edotta l’Amministrazione comunale), in relazione all’ordine temporale di morte, servirebbe, comunque, il consenso unanime di tutti i titolari di quote della sepoltura stessa affinché si addivenisse – legalmente – ad una compressione del loro jus sepulchri già maturato. Se ottemperiamo a questo schema, la benemerenza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l’effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:

      1) L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/90), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro).

      2) L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità).

      3) L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/90, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

      1. ringrazio anzitutto per la ricca e documentata risposta. Ad ammettere che sia valida la tesi permissiva mi rimane una perplessità sulla conclusioni della risposta nella quale si manifestano tre diversi passaggi. Nel caso di specie il titolare originario della concessione è deceduto da oltre 100 anni ed è ovvio che non può manifestare alcun consenso. Analagomente dicasi dei disecndenti anch’esi deceduti. L’unico erede titolare del diritto al sepolcro ancira in vita è a mio avviso (non ne esistono altri) la sola persona in grado di effettuare questo atto di liberalità e consentire all’amico sig. Tizio di essere sepolto nello stesso sepolcro. E’ corretta la conclusione?
        Sempre grato
        Claudio

        1. X CLaudio,

          se lei è subentrato pleno jure nella titolarità della concessione, con annessi diritti di gestione, quale unico concessionario si ritiene che Lei abbia questa facoltà.
          Attenzione, però: l’istituto delle benemerenze, proprio per evitare abusi o distorcimenti, come ad edsempio la compravendita occulta di posti feretro, vietata dalla Legge, deve esser dettagliatamente normato, per quanto rigurda modalità, tempistica e procedure di accesso, dal regolamento municipale di polizia mortuaria.
          Detta fonte regolamentare disciplinerà a maglie più o meno larghe i filtri di legittimazione a derogare alla natura famigliare o gentilizia del sepolcro, fissando criteri anche piuttosto capillari e selettivi.

          1. Grazie sempre. Proverò a ritrovare il Regolamento di Roma e ad interpretare quanto troverò scritto. Se del caso la disturberò ancora.
            Grazie
            Claudio

  3. Buongiorno, vorrei indicare nelle mie intenzioni testamentarie la scelta di una bara ecocompatibile tipo cartone (comunque no legno) per la mia cremazione. Ho letto gran parte della legislazione a tema consigliata nel vostro sito ma mi pare di capire che in lombardia, dove vivo, non si possono usare casse che non siano di legno (al limite alleggerito e con vernici naturali, nulla di più). E’ corretto? quindi non si può in nessun caso? in altre regioni com’è la situazione?
    Altrove avevo letto che le casse “eco” sono suggerite proprio dalla legge in caso di cremazione, ma a questo punto temo non sia vero nei fatti…grazie mille!

    1. x Livia Soriente
      il regolamento della regione Lombardia permette in quella regione solo bare che rispondano ai criteri stabiliti in un allegato tecnico che richiede bare di legno massiccio.
      Recentemente la regione Lombardia ha approvato una legge (la n. 4/2019) che prevede una variazione del regolamento.
      E quindi consigliamo di attendere l’emanazione di detto regolamento per capire se verranno consentite bare di materiali diversi dal legno massiccio.
      Però la legge regione Lombardia in questione è stata impugnata dal Governo, per presunto conflitto di poteri, rimandando la questione alla Corte Costituzionale.
      La legeg regionale è in vigore fino alla pronuncia della Corte costituzionale, ma riteniamo che il regolamento attuativo sarà emesso dopo la sentenza della Suprema Corte.

  4. Vorrei sapere se gli operatori funebri/ necrofori possono partecipare alle celebrazioni delle esequie in chiesa oppure per regolamento no e devono uscire dalla chiesa per forza durante la funzione. Grazie.

    1. X Elisa,

      e perchè non gustarsi una bella Santa Messa Esequiale da perte del personale delle onoranze funebri invece di stare come reietti fuori della chiesa, magari rintanati in qualche bar a bere o a fumare?
      Non c’è nessuna norma giuridica a tal proposito, il comportamento più idoneo è rimesso alla sensbilità religiosa dei singoli necrofori o, più banalmente, alla mera opportunità, magaari per riuscire più discreti.

  5. Buonasera.

    Vorrei porre un quesito. Abito a Bari. In occasione della esumazione ordinaria della salma, inumata in campo comunale, di un mio caro vorrei sapere se fosse possibile effettuare un rifascio della salma per traslarla in nuova bara idonea per tumulazione in cappella. Non mi interessa la soluzione della cassettina, vorrei preservare la lunghezza naturale del corpo.

    Vorrei inoltre sapere se possa ingaggiare, al posto degli operatori cimiteriali, una impresa di pompe funebri che esegua al posto loro l’operazione di recupero della bara, in quanto gli operatori del cimitero sono alquanto irrispettosi ed incuranti delle salme.

    Gradirei avere un vostro cenno di riscontro.

    Distinti saluti.

    1. X Pietro,

      se all’atto dell’esumazione ordinaria si rinvengono semplici e sole ossa il problema non si pone ed è d’obbligo la loro raccolta in cassetta ossario.

      Qualora invece, si sia in presenza di RESTO MORTALE (= salma inconsunta) le possibile destinazioni sono tre e sono enumerate sia dalla Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 sia dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. Esse alternativamente sono:

      (ri)-tumulazione
      reinumazione in campo si terra per indecomposti
      diretta cremazione

      Il rifascio (ma anche la fornitura di un nuovo feretro ligneo) si rende necessario solo nel caso di tumulazione, solo quando il resto mortale presenti ancora parti molli (tessuti e tegumenti) tali da provocare percolazioni cadaveriche.

      La legge (art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) vieta severamente lo spezzamento dei corpi ancora intatti o la frattura dei loro arti al fine di ridurli in contenitori dalle dimensioni più contenute rispetto ad una normale bara, quindi, su questo versante non dovrebbero sussistere problemi di sorta.

      La Sua impresa funebre di fiducia potrà assicurare un importante ruolo di supporto, ma le operazioni cimiteriali sono svolte in regime di esclusiva e monopolio da parte del gestore dell’impianto sepolcrale.

  6. X Benedetta,

    La premessa che deve necessariamente farsi è quella per cui il coniuge ha la piena, quanto esclusiva (si sottolinea questo aspetto) titolarità nel disporre della spoglie mortali del coniuge pre-deceduto, che non può essere limitata o gravata da soggetti terzi.
    Nel caso di specie, poiché l’estumulazione ha quale fine il trasferimento del feretro in altro sepolcro, va solo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 88 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fermo restando che gli oneri per l’estumulazione (quali, es., la tariffa per le estumulazioni effettuate prima della scadenza della concessione, l’eventuale c.d. rifasciamento (come potrebbe essere il ricorso ad una cassa di zinco posta esternamente, poiché il feretro originario non è suscettibile di apertura) del feretro, altri oneri) sono a carico di chi richiede l’estumulazione.
    Inoltre, stante le condizioni sopra riferite sullo stato del manufatto sepolcrale, gravando gli oneri delle manutenzioni, ordinarie e straordinarie sul titolari del sepolcro (art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), il comune (oppure, il soggetto gestore se a ciò sia legittimato dal contratto di servizio), dovrebbe provvedere, indipendentemente dalla specifica richiesta di estumulazione (che, al più, può essere assunta solo quale occasione della “notizia” relativa alla conoscenza dell’effettivo stato manutentivo del sepolcro, ad invitare i soggetti titolari ad eseguire le opere e gli interventi necessari alla normale funzionalità del sepolcro, assegnando loro un termine, che, qualora eventualmente inadempiuto, comporterebbe la dichiarazione di decadenza dalla concessione.

    Chi esegue l’estumulazione, operazione riservata al personale cimiteriale, non entra in una proprietà, del tutto, privata, ma su di un manufatto eretto su area avuta in concessione e per l’effettuazione di operazioni richieste da soggetto il quale ne ha titolo e che altri non possono limitare, inibire, ledere o comprimere.

  7. Buongiorno, vorrei chiedervi informazioni in merito allo spostamento di un defunto dal cimitero in cui si trova ora.

    Mia mamma si trova da più di 10 anni nella tomba della sua famiglia d’origine. Io vorrei toglierla da lì. Non so ancora se in un altro cimitero, fuori dalla provincia in cui si trova ora, oppure farla cremare e tenermela a casa ma comunque voglio toglierla al più presto da quella tomba di famiglia.

    Sapete se ci sono delle limitazioni in termini di consenso? Le sue sorelle e sua mamma (mia nonna) sicuramente non saranno d’accordo. Ho letto però che il coniuge esercita più diritto rispetto ai parenti di primo grado.

    Pensate sia possibile spostarla anche solo con il mio consenso e quello di mio papà?

    Vi ringrazio

  8. Buongiorno,
    scrivo dalla Regione Lazio. Abbiamo un’ulteriore questione da sottoporvi relativamente a cremazione di salma già tumulata in loculo da meno di 20 anni. Il nostro è un piccolo cimitero ma molto “vivace”! Questa volta a complicare la situazione si aggiungono i cattivi rapporti tra figli del defunto e convivente dello stesso. Passo a descrivere i fatti nel dettaglio. Qualche mese fa è venuto a mancare il signore oggetto della diatriba. Per la tumulazione della salma, essendo l’uomo ormai vedovo, se ne è occupata la convivente ( non regolarmente coniugata ne iscritta al registro delle coppie di fatto del nostro servizio demografico ). La signora ha avanzato regolare richiesta per l’assegnazione di una concessione all’interno del nostro cimitero e ha proceduto al versamento della tariffa dovuta per la stessa. Ora le figlie avanzano richiesta di poter cremare il padre. Ci troviamo di conseguenza ad affrontare un bel dilemma. Il Regolamento comunale prevede che le estumulazioni debbano essere richieste dal concessionario della sepoltura, mentre come abbiamo già avuto modo di osservare le normative prevedono la possibilità di cremare una salma già tumulata, anche se non siano trascorsi venti anni dal decesso, se la domanda viene avanzata dai parenti più prossimi. Essendo morto il coniuge del defunto interessato, i parenti più prossimi diventano i figli. Recentemente ci ha scritto l’avvocato della convivente intimandoci di comunicare alla sua assistita ogni azione che si effettuerà sia sul loculo sia sulla salma in esso tumulato. Con la presente, quindi, vi chiediamo un parere su quale, secondo voi, sia la modalità migliore da seguire in questo caso.

    1. X Daniele,

      i diritti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri per giurisprudenza costante in materia di conflitti endo-famigliari e finalmente per norma positiva cristallizzata per la prima volta nell’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 seguono unicamente il principio di poziorità declinato nelle due regole dello jus coniugii e dello jus sanguinis con il primo che predomina anche sul secondo, in questa sorta di scala gerarchica.
      Il diritto sul sepolcro in sé (cioè la mera titolarità della concessione, la quale, non dimentichiamo sorge sempre intuitu personae) a volte può divergere anche pesantemente dai diritti di disposizione, in questo frangente, invero nemmeno, poi, così raro il concessionario vanta i diritti di gestione sulla concessione (eventuale rinuncia, obbligazioni manutentive…) ma non il potere di decidere in ordine alla destinazione delle spoglie mortali anche dopo un primo periodo di tumulazione in loculo.
      Si rileva un “bug” nel Vostro Regolamento Municipale foriero di possibili guai o discrasie interpretaative: per le considerazioni stringatissime di cui sopra è assurdo limitare la richiesta di estumulazione al solo concessionario, specie se questi non sia coniuge superstite o stretto parente del de cuius. La norma in questione “profuma” d’illegittimità perchè limita ingiustamente una prerogativa dei famigliari del de cuius.
      La situazione segnalata, comunque, è già stata ravvisata in altri Comuni e risolta o riformando il regolamento o cambiando la procedura di assegnazione dei tumuli (esempio: si fa concessione solo a chi abbia vincoli di coniugio o comunque parentela con il de cuius, così da contenere, se non proprio eliminare, potenziali liti future.
      In limine litis (ad ogni modo l’amministrazione resta estranea alla controversia da risolversi avanti il giudice ordinario, mantenendo fermo lo status quo in attesa di un chiarimento magari anche extra-giudiziale) sarebbe opportuno informare il legale della concessionaria così bellicosa e battagliera sui criteri generali ed inderogabili che governano gli atti di disposizione per il post mortem, laddove sovrana è senz’altro la volontà del defunto, ma quando questi sia rimasto silente si applica uniformemente il sullodato principio di poziorità.

  9. Buongiorno, scrivo dalla regione lazio. la domanda che vi pongo è un pochino contorta e spero di risultare chiaro. oggetto della mia interrogazione è l’inserimento di urne cinerarie e cassette ossarie all’interno di sepolture a sistema di tumulazione e nello specifico all’interno di loculi. il regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi cimiteriali prevede la possibilità di accogliere cassette ossarie e urne cinerarie fino al riempimento dellospazio di ogni singolo loculo, di cui sia ancora vigente la concessione, ai sensi del paragrafo 13 della Circolare Ministeriale n° 24 del 24.06.1993. I requisiti richiesti, affinché le cassette e le urne siano accolte, sono quelli di contenere resti mortali e ceneri di persone o decedute nel territorio comunale o di avere in esso l’ultima residenza e di essere legate alla salma tumulata nel loculo da un vincolo di parentela ( il regolamento prevede che debbano essere coniugi, ascendenti e discendenti fino al secondo grado, collaterali sino al secondo grado e affini fino al primo grado. E’ data anche possibilità di accogliere anche cassette e urne di persone non decedute nel territorio comunale e che in esso non avessero l’ultima residenza ma in questo caso il vincolo di parentela che le lega alla salma è più stringente: la possibilità è ristretta solamente ai coniugi e ai discendenti e ascendenti di primo grado. Il regolamento non prevede più nulla. Ultimamente è sorto un confronto tra addetti alle pratiche amministrative. Alcuni sostengono che quando il concessionario della sepoltura sia deceduto,per accogliere cassette ossarie e urne cinerarie all’interno del loculo, bisogna richiedere formale comunicazione di tutti gli eredi del concessionario e dichiarazione di atto di notorietà con la quale ognuno di loro attesta di non avere nulla a ostare all’operazione. Altri, invece, ritengono che essendo fissati parametri che vertono sulla parentela e sull’appartenenza alla famiglia, regni il diritto di sangue ( ius sanguiinis, come se il loculo divenisse una specie di loculo gentilizio ) e che quindi viga la regola non scritta “chi prima muore, meglio alloggia”, ritenendo che l’eredità patrimoniale non dia nessuna priorità nelle scelte e che il veto anche di uno solo o di tutti gli eredi non possa cancellare un diritto dato dall’appartenenza alla famiglia e non dalla decisione di chicchessia. Spero di essere stato chiaro e vi chiedo di esprimere la vostra opinione in merito. Grazie.

    1. X Daniele (che, per fortuna è sempre più un nostro inguaribile aficionados e sfegatato fan di questo blog).

      IN forza del vostro regolamento ogni loculo si configura come una piccola tomba gentilizia ed è una saggia nonchè lungimirante politica, siccome l’area cimiteriale non è – notoriamente – dilatabile all’infinito, con gravi ripercussioni urbanistiche.

      La posizione di erede, civilisticamente, attiene ad aspetti meramente patrimoniali ed è relativa, dunque, al trapasso delle sostanze materiali, suscettibili di valore economico, tra il de cuius ed i suoi aventi causa. Negli jura sepulchri l’usus sepulchri (= diritto a dare o ricever sepoltura) è legato a vincoli di sangue o di coniugio, cioè di appartenenza o meno alla famiglia del fondatore del sepolcro.

      La formuletta – se si vuole ironica ed irriverente del “chi prima muore meglio alloggia” in modo più aulico è così sintetizzabile ed esplicabile:

      La condizione di premorienza deriva dal combinato degli articoli 50 (ammissione nei cimiteri) e 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (diritto d’uso delle sepolture private), nonché dalla storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936, queste fonti, in pratica, asseriscono che:

      – si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere o sue trasformazioni di stato, prima viene sepolto)
      – in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
      Altro riferimento di cui tenere conto è la concessione cimiteriale rilasciata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.

      Due, quindi, sono i parametri da considerare nella forma di una sorta di combinato disposto:

      1)l’atto di concessione con la convenzione da cui sovente è accompagnata dove le parti contraenti stabiliscono le relative obbligazioni sinallagmatiche.

      2) il regolamento comunale di polizia mortuaria attualmente in vigore, soprattutto se con riflessi sulle situazioni pregresse (= concessioni già in essere), giusto per bypassare il problema del tempus regit actum con l’escamotage dello jus superveniens.

      Si ravvisa come la procedura ideata dai Suoi colleghi sia del tutto ultronea ed inutilmente complicata poiché chiedere ogni volta un nulla osta ai potenziali aventi titolo condurrebbe ben presto alla paralisi dell’ufficio e di tutta l’ordinaria attività cimiteriale.

      Eventuali conflitti verranno risolti avanti il giudice ordinario lasciando estranea l’amministrazione ad ogni possibile lite o contenzioso sul frazionamento dello spazio sepolcrale.

      Si ricorda, infine, come lo jus sepulchri rinvenga il suo estremo ed invalicabile confine nella pienza fisica del sepolcro stesso, se questo è giunto alla sua massima saturazione ormai incomprimibile lo stesso diritto di sepolcro spira ex se divenendo non più esercitabile proprio per la mancanza di posto

      Se il sepolcro privato a sistema di tumulazione sorge presuntivamente come FAMIGLIARE (poco importa se sia un loculo monoposto) si segue unicamente la regola dello jus sanguinis e dello jus coniugii, seppure con le limitazioni più selettive dettate dal vostro regolamento municipale, l’eventuale veto o opposizione degli eredi non rileva minimamente e non è accoglibile, pertanto, in diritto, questa infatti è la Legge (art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)

  10. Buonasera, domanda un po tecnica, in caso omessa comunicazione delle spese funebri (anni passati) come mi devo comportare? Secondo voi è possibile sanare con la pace fiscale (art. 9 dl 119/81)
    Grazie mille

        1. X Paolo
          Non è materia di nostra conoscenza. Ma x quello che abbiamo compreso leggendo i giornali occorre essere in presenza di cartelle esattoriali o liti con la agenzia delle entrate e quindi con importi certi che le sono stati chiesti. In assenza non si può parlare di pace fiscale.

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