Elenchi risposte

Elenchi di commenti con domande e risposte (in ordine cronologico degli ultimi commenti) relativi ai principali temi trattati dal sito:

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510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. Buongiorno
    Avrei una domanda da sottoporvi, Mio fratello e seppellito da circa tre Anni nella terra ed la sua famiglia (Moglie e Figlio) non hanno mai provveduto a fargli una lapide ed una copertura adeguata, io mi sono proposto di farlo a spese mie ma non hanno mai accettato! Cosa posso fare? Vorrei andare a trovare mio fratello e vederlo in una comune tomba niente altro!!
    Grazie per una vostra risposta

    1. X Danilo,

      nella tariffa dell’inumazione in campo comune è prevista già in origine l’apposizione di un semplice cippo tombale sulla fossa, recante gli estremi anagrafici ed indentificativi del defunto, e questo è l’unico obbligo di Legge per il Comune o il gestore del cimitero.
      L’applicazione di un copri-tomba (lastra sepolcrale), magari realizzata con materiali di pregio è una facoltà che il Comune, dietro corresponsione di relativa tariffa, può concedere ai privati, famigliari del de cuius. Nella scelta di questi arredi funerari dovrebbero prevalere i più stretti congiunti (nella fattispecie moglie in primis e poi il figlio), ma ciò non esclude, in caso di manifesto disinteresse (= animus comportamentale consistente in una dichiarata e palese volontà a non procedere) che possa provvedere in tal senso anche un altro parente, più lontano nella scala gerarchica, o addirittura un soggetto terzo, estraneo al nucleo famigliare, il quale in regime di liberalità si assume spontaneamente tutti gli oneri (diritto fisso comunale e marmista).
      Sono, comunque, rapporti inter-privatistici cui l’Amministrazione resta ovviamente estranea, da cui – spesso – derivano liti e conflitti da dirimere e ricomporre avanti il Giudice Ordinario.
      La Legge, seppur nella sua cruda asetticità, tende a tutelare e preservare il sentimento di pietà e devozione verso i propri cari defunti, così una volta dimostrato lo “sfacciato” disinteresse da parte degli altri aventi diritto, Lei stesso potrebbe subentrare loro nell’acquisto di arredi e suppellettili funebri. Le consiglio, allora, di prendere contatto con il locale ufficio della polizia mortuaria, nel Suo Comune, per verificare attentamente quest’ipotesi testé prospettata.

    2. Buonasera,
      scrivo dalla Regione Lombardia.Desidererei avere un vostro parere circa il divieto del comune a tumulare mio padre nel loculo occupato dal 1966 da una zia di mio padre, la cui concessione scade nel 2021. I resti della zia verrebbero cremati e rimarrebbero nel loculo con la salma di mio padre.
      Mio padre è morto alla fine del mese scorso e siamo stati costretti a tumularlo in un loculo destinato dal comune perchè la risposta definitiva negativa ci è stata data solo la scorsa settimana con la motivazione che 1) estumulando anticipatamente la zia, il loculo cade nella libera disponibilità del comune. 2) I loculi vengono assegnati prima quelli ubicati in una determinata ala del cimitero, poi a completamento passano all’altra ala (dove poi si troverebbe il loculo della zia) Nel regolamento di Polizia Mortuaria è scritto: “l’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione”. Infine nello stesso regolamento non trovo espressamente il divieto di mettere nello stesso loculo un feretro ed un urna cineraria.
      Nel rispetto della Legge, vorrei esaudire il desiderio di mio padre.
      Ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo cordiali saluti
      Marco

      1. X Marco,

        situazione complessa!
        Se l’estumulazione è volta al trasporto in altra sede è giusto dichiarare estinta la concessione per intrinseco esaurimento del suo fine precipuo (= dar sepoltura a quel determinato e particolare feretro) tuttavia se nell’atto di concessione non è specificato in quale forma il defunto debba esser ivi sepolto (solo come feretro o anche come trasformazioni intermedie e finali in cui un cadavere con il tempo naturalmente degrada, cioè resti mortali, ossa o ceneri?) il rapporto concessorio dovrebbe procedere sino alla sua naturale scadenza.
        Anzi, la politica cimiteriale che la Regione Lombardia tende pervicacemente a perseguire è proprio quella del ri-uso responsabile del patrimonio cimiteriale già esistente, poichè lo spazio funerario – notoriamente – non è dilatabile all’infinito, ameno di nuove e costosissime cementificazioni.
        La strategia del Suo Comune, invece, pare proprio orientata all’immobilizzo dei posti feretro, cristallizzando l’esistente, invece di permettere la riunificazione di più defunti in un unico loculo.
        L’art. 20 comma 3 del Reg. Reg. Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 addirittura testualmente così recita:

        “Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d’uso del loculo è pari ad almeno vent’anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell’originaria concessione in uso per il tempo occorrente.”

        Facile, allora? Mica tanto, perchè qui ci addentriamo nelle sfere di competenza, non sempre chiare e ben definite, tra regolamento regionale (tra l’altro in via di profonda riforma) e regolamento comunale di polizia mortuaria.
        Anche in Lombardia, in altri contesti geografici, ci sono Comuni che non hanno recepito il disposto di cui all’art. 20 comma 3 citato, è il solito vieto trito e ritrito problema della successione delle norme nel tempo a diversa velocità, e spesso in questo succedersi vorticoso manca un raccordo per renderle coerenti ed omogenee nella loro diretta applicazione e questo per una ragione piuttosto oscura (almeno per i non addetti ai lavori). Secondo alcuni giuristi, infatti, il Reg. Reg. Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 invaderebbe, indebitamente un campo proprio ed esclusivo del regolamento municipale di polizia mortuaria il quale non trae tanto origine e legittimità dalla legge ordinaria (art. 7 D.Lgs n. 267/2000) ma da fonte di rango costituzionale (art. 117 comma 6 III periodo Cost, così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001.
        La titolarità e gestione del cimitero (art. 824 comma 2 Cod. Civile) ricadendo nell’ambito specifico e necessario del demanio comunale (artt. 337, 343 comma 3 e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934) sono prerogativa del Comune, esso esercita i suoi poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e supervisione all’interno della normativa quadro statale (almeno così dovrebbe esser, poichè l’ordinamento civile è materia riservata alla potestà legislativa dello Stato Centrale, poi le Regioni – Lombardia in primis – hanno esondato dai propri compiti, ma mi taccio davanti a tale scempio perchè il nostro dissertare diverrebbe lungo e quasi ozioso nelle sue cavillose argomentazioni).
        Rimane il rimedio – ahimè giurisdizionale – bisogna, dunque, impugnare il diniego del Comune alla Sua istanza e la norma relativa del regolamento comunale da qui esso logicamente discende, il T.A.R. se accederà positivamente alla Sua tesi, accogliendo le Sue doglianze avrà a disposizione due soluzioni:

        1) in base al principio di derivazione romanistica del “Jura novit curia” (= Il Giudice conosce la Legge) il tribunale amministrativo disapplica la norma oggetto del contendere nel caso di specie, lasciandola comunque formalmente in vigore
        2) IL Giudice dichiara la norma illegittima erga omnes, espungendola definitivamente dal regolamento municipale del quo.

  2. Salve sono un piccolo operatore funebre del Molise, da quando è entrata in vigore la legge regionale n°1 del 24 gennaio 2018,relativamente all’Art. 21 in materia di Disciplina del trasporto delle salme “a cassa aperta”, negli ospedali e strutture sanitarie locali c’è poca chiarezza, per questo mi rivolgo a Voi poiché essendo obbiettivi potete aiutarmi a meglio capire.
    Gentilmente di seguito Vi porrei delle domande a riguardo:
    1) può il medico di turno della struttura rifiutarsi di rilasciare il nulla osta necessario allo spostamento prima delle 24 ore per una morte avvenuta per motivi naturali e NON per malattia infettiva-diffusiva, radioattiva, ecc. ?
    2)la composizione e vestizione della salma può essere eseguita nell’apposita sala dell’istituto? (di recente mi è stato detto che l’incassamento deve avvenire prima dello spostamento dal reparto dove è avvenuto il decesso)
    3) che tipo di “contenitore” è necessario per poter svolgere il trasporto durante il periodo di osservazione? “……..il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita” è possibile usare la normale cassa di zinco interna e legno esterna senza poggiarci il coperchio sopra, eventualmente coprendo il tutto con un lenzuolo impermeabile?
    GRAZIE anticipatamente per le Vs. risposte.
    Saluti Francesco

    1. X Francesco,

      a) – l’innovativo istituto del trasporto salma a “cassa aperta” non è stato, in parte ancora metabolizzato ed a volte produce notevoli asimmetrie interpretative: spesso si procede caso per caso senza una linea guida univoca e generalizzata, ingenerando un vero e proprio percorso ad ostacoli. Allora: la Legge prevede un autorizzazione semplificata ma di natura tecnico-sanitaria, un medico infatti firma l’apposito modulo, dopo aver posto diagnosi di morte e constatato che:

      1) il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica (siamo in presenza di infetti? Quali le cautele cui attenersi)
      2) la salma ha titolo di accoglimento presso una struttura ricevente (ad esempio: casa funeraria, servizio mortuario sanitario di diverso ospedale…. senza la pretesa di esser esaustivi)
      3) la salma è riposta in un contenitore sì impermeabile (almeno sul fondo, così da trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici) ma tale da non ostacolare, durante il periodo d’osservazione ancora in corso eventuali manifestazioni di vita (= l’aria deve circolare liberamente all’interno)
      4) la salma non è sotto procura = si esclude anche il solo sospetto di morte violenta o, peggio ancora dovuta a fatto criminoso.

      Mentre le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sono facilmente verificabili anche ad un primo esame, molti medici sono titubanti quanto al punto 4, specie se intervenuti solo al momento del decesso, senza aver seguito attentamente tutto il decorso della patologia che ha condotto al decesso. Spetta a qualunque sanitario segnalare alla Procura della Repubblica ipotesi di reato, ma questo compito (art. 74 comma 3 D.P.R. n. 396/2000) è precipuamente affidato dalla Legge al medico necroscopo.

      b)- non è elemento di diritto, (ogni nosocomio può avere un proprio protocollo operativo) ma per prevenire l’insorgere del rigor mortis (quando cioè le articolazioni sono ancora morbide e facilmente manipolabili) spesso si procede alla vestizione prima del trasporto a cassa aperta, per una ragione di mera opportunità. Certo se si dispone di una moderna casa funeraria dotata di funzionali tavoli anatomici converrà vestire la salma solo una volta giunti a destinaazione, questo perchè durante lo spostamento il corpo potrebbe scomporsi ed i vestiti imbrattarsi di eventuali liquidi post mortali fuoriusciti dagli orifizi del corpo esanime

      c) – l’imballo per la movimentazione a cassa aperta può esser indifferentemente una cassone per recupero/raccolta salma incidentata o lo stesso feretro (meglio se composto dalla doppia cassa, così la vasca di zinco (o altro dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante) posta sotto la schiena della salma potrà agevolmente potenziali fenomeni percolativi, attenzione, però: i coperchi possono solo esser apposti e non chiusi, in maniera da lasciar filtrare ancora l’aria.

      1. GRAZIE per la risposta.
        Gentilmente volevo ancora chiederLe, visto che ho dimenticato di farlo nel precedente messaggio, ma secondo Lei, in riferimento alla sopracitata legge, può una chiesa, previo consenso del parroco, fungere da struttura ricevente?
        Saluti Francesco

        1. X Francesco,

          1) grazie da parte mia e di tutta la redazione del blog per la preziosa imbeccata sulla Legge Regionale Molisana (il testo non era ancora in archivio!)
          L’annoso problema dell’esposizione dei defunti “a cassa aperta” in chiesa o altro luogo di culto, specie nelle Regioni del Meridione d’Italia, dove più forte è questa tradizione è sempre attuale.
          Da tempo inveterato, infatti, è costume vegliare i propri morti, durante il periodo d’osservazione, in edificio sacro, quasi fosse una casa funeraria ante litteram, di tipo confessionale (dopo tutto nel nostro Bel Paese paradossalmente sono cattolici anche gli atei dichiarati, per la fortissima e radicata influenza bi-millenaria che il Cristianesimo, soprattutto nella difficile esperienza del lutto, esercita ancora sulla nostra società.
          La Regione Puglia ad esempio, si è orientata su un parere negativo in forza di questo ragionamento, non privo di qualche valida motivazione logica: le salme a cassa aperta debbono sostare in idoneo luogo assimilabile ad un deposito d’osservazione/servizio mortuario sanitario/obitorio/casa funeraria avente le caratteristiche tecniche minime di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997. Occorre, pertanto che qualunque altra struttura ricevente, per imprescindibili questioni igienico- sanitarie e di sicurezza risponda positivamente a questi requisiti.
          IN realtà, in Puglia stanno sorgendo (e qui smetto gli asettici panni di umile necroforo, per dichiararmi apertamente Cattolico credente) diverse funeral homes e quindi c’è anche una ragione di origine squisitamente politica: dirottare i morti verso le case funerarie di nuova concezione e costruzione, “scippando” alla Chiesa questa sua secolare funzione, nella ritualità funeraria nel Comuni, magari di piccole dimensioni, del Sud.
          So di essere maligno, in queste mie scarne considerazioni, ma in merito al quesito posto sarei più possibilista, in base a questi passaggi tecnico-strumentali:

          1) la Chiesa deve esser individuata nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria come possibile e legittimata destinazione del trasporto a cassa aperta. (A dire il vero la Legge Regionale non ne fa menzione, ma neppure la vieta apertamente…quindi….ognuno tragga le proprie conclusioni). Altrimenti bisognerebbe procedere sempre caso per caso con unaa specifica autorizzazione comunale.
          2) è, però, necessario un preventivo sopralluogo della locale A.USL per una verifica sulla salubrità dell’edificio (lo spazio sacro può temporaneamente esser adibito all’osservazione dei defunti, ci sono o sussistono criticità di ordine igienico-sanitario?) Basterebbe un’autorizzazione una tantum, magari da rinnovare ad hoc dopo un certo lasso di tempo.

          Si ravvisa un certo margine di discrezionalità, anche nell’azione dell’impresario funebre: egli deve saper leggere la situazione (compreso lo stato in cui versa la salma: essa presenta precoci fenomeni percolativi o di incipiente putrefazione incompatibili con l’esposizione del defunto a cassa aperta) e saper proporre ai dolenti la soluzione migliore, sotto tutti i profili.
          Si valuti attentamente l’opzione alternativa della “funeral home”!

  3. Buongiorno, scrivo dalla Regione Lazio. Abbiamo a che fare con un’insolita richiesta e volevo avere un vostro parere in merito. Come scritto in precedenti post, nel nostro Cimitero comunale non sono più disponibili sepolture a sistema di tumulazione. Ultimamente, però, a seguito di trasferimento di salme in altri cimiteri e cremazioni di salme già tumulate, siamo riusciti ad assegnare alcuni loculi. Forse perché venuti a conoscenza di questi episodi, del tutto casuali e non programmabili, alcuni parenti di un defunto hanno avanzato richiesta di accogliere la salma della persona a loro cara in camera mortuaria sino a quando non si sarebbe liberato un loculo che ne avrebbe consentito la tumulazione. La salma rischerebbe, se noi accettassimo, di rimanere sine die in camera mortuaria e si potrebbe verificare anche l’ipotesi, parecchio remota in realtà ma non inverosimile, che ci possa rimanere per sempre o almeno sinché non scadrà una concessione e non verrà rinnovata. Per onestà di cronaca devo dire che è già stato progettato ed è partito l’iter per la realizzazione di un nuovo reparto da adibire a sepolture a sistema di tumulazione, quindi relativamente in tempi brevi, la salma dovrebbe trovare degna sepoltura. Vorrei chieder vi prima di tutto se è lecito avanzare una richiesta del genere. Poi se sia consentito accogliere una salma in camera mortuaria, senza una destinazione definitiva e ricevere da voi dei consigli sulla questione. Grazie.

    1. X Daniele,

      1) l’uso della camera mortuaria di cui all’art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 può esser soggetto ad opportuna tariffazione, con declaratoria adottata con atto di Giunta Municipale quando non dettato da ragione tecniche o istituzionali.
      2) La funzione edittale della camera mortuaria è accogliere temporaneamente i contenitori mortuari in transito o in attesa di definitiva sepoltura, non è ammesso il deposito sine die di feretri anche perché così si sottrarrebbe spazio necessario alla normale attività cimiteriale.
      3) ex art. 50 D.P.R. n. 285/1990 i defunti (o loro trasformazioni di stato) per esser accolti in cimitero debbono avere già stabile e sicura destinazione, per le sepolture private (= le tumulazioni) trova applicazione l’art. 102 D.P.R. n. 285/1990 il quale prescrive l’obbligo di un’istruttoria teleologicamente orientata alla preliminare verifica del titolo di sepoltura.
      4) IL Comune non ha mai l’obbligo di garantire posti a sistema di tumulazione, quando agisce così è solo in termini di pura facoltà, deve invece sempre disporre di campo di terra ad inumazione di idoneo dimensionamento (in quanto è l’inumazione il trattamento d’ufficio per i cadaveri umani).

      Anche se, nel corso dell’ultimo secolo è cambiata la percezione sociale sullo status symbol della tumulazione con pressanti richieste in questo senso da parte della cittadinanza (quasi che da semplice possibilità tollerata dalla Legge la tumulazione fosse divenuta un diritto assoluto) l’eventuale saturazione del cimitero (con gravi problemi di ordine pubblico) è da riferirsi unicamente alla carenza di fosse in campo comune.

      L’ipotesi da Lei affacciata, non è pertanto percorribile.

  4. rinnovo tomba di n. 8 posti di cui 6 rinnovati da mia madre e 2 da mia cugina dove sono sepolti i suoi genitori.Nella tomba sono sepolti anche i nonni paterni di mia cugina, ora ho necessità di liberare due posti essendo i nonni paterni di mia cugina tumulati con il permesso di mio nonno avrei intenzione di far estumulare loro ma essendo in conflitto con mia cugina e lei non vuole come posso fare? Può mia madre avendo rinnovato lei 6 posti di cui anche i posti dei nonni paterni di mia cugina ?Spero mi possa rispondere dato che ho chiesto al Comune ma loro non possono fare niente se mia cugina non vuole.
    Cordiali saluti. Aresi Gabriella

    1. X Gabriella,

      il rinnovo della concessione non è un semplice prolungamento della durata, bensì la costituzione di un rapporto giuridico del tutto nuovo avente, però, come oggetto, lo stesso sepolcro, senza soluzione di continuità. In questa sede, cioè all’atto della stipula della nuova concessione, le parti contraenti possono pattuire diverse clausole ed obbligazioni sinallagmatiche, rispetto al primo contratto, come ad esempio estendere il diritto di sepolcro a nuovi beneficiari, dilatando così la riserva delle persone portatrici, in vita dello jus sepulchri, diritto da esercitarsi in proiezione dell’oscuro post mortem. A quanto pare siamo dinanzi ad un co-titolarità della concessione tra Sua madre e Sua cugina, dalla quale origina una comunione indistinta e solidale caratterizzata dalla mancanza della quota come titolo per parteciparvi.
      Se, attorno all’istanza di estumulazione, volta a liberare due posti feretro, non si forma il consenso unanime di tutti i pari grado legittimati a pronunciarsi, il Comune deve rilevare l’improcedibilità/inammissibilità della richiesta per mancanza di un presupposto fondamentale: la volontà a Sua cugina, nella fattispecie in esame Purtroppo per Lei l’ufficio comunale della polizia mortuaria ha ragione.

  5. Salve, siamo una concessionaria di un cimitero, nell’ambito di un project financing, che prevede l’ampliamento del cimitero esistente e la gestione.
    All’interno del progetto di ampliamento sono presenti diverse tipologie di sepolture, nel dettaglio , cappelle gentilizie a 10 posti, edicole a 2 posti, 4 posti, 6 posti, 8 posti, sarcofagi ipogei a 4 posti, e colombari.
    Il quesito è duplice, il primo riguarda la possibilità di assimilare le edicole a 2/4/6/8 posti a tombe di famiglia, in sostanza equipararle a cappelle gentilizie, il secondo riguarda la correttezza sull’ interpretazione del regolamento di polizia cimiteriale che di seguito riporto, permettendoci di poter cedere in concessione le edicole e le cappelle a persone non native nel comune, non residenti nel comune, morte fuori di esso, secondo quanto riportato all’art.8 comma e) del regolamento.
    Nel nostro ragionamento se le edicole sono assimilabili a tombe di famiglia rientriamo nella fatti specie del comma e, e se confermato quanto pensiamo ossia la possibilità di cedere le concessioni a persone non residenti nel comune.
    Estratto del regolamento di polizia mortuaria
    “Articolo 8 – Accoglimento nel cimitero

    1. Nel cimitero comunale vengono accolti:

    a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
    b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, nate in esso o aventi in esso, in vita l’ultima residenza, ovvero già residenti nel Comune di S. Filippo del Mela per almeno metà della vita e che abbiano poi assunto residenza fuori dal Comune, unitamente al coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle e relativi coniugi;
    c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
    d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate;
    e) i cadaveri delle persone non residenti nel comune e morte fuori di esso, ma proprietari o aventi diritto al seppellimento in cappelle gentilizie o aventi diritto al seppellimento in una tomba di famiglia e di collettività”

    Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti

    1. X FABIO,

      in estrema sintesi, più che di fare concessione vera e propria (ma molto dipende dal contratto stipulato con il comune) il gestore cede semplicemente il diritto d’uso sulle sepolture private.
      Tutte le tumulazioni, quale ne sia la tipologia (per capienza, criteri costruttivi o durata del rapporto) rientrano nella sfera delle sepolture private nei cimiteri di cui al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.
      Ogni sepoltura privata, per esser costituita deve esser preceduta dalla rogazione di un regolare atto concessorio (formula aulica, ma sempre molto efficace) nella quale le parti contraenti (in questo caso il gestore sulla base del reg. com. di polizia mortuaria che è fonte sovraordinata e legittimante ed il privato cittadino) stipulano una convenzione-contratto in cui fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, solo in questa sede è stabilita la c.d. lex sepulchri, ossia il disciplinare che governerà il sepolcro, ad esempio “scolpendo” apertis et claris verbis la riserva ex art. 93 comma 1 I periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, vale adire il novero, la rosa delle persone portatrici, quando ancora in vita dello jus sepulchri, diritto da esercitarsi, come noto in proiezione dell’oscuro post mortem , quando a rigor di logica cesserebbe la capacità giuridica. Salva diversa volontà del concessionario primo, o fondatore del sacello, da formalizzarsi nell’atto concessorio, il sepolcro così sorto è da ritenersi presuntivamente sibi familiaeque suae, ossia di tipo famigliare e quindi gentilizio. Pertanto le spoglie mortali accederanno alla tumulazione per diritto di consanguineità o vincolo coniugale con il concessionario primo, titolare a sua volta dello jus sepulrchi primario (jus sepeliri e jus inferendi mortuum in sepulchrum, cioè in altri termini potere di dare o ricever sepoltura in quella particolare e data tomba oggetto di cessione del diritto d’uso sulla stessa.
      L’art. 8 del Vostro reg. di Polizia Mortuaria, seppur con qualche pregevole ampliamento, ricalca quaasi pedissequamente l’art. 50 D.P.R. n. 285/1990 e non potrebbe esser altrimenti poiché gli jura sepulchri sono diritti della personalità, quindi assoluti ed imprescrittibili, sono soggetti alla sola Legge Statale
      Si ricorda come il titolo di accettazione in sepolcro privato da dimostrarsi sempre ex art. 102 D.P.R. n. 285/1990, si basi fondamentalmente sulla lex sepulchri vista prima e sulla conseguente definizione di famiglia elaborata nel reg. comm. di polizia mortuaria.

      Questo è anche l’orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, in merito a liti e controversie sull’usus sepulchri.
      L’art.

  6. L’installazione di scale ad uso cimiteriale per il raggiungimento in altezza dei loculi, degli ossari e/o cellette per urne sono disciplinate da quale normativa?
    Quale è la normativa che disciplina la manutenzione delle stesse in Regione Lombardia?

    1. La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l’uso delle scale portatili sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. mediante l’art. 113. Il decreto in questione, a meno che non si applichi l’allegato XX, non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità al decreto stesso. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso.
      Il sopra citato articolo 113, dispone che le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi, devono avere dimensioni appropriate al loro uso e devono assicurale la propria stabilità.
      E’ compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento, per esempio, ad una appropriata specifica tecnica, anche da lui prodotta, di aver ottemperato ai disposti legislativi.
      Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto sulle scale, esistono le norme europee UNI EN 131 che non sono obbligatorie.
      Il d.lgs. 81/08 prevede, all’art. 113, comma 10, deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX.

      Pertanto per garantire la conformità al d.lgs. n.81/2008 con l’applicazione della deroga alle disposizioni di carattere costruttivo relative ai commi 3, 8 e 9, prevista dall’allegato XX, è necessario non solo il rispetto delle norme UNI EN 131 parte 1a e parte 2a (punto a) e la certificazione di un laboratorio ufficiale (punto b), ma anche il rispetto di tutto il punto c

  7. Per l’inumazione di salme con malattia infettiva si deve osservare lo stesso turno di rotazione (dieci anni) oppure è prevista una durata diversa?
    L’esumazione di dette salme deve seguire particolari prescrizioni?
    Grazie
    Luigi Maresca – Regione Campania

    1. X Luigi,

      Laddove, per questi aspetti, viga ancora interamente il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, un limite temporale (almeno due anni e dietro l’attenta supervisione dell’A.USL), in caso di disseppellimento di infetti, si rinviene solo per le esumazioni straordinarie (art. 84 comma 1 lett. B).
      Ricordo che il turno di rotazione ordinario in campo di terra è di anni 10 abbreviabili sino ad un minimo di anni 5, non derogabile…almeno in regime di D.P.R. n. 285/1990.
      Dopo un lasso di tempo di anni 10 dovrebbero, a rigor di logica, rinvenirsi solo ossa (ma non sempre è così, infatti, il fenomeno degli inconsunti è sempre più evidente), prive quindi di agenti patogeni pericolosi per l’uomo.
      Il problema vero è che in Regione Campania dove in forza della Legge Regionale sono i Comuni a stabilire la durata del turno di rotazione in campo di terra in modo autonomo, spesso, allora, per cronica mancanza di spazio si procede ad esumazioni ordinarie anche solo dopo pochi anni dall’interro del feretro pure per le indubbie capacità mineralizzanti dei terreni particolarmente porosi di antica origine vulcanica.
      IN quest’ultima evenienza (esumazione di infetto dopo un breve tempo d’inumazione, con l’effettivo rischio di rinvenire una salma non scheletrizzata che presenti potenziali percolazioni cadaveriche dovute alle parti molli dei tessuti organici ancora presenti) si consiglia di allertare il competente servizio dell’A.USL il quale potrà impartire precise istruzioni in merito.
      Si ricorda infine che le operazioni cimiteriali nel dettaglio, sentita la locale A.USL per i profili igienico sanitari di sua spettanza, sono regolate con ordinanza del sindaco, con questo strumento l’amministrazione di concerto con l’autorità sanitaria potrà sviluppare ed elaborare un preciso protocollo operativo, cui i necrofori dovranno scrupolosamente attenersi a tutela della loro stessa salute e della pubblica incolumità.

  8. Buon giorno, il mio quesito è sulla cremazione e dispersione delle ceneri. Siamo residenti in Lombardia, cittadini italiana e USA.
    Mio marito, cittadino USA, vorrebbe essere cremato in Italia e disperdere le ceneri negli USA.
    È possibile ottemperare a entrambe le richieste? Se sì, quali i passaggi burocratici?
    1. Per cremazione è necessaria sua volontà scritta e depositata da notaio italiano?
    2. Per dispersione ceneri in USA è altrettanto necessaria sua dichiarazione notarizzata in Italia?
    3. Onoranze funebri possono emettere documento di trasporto, con cui ottenere autorizzazione al rientro negli USA?

    Grazie per questo servizio
    State bene, Anna

    1. X Anna,

      in estrema sintesi:

      per la cremazione di cittadino straniero art. 24 della Legge di riforma del diritto internazionale privato, trattandosi di un diritto della personalità le autorità diplomatiche USA (ma non dovrebbero esserci problemi di sorta) debbono emettere una dichiarazione/nulla osta/ in cui si attesti che per il loro Ordinamento di Polizia Mortuaria è ammessa l’incinerazione dei cadaveri appartenuti ai loro concittadini, poi si procede, per le pratiche amministrative, secondo il dettato della Legge statale italiana 30 marzo 2001 n. 130.

      2) per le forme in cui manifestare la volontà cremazionista si veda l’art. 3 Legge n. 130/2001 pienamente operativa ed applicabile in Regione Lombardia (è sufficiente, in mancanza di disposizione testamentaria, una dichiarazione di volontà, resa nella modalità del processo verbale avanti l’ufficiale di stato civile del comune di decesso o residenza ultima del de cuius.

      3) La dispersione in terra statunitense è regolata dalla speciale normativa di settore di quel determinato Stato Sovrano, l’Italia non ha competenza in merito per l’inapplicabilità del proprio diritto interno in una diversa nazione.

      4) IL decreto di trasporto internazionale una volta ottenuto il nulla osta all’introduzione delle ceneri – atto prodromico e necessario al perfezionamento del titolo di viaggio – a è redatto e rilasciato non dalle onoranze funebri (?) ma dal Comune di decesso che istruisce tutti i passaggi amministrativi per il post mortem nella persona del dirigente art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 o di chi ne assolva le funzioni nei Comuni privi di figure dirigenziali.

  9. Gentile Dott. Carlo
    Da circa tre anni sono stato nominato quale responsabile dei servizi cimiteriali del mio comune ed ho dovuto confrontarmi con tematiche a me del tutto sconosciute. Attingendo dal web per dipanare i miei numerosi dubbi, mi sono imbattuto nel suo blog che ho utilizzato come inesauribile fonte di sapere. Nel farle i complimenti per la sua competenza e disponibilità le espongo il mio dubbio.
    Un Tizio richiede l’assegnazione di un’area cimiteriale per la realizzazione di una cappella familiare da n.8 posti e contestualmente dichiara la propria volontà “che i loculi dovranno servire per se e la propria moglie, per i suoi due figli e i relativi coniugi, ed i restanti due loculi a parenti acquisiti o amici individuati dai propri figli o dai loro coniugi”.
    Il nostro Regolamento Cimiteriale recita : “… La Concessione Cimiteriale è per la costruzione di una cappella gentilizia nella quale potranno essere tumulati il concessionario, il coniuge, gli ascendenti e discendenti e i parenti collaterali fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado; nell’atto di concessione potranno essere anche limitati gli aventi diritto.”
    Da quanto si legge nel Regolamento sembrerebbe che non sia possibile concedere a Tizio la facoltà di destinare i due loculi secondo le sue volontà.
    Navigando sul web mi sono però imbattuto in diverse trattazioni sull’argomento da parte di avvocati o studi legali (cito Avv.Daidone) tutte riconducibili al concetto che in linea di principio vale la regola, sancita dal Regolamento di Polizia Mortuaria, secondo la quale soltanto i discendenti consanguinei e, quindi, parenti dei beneficiari della concessione di un sepolcro hanno tale diritto. Questa regola generale può essere alterata soltanto da una diversa volontà del beneficiario che acconsenta alla sepoltura di terzi, anche estranei. In definitiva la volontà del fondatore è sovrana, potendo senza limiti restringere od ampliare la sfera del beneficiari del diritto.
    In tal senso ho trovato anche la Sentenza di Cassazione civile, Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14749. Ed è una volontà che il concessionario può esprime solo ed esclusivamente al momento della stipula della Concessione di suolo cimiteriale e non in un secondo momento.
    Per quanto letto sul web, ho maturato il pensiero che la richiesta di Tizio sia condivisibile e accoglibile, per il diritto che detiene nel suo status di concessionario nel momento della stipula dell’Atto di Concessione a prescindere dal Regolamento Comunale, che comunque non mi pare sia perentorio nel divieto. Avendo il Concessionario la sovranità di decidere gli aventi il diritto alla sepoltura tra i componenti della sua famiglia e persino di persone estranee ad essa (istituto della benemerenza) mi pare che sia corretto accogliere la sua volontà, che oltretutto sembra evidente non essere dettata da motivi di lucro.
    Mi pare che la giurisprudenza consolidata abbracci tale principio.
    Il mio Dirigente è di altro parere e ritiene che non può essere concessa questa estensione del diritto di sepoltura all’infuori dei soggetti previsti nel nostro Regolamento Comunale.
    Ora mi chiedo, e Le chiedo, può un Regolamento Comunale, limitare il diritto del concessionario in contrasto con il dettato giurisprudenziale corrente? Esiste un riferimento normativo preciso (Decreto, Legge, o altro) che trattano l’argomento? Esistono oltre a quella sopra citata altre sentenze di Cassazione, Consiglio di Stato o TAR, in un senso o nell’altro a cui attingere? Nel caso in cui Tizio decidesse di escludere gli “amici” tra i beneficiari del diritto alla sepoltura limitando la successiva scelta dei figli ai soli parenti avrebbe una valenza diversa?
    Sarebbe prezioso per me conoscere il suo parere in merito.
    Cordiali Saluti

    1. X Michele,

      L’istituto delle benemerenze (art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) è relativamente recente, risalendo appunto all’approvazione ed entrata in vigore (27 ottobre 1990) dell’attuale regolamento statale di polizia mortuaria. E, tra l’altro questa previsione in sè generale ed astratta, sconta il limite della riserva di regolamentazione comunale, ossia senza specifici criteri d’implementazione individuati appunto dalla fonte regolamentare comunale non è attuabile, questo per evitare possibili abusi come la cessione tra privati del diritto di sepolcro (intrasmissibile per acta inter vivos) o il fine di lucro e speculazione di cui all’art. 92 comma 4 D.P.R. n. 285/1990.
      Rammento, infatti, come l’istituto del sepolcro privato – salva diversa volontà del concessionario primo, da formalizzarsi solennemente nell’atto concessorio – solo ed esclusivamente in questo momento genetico dello jus sepulchri – sorga quasi naturalmente come gentilizio o famigliare destinato, quindi sibi familiaeque suae, per il concessionario ed i suoi congiunti, il sepolcro ereditario è fattispecie residuale e qui, non pertinente, si vedano gli artt. 340 comma 2 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e 93 comma 1 D.P.R. n. 285/1990.
      Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile) abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/90[1], in campi, quindi non sovr,apponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo formalmente una fonte di grado amministrativo subordinato rispetto alla Legge (i comuni non godono di potestà legislativa, ma solo regolamentare, ai termini della Art. 117 Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nella sfera del diritto sanitario, sia materia di legislazione concorrente da parte delle regioni (Si veda la Legge n.131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).

      Il rapporto concessorio (sempre asimmetrico e sbilanciaato a favore del pubblico) tra il privato cittadino ed il Comune, in veste di ente concedente, ha fisionomia ancipite, e, dunque, in parte, anche negoziale o comunque para-contrattuale, perché si colloca sul sottile crinale (qualcuno parla di un “mix” inscindibile, quasi fosse una sorta di “connubio funerario”) tra il diritto privato ed il diritto pubblico (art. 823, comma 2 Cod.Civile).

      Alla Sua richiesta di un parere pro veritate, ritengo , supponendo un’ipotetica scala gerarchica – l’atto concessorio con la convenzione che sovente l’accompagna ed in cui le parti stabiliscono le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, sottostante e vincolato al regolamento municipale di polizia mortuaria: la sua centralità nel buon governo del cimitero, mi pare di tutt’evidenza.

      E’dal regolamento locale sui servizi cimiteriali che l’atto concessorio (mai gestibile in piena autonomia poichè stiamo pur sempre ragionando di beni demaniali ex art. 824 comma 2 e capo XVIII D.P.R. n. 285/1990) trae la sua sostanziale legittimità, dalla quale, poi, si riverbera la costituzione del diritto di sepolcro.

      Non ritengo, pertanto, possibile un deroga, qualora non intervenga una modifica al regolamento comunale nella parte de quo. La concessione non è liberamente disponibile.

      Se ottemperiamo a questo schema, la benemerenza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l’effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:

      1) L’autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. n.285/90), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro).

      2) L’autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, jure sanguinis o jure coniugii, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità).

      3) L’autorizzazione di chi può (o… deve?) anche ai sensi dell’Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, occuparsi delle esequie del de cuius in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall’Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. n.285/90, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemerenza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

      Rimango in attesa trepidante di Sue notizie, auspicabilmente positive.

      Saluti by Carlo

      ——————————————————————————–

      [1] Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871

  10. Buongiorno,
    ho un defunto (mio nonno) tumulato in loculo perpetuo al Cimitero di Guidonia Montecelio, la tumulazione è avvenuta nel 1968, io vorrei estumulare mio nonno per ridurlo e far posto al feretro del coniuge appena deceduto, perdo la perpetuità se tutta l’operazione si svolge nell’arco della stessa giornata e i Resti mortali vengono ritumulati nel medesimo loculo?

    1. X Edith,

      Si seguono le condizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria (quello vigente alla stipula dell’atto di concessione o quello attuale se contiene una disposizione di validità “ora per allora” cioè con riflessi sui rapporti pregressi già perfezionati e posti in essere) e dalla concessione firmata in cui di solito le parti contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche

      Se questi due atti entrambi a valore normativo (di cui uno para-contrattuale e l’altro funzionalmente sovraordinato quale fonte del diritto generale ed astratta non contengono clausole più restrittive o vessatorie ) l’operazione può esser autorizzata ed effettuata.

      Se, invece,, il sepolcro è stato fondato per la sepoltura di specifiche persone individuate nell’atto concessorio, nessun altro può esservi sepolto, anzi l’eventuale traslazione dei resti mortali del nonno provocherebbe la fisiologica estinzione del rapporto concessorio per il naturale esaurirsi del fine per cui era stato costituito.

      E’importante che le spoglie del nonno, pertanto, permangano nello stesso sepolcro, ma se non è diversamente specificato non solo come feretro, ma anche come trasformazioni di stato intermedie o definitive in cui un cadavere, nel tempo, degrada (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ossa o ceneri), allo scopo di liberare spazio per una nuova immissione di contenitori mortuari…principalmente bare!

      Si rammenta che lo jus sepulchri si esercita legittimamente jure sanguinis o jure coniugii cioè per vincolo coniugale o legami di parentela sino al raggiungimento della saturazione della tomba stessa (se non c’è più posto esso da aspettativa quale è, seppur proiettata nell’oscuro post mortem spira ex se e non può più esser fatto valere anche da soggetti che potenzialmente, quando in vita, ne siano portatori.)

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