Elenchi risposte

Elenchi di commenti con domande e risposte (in ordine cronologico degli ultimi commenti) relativi ai principali temi trattati dal sito:

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510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. defunta x, senza genitori coniuge o figli viventi, 1 fratello e 1 fratellastro viventi.
    Chi manifesta la volontà alla cremazione? Entrambi o solo il fratello?

    1. La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e
      quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono
      l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite
      comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini).

      Dunque, secondo la Legge (art. 79 D.P.R. n. 10 settembre 1990 n. 285 o art. 3 Legge 30 marzo 2001 n. 130 ) la quale enuncia ed enuclea il cosiddetto criterio di poziorità (laddove concorrono potere di scelta e preminenza nella decisione) è il solo fratello il congiunto più prossimo legittimato a dichiarare la volontà di cremazione.

  2. pongo un quesito alla spettabile redazione l’amministrazione comunale dove lavoro ha predisposto l’erogazione di alcuni servizi cimiteriale quali tumulazioni estumulazioni traslazioni ed altro quantificando l’onere da chiedere ai cittadini, il dubbio che ho ma dette attività che devono essere pagata dagli utenti sono soggette al pagamento dell’iva? il comune deve rilasciare fattura?

    1. X Duilio,

      il corpus normativo di riferimento è il D.p.r. n. 633/1972.

      I servizi cimiteriali (tutte prestazioni ordinariamente a titolo oneroso ex art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26) devono ritenersi esclusi dal tributo I.V.A. unicamente se resi dai Comuni nella loro veste di pubblica autorità, come, peraltro, chiarito con la circolare n. 8 del 1993 dell’Agenzia delle Entrate.

  3. Gentili signori mi rivolgo a voi per venire a capo di una insolita vicenda. Mio padre deceduto, classe 1930, proveniente dal comune di Montecompatri RM aveva due fratelli deceduti da piccoli.
    Avendo ritrovato anni fa alcune loro foto ho voluto anche trovare le loro tombe. Tutte le persone di una certa età che potevano avere informazioni sono decedute e ne il comune ne la parrocchia ha traccia di dove siano sepolte le salme. Essendo venuto a conoscenza del vostro sito mi rivolgo a voi per sapere come rintracciare le salme dei miei zii. Non é il comune responsabile delle salme dei suoi cittadini sepolti nel cimitero comunale?
    Saluti

    1. X Casimiro,

      a far data dal R.D. n. 2322/1865 l’autorità amministrativa comunale deve diligentemente tener traccia delle sepolture effettuate negli appositi libri cimiteriali.
      Ora visti i fatti piuttosto risalenti nel tempo è molto probabile che questi registri cimiteriali (di pubblica consultazione ex art. 10 D.Lgs n. 267/2000, dopo 40 anni di presenza negli schedari comunali siano stati riversati, secondo il dettato della legge archivistica, nel locale archivio di stato. Lì deve partire e muovere per le Sue ricerche.

      1. Buona sera, ieri mi sono recato nel cimitero di Vernazza (una delle cinque terre liguri) per porgere un saluto a mio zio mancato 20 anni fa’ e sepolto a terra come suo volere. Purtroppo non l’ho trovato al suo posto! Stamene ho chiamato in Comune per avere spiegazioni, e mi è stato risposto che dopo 10 anni la salma PUÒ essere esumata e che nel caso di mio zio, lo hanno portato in altro cimitero in altra regione delle “sorelle di preghiere” che lo avevano assistito negli ultimi anni. Ora mi chiedo, e vi chiedo, PUÒ un Comune accettare la richiesta di esumazione e trasferimento di una salma da parte di chi.non ne ha diritto? Sono viventi ben tre nipoti: non avrebbero dovuto interpellarci? Come possiamo muoverci nei confronti del comune? Grazie in anticipo per la gentile risposta. Gabriele

        1. X Gabriele,

          a proposito del caso da Lei sollevato…Il T.A.R. per la regione Piemonte, Sez. 1^, con sent, n. 470 del 23 aprile 2018, è stato chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento per danni materiali, in conseguenza di esumazione ordinaria effettuata, decorso il termine ordinario di rotazione in campo comune di terra, senza che vi sia stata una comunicazione ad personam al figlio della persona defunta.
          In precedenza, la persona interessata si era rivolta all’A.G.O., che ha eccepito il proprio difetto di giurisdizione.

          La sentenza de quo ha respinto il ricorso considerando come, trattandosi di sepoltura in campo ad inumazione comune, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. non preveda alcuna comunicazione individuale, e una diversa procedura non è contemplata nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nella ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.
          La previsione statale si applica, infatti, quando la Regione o il Comune non si dotano di regole diverse.
          Nel caso di specie, dunque, il Comune, provvedendo a pubblicare gli avvisi di scadenza delle sepolture nei campi ad inumazione comune, si è comportato legittimamente in quanto ha assicurato una forma di comunicazione ai soggetti interessati, senza che fossero necessarie ricerche o altre attività.

          Ne deriva l’affermazione del principio secondo il quale per le esumazioni ordinarie la procedura di avviso degli interessati non prevede una forma di comunicazione individuale, essendo sufficiente effettuare la pubblicazione preventiva, ovviamente con congruo anticipo, di apposito avviso da pubblicare all’albo pretorio comunale e all’interno dei cimiteri dove si svolgeranno le operazioni; e sempre che la regolamentazione a livello decentrato non disponga una procedura differente.

          Il Regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 presenta una sottile ambiguità quando considera “chi abbia interesse” ad uan sistemazione delle ossa rinvenute all’atto dell’esumazione ordinaria differente dallo sversamento in ossario comune. Interessati, in primo luogo sono senza dubbio i congiunti del defunto, specie se in caso di conflitto con altri soggetti, ma una legittimazione pare sorgere anche in capo a chi abbia un interesse di natura squisitamente morale ed affettiva verso i resti del de cuius a prescindere dal grado di parentela, proprio a tutela del sentimento di pìetas.
          La raccolta delle ossa in apposita cassetta ossario e la loro traslazione in diverso cimitero comportano pur sempre un atto di disposizione a titolo oneroso per il richiedente, mentre la dispersione delle ossa in forma promiscua, anonima, massiva ed indistinta nell’ossario comune, proprio perchè configura disinteresse (mancanza di congiunti o animus di quest’ultimi a non voler provvedere) è e resta servizio necroscopico/cimiteriale gratuito per l’utenza e quandi a carico dell’erario comunale. E’brutto a dirsi, ma chi paga ha (quasi sempre) ragione, soprattutto se si presenta per primo ai preposti uffici cimiteriali, i quali non sono obbligati più di tanto a lunghe e laaboriose ricerche anagrafiche per risalire agli aventi titolo jure sanguinis.

  4. buongiorno
    una nota impresa di pompe funebri di Milano, per un funerale normale con inumazione in loculo, mi ha chiesto circa 10.000 euro approfittando del momento.
    ho sottoscritto un preventivo ma ora mi rendo conto che tale preventivo è eccessivo, posso agire in qualche modo a mia tutela?

  5. buongiorno, scriviamo dalla regione Lazio e avremmo due domande sul diritto a essere tumulati in tombe di famiglia e Cappelle Gentilizie. Premettiamo che sono due casi realmente verificatisi presso i nostri uffici e per dare risposta esaustiva abbiamo ritenuto opportuno richiedere anche il vostro parere. il primo riguarda una tomba di famiglia la cui concessionaria originaria è deceduta. Ora tra i figli della concessionaria e il marito i rapporti si sono per così dire raffreddati ( credo gli eredi siano figli solamente della concessionaria, nati in un matrimonio precedente a quello che legava i coniugi contendenti ). Morta la concessionaria, comunque, il marito si è risposato nuovamente. I rapporti tra le parti, per questo motivo o per altri che onestamente ignoriamo, si sono totalmente estinti. Ora mentre l’ex maritio/vedovo della concessionaria vorrebbe utilizzare la sepoltura per sé e per i suoi nuovi parenti, i figli della concessionaria vorrebbero escluderlo dall’utilizzo della sepoltura. Il dubbio che sorge, soprattutto per non dare un’interpretazione non corretta, è se il vedovo una volta risposato mantenga nei confronti dell’ex moglie gli stessi diritti relativamente alla sepoltura nella tomba di famiglia. Per quanto riguarda i nuovi parenti, nuova moglie, nuovi figli che formalmente non presentano vincoli di parentela e, secondo il nostro giudizio, non sarebbero neanche da considerare affini alla concessionaria, crediamo non ci siano dubbi sul fatto che non possano avanzare diritti. Volevamo chiedervi di illustrarci nel dettaglio le pratiche che riteniate essere corrette. Il secondo caso riguarda sempre una Cappella Gentilizia. In questo caso è il convivente della concessionaria che richiede di poter usufruire delle sepolture disponibili per tumulare i propri genitori e i propri figli avuti in un differente matrimonio. Il Regolamento del nostro comune prevede che i conviventi iscritti regolarmente al registro anagrafico delle coppie di fatto possano essere considerati per quanto riguarda il diritto alla sepoltura in tombe di famiglia alla stregua di coniugi. Anche in questo caso, però, sorge il dubbio, lieve in verità, che per i parenti del convivente non concessionario possano essere fatti valere gli stessi diritti dei parenti di un coniuge. Magari le nostre considerazioni potrebbero risultare errate e, proprio per questo, vi chiediamo un parere. Grazie per la risposta, che siamo certi sarà esaustiva.

    1. X Daniele,

      ho brutte e perniciose notizie: generalmente tali contenziosi e conflitti potenziali sullo jus sepulchri finiscono avanti il Giudice, in sede civile.

      Citerò, pertanto (senza espormi troppo) alcuni esempi giurisprudenziali cui attingere.

      Lo status familiae, presente o preterito, derivante da coniugio o parentela (Artt. Da 74 a 77 Cod. Civile) ovvero, secondo alcuni giuristi, anche affinità, rappresenta il titolo “cardine” e portante per l’effettivo esercizio dello jus sepulchri quando la tomba sorga, ab origine, come privata e gentilizia (ex multis, cfr. 340 comma 2 R.D. n. 1265/1934).

      Il diritto alla tumulazione nella tomba della famiglia del coniuge non verrebbe meno neppure per effetto del passaggio a nuove nozze dopo la vedovanza, poiché l’ulteriore matrimonio non estingue il vincolo di affinità con la famiglia stessa (sempreché la lex sepulchri scolpita nell’atto concessorio o nel suo silenzio il regolamento municipale estendano anche agli affini gli jura sepulchri).

      Anche i discendenti di una figlia nubile del fondatore di un sepolcro familiare sono stati considerati titolari iure sanguinis del diritto ad essere seppelliti in esso (Così, si pronunzia Trib. Roma 27 maggio 1980, in F. it., 1980, I, c. 2022.). n tal senso, cfr. Cass. 18 aprile 1955, n. 1069, cit. (che riprende Cass. 6 agosto 925, in Rep. F. it., 1925, voce Sepoltura e sepolcro, n. 4 e 5, secondo ui non gli eredi, ma familiari iure sanguinis hanno nel sepolcro familiare il diritto di sgombrare l’edificio dalle alme di estranei), con nota critica di Salis, Sepolcro familiare e tutela del relativo diritto, secondo cui, aderendo a tale indirizzo, nel caso di sepolcro familiare, alla vedova del fondatore, he passi a nuove nozze, si dovrebbe riconoscere il diritto di far tumulare i figli di secondo letto, senza che i fratelli o gli altri collaterali del fondatore possano opporvisi. Per Carresi, voce Sepolcro (diritto vigente), cit., p. 36, nt. 2, invece, la moglie del fondatore, passando a nuove nozze (per lo meno quando dal primo matrimonio non siano nati figli), cessa di far parte della comunione di sepolcro (costituita dal coniuge defunto), per cui o in questa comunione entrano a far parte i collaterali o il sepolcro si tramuta da gentilizio in ereditario, con le relative conseguenze.

      Opinione personalissima e molto salomonica (e per questa ragione… opinabilissima!)

      Il vedovo potrebbe anche mantenere lo jus sepulchi: il problema di fondo rimane la titolarità della concessione, la quale se non erro resta in capo ai figli della concessionaria prima, ora deceduta. Se quest’ultimo maturasse il diritto di inferre mortum in sepulchrum per i suoi parenti, soggetti estranei all’originario nucleo famigliare avremmo una trasformazione di un sepolcro dapprima gentilizio in ereditario, e secondo l’orientamento costante della Cassazione (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). il sepolcro famigliare evolve in ereditario (con la trasmissione dello jus sepulchri non più jure coniugii, o jure sanguinis, bensì jure haereditatis) solo quando si sia estinto completamente il ramo famigliare (= mancanza totale di discendenti) del concessionario primitivo, non essendo, così più possibile qualsivoglia forma di subentro (quando e se ammesso dal regolamento comunale di polizia mortuaria).

      IL secondo quesito pare più facilmente aggredibile, se impostiamo tutto il nostro disquisire sull’istituto delle benemerenze di cui all’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Si rammenta infatti che a pena di turbativa di sepolcro contro cui si può agire in giudizio con le azioni di negazione o manutenzione previste dal Cod. Civile, nel sepolcro gentilizio è vietato tumulare i feretri di persone avulse dalla famiglia del concessionario. Le benemerenze rappresentano una sorta di deroga eccezionale a questo principio di ordine generale e vanno prima dimostrate e poi concesse volta per volta e caso per caso, comportando la formazione ed il conseguente rilascio di almeno due autorizzazioni:

      La prima è quella del concessionario, il quale deve provare secondo i parametri (a maglie più o meno larghe) dettati dal regolamento municipale lo status di convivenza o benemerenza (la quale si traduce nella sussistenza di rapporti morali di vicinanza, profonda amicizia, gratitudine…) la seconda, più difficile da ottenere riguarda la posizione di tutti i portatori jure sanguinis o jure coniugii dello jus sepeliri, inteso come diritto ad esser tumulati, l’applicazione dell’art. 93 comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 comporterebbe inevitabilmente una compressione del loro jus sepulchri, poichè come ci rammenta l’art. 93 comma 1 II periodo dello stesso D.P.R. n. 285/1990 il diritto di sepolcro, se ed in quanto legittimo, si esercita sino alla saturazione della capacità fisica e recettiva del sacello: materialmente esso spira ex se se non c’è più spazio, che non è certo dilatabile all’infinito, per nuove immissioni di feretri. La terza, quella finale e conclusiva in cui assorbire le due precedenti (sotto il profilo procedimentale e logico) è la classica autorizzazione comunale ex art. 102 D.P.R. n. 285/1990 in cui ponderati i titoli di sepoltura, dopo breve istruttoria, invero, alle volte nemmeno troppo strutturata, l’ufficio di polizia mortuaria accorda il nulla osta alla tumulazione.

      Per questi motivi, in coscienza, non ritengo estensibile di default il diritto di sepolcro in modo indistinto anche a defunti non legati da vincoli di coniugio o parentela al fondatore del sepolcro, quando quest’ultimo abbia natura di tomba famigliare.

  6. Per Corrado,

    poniamo per ipotesi che Lei, in forza del subentro mortis causa sia divenuto co-intestatario della concessione cimiteriale: è una condizione pur sempre possibile ed, anzi, molto probabile.
    Ai sensi dell’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – recante l’approvazione del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria – sui concessionari gravano gli oneri manutentivi, così da garantire nel tempo un solido e decoroso stato di conservazione dell’edificio adibito ad uno sepolcrale.
    Dalla co-titolarità sorge una comunione solidale ed indivisibile sul manufatto tombale, così nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 1292 Cod. Civile tutti i co-titolari della concessione sono tenuti, in solido, ad adempiere le obbligazioni manutentive, secondo le rispettive quote, qualora si sia addivenuto ad un frazionamento del diritto di sepolcro in sè, cioè sulla proprietà del bene sepolcrale, divaricata, in questo caso dall’uso potenziale del sacello gentilizio.
    Se le spese sostenute ineriscono ad innovazioni molto gravose o voluttuarie, vale adire non strettamente necessarie ad assolvere gli obblighi di cui all’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 prima richiamato si rinvia all’art. 1121 Cod. Civile.
    Se Lei, per ragioni anche di carattere personale, non vuole più partecipare dello jus sepulchri su quella particolare tomba deve con atto notarile rinunciare ai suoi diritti reali sul manufatto funerario.

  7. Buongiorno mi chiamo Donatella e chiedo un vs parere.Ho scoperto che mia madre ebbe un figlio nato presumibilmente all ospedale di Rho nel 1964 e deceduto dopo qualche mese.So per certo che fu sepolto in un cimitero di Milano( forse monumentale).Io e i miei fratelli stiamo cercando le sue spoglie( i miei sono deceduti da anni)quante speranze abbiamo di trovare ancora qualcosa? Se riposto nell ossario comune,è possibile cercarlo? Per ora mi sono rivolta all anagrafe dell allora residenza,all ospedale in quanto mi chiedono almeno la dats di morte.Avete consigli sulla iter da seguire? Se non dovessi trovare più niente posso applicare almeno una targhetta commerativa alla lapide di mia madre?

    1. X Donatella,

      stiamo ragionando di fatti luttuosi molto risalenti nel tempo, ragion per cui:

      1) se l’infante defunto presumibilmente nel 1964 fu inumato in campo di terra, il periodo legale di sepoltura ordinario sarebbe scaduto da parecchi decenni e quindi d’ufficio il gestore del cimitero avrà già provveduto all’esumazione d’ufficio con la collocazione di eventuali resti ossei (altamente improbabile data la tenera età del bimbo) in ossario comune, il quale rappresenta la destinazione ultima ed irreversibile per le ossa rinvenute: esse infatti, vengono sversate nella “voragine” dell’ossario comune (di solito si tratta di un pozzo ipogeo) in forma massiva, anonima , indistinta e promiscua. Dopo le ossa non sono più identificabili.

      2) se invece il fanciullo fu tumulato bisognebbe accertarsi, presso gli uffici cimiteriali, se la concessione del loculo sia ancora in essere (e il gestore del camposanto deve mantenere diligentemente traccia delle sepolture, specie se private), altrimenti di default opererebbe, pur sempre la soluzione dell’ossario comune.

      Ad ogni modo entrata il cimitero, modalità e luogo di sepoltura, nonchè eventuali ulteriori traslazioni/movimentazioni delle spoglie mortali accolte in cimitero debbono esser annotate fedelmente negli appositi libri cimiteriali che hanno natura di pubblici registri e debbono sempre esser a disposizione della cittadinanza, per una loro consultazione.

      Dopo un certo periodo di tempo essi vengono riversati all’archivio di stato, converrebbe muovere da qui, per un’approfondita ricerca.

  8. Buongiorno, scrivo dalla Regione Lazio. nei giorni scorsi tra l’ufficio dei Servizi cimiteriali e quello dello Stato Civile del nostro comune ci sono state opinioni discordanti su come affrontare una richiesta pervenuta. volevamo, di conseguenza, il vostro aiuto per sbrogliare la matassa. Presso i nostri uffici si è presentata una signora chiedendoci l’autorizzazione a procedere alla cremazione della salma del marito deceduto un anno fa e attualmente tumulato in un loculo all’interno del nostro cimitero comunale. La signora ha altresì specificato con dichiarazione scritta che non esiste nessun atto scritto e non ci sono ragioni di pensare che il marito fosse contrario alla sua futura cremazione. Attualmente non esistono altri eredi oltre la stessa moglie ( nessun figlio, nessun nipote etc. etc. ). la decisione di procedere a sepoltura mediante sistema di tumulazione è stata presa in un momento di confusione, logicamente successivo alla perdita del coniuge. Ritrovata la tranquillità e dopo essersi confrontata con amici, parenti e conoscenti sia suoi sia del marito, la signora ritiene che per dare seguito alle volontà del coniuge sia opportuno procedere a cremazione e successiva dispersione in mare delle ceneri, essendo il defunto un campione di vela e amante del mare stesso ( dettagli questi si romantici ma poco rilevanti al fine dell’emanazione degli atti ). Dall’ufficio dei Servizi cimiteriali ritengono che dando corso al dettato dell’articolo 79 del D.P.R. 285/90 e alla successiva Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993 articolo 14.2, tale procedura sia possibile e quindi che si possa procedere a estumulazione di una salma già tumulata per trasferirla presso forno crematorio. L’unica accortezza richiesta è stata quella di non rimuovere i sigilli dal feretro, non essendo trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Si è indicato alla signora anche la necessità di uusufruire delle prestazioni di forni che siano abilitati a cremazioni di salme accolte ancora in feretri funebri. Tutto ciò premesso, l’ufficio ha proceduto a rilasciare il nulla ostare all’estumulazione per trasferimento della salma al forno crematorio, specificando che l’autorizzazione e le relative operazioni saranno perfezionate una volta ricevuta l’autorizzazione alla cremazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile del Comune ove la salma è tumulata ( diverso dal Comune in cui è avvenuto il decesso ). L’Ufficio di Stato Civile, però, si oppone al rilascio di tale autorizzazione, ritenendo che non sia possibile procedere a cremazione di una salma quando sia già trascorso un anno dalla sua sepoltura. La signora, ovviamente, è addolorata di tale impedimento e ci chiede di far luce in maniera inequivocabile al quesito da lei avanzatoci e che ora giriamo a voi. Grazie per l’attenzione.

    1. X Daniele,

      in Regione Lazio (e non solo) vige l’anarchia procedimentale, ovvero in carenza di un sempre auspicabile chiarimento della Regione (sin ora richiesto invano) non si sa se applicare per la cremazione il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 o la Legge 30 marzo 2001 n. 130.

      Se seguiamo il dettato dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ad autorizzare la cremazione ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 dovrebbe esser il dirigente di settore o il responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/1990 se delegato a sottoscrivere il provvedimento ai sensi dell’art. 17 comma 1-bis D.Lgs n. 165/2001

      Se, invece, dovesse prevalere l’art. 3 comma 1 Legge n. 130/2001 come parrebbe dalla Circ. Min. Salute n. 14991 del 30/05/2016 la prefata autorizzazione concernerebbe l’ufficiale di stato civile.

      Sulla competenza funzionale il dibattito è ancora aperto, su quella territoriale siamo, invece, tutti d’accordo: il rilascio delle relative autorizzazioni, in sequenza temporale, spetta alle figure all’uopo deputate del comune nella cui giurisdizione amministrativa insiste il cimitero di prima sepoltura.

      Opinione personalissima o pertanto molto… opinabile: l’autorizzazione alla cremazione in assenza di apposita norma regionale parrebbe ancora rientrare nel milieu dei servizi comunali di cui all’art. 13 D.Lgs n. 267/2000, sempre assumendo che il D.P.R. n. 285/1990, almeno residualmente mantenga qualche validità.

      L’art. 88 D.P.R. n. 285/1990 consente in qualunque momento dell’anno l’estumulazione “straordinaria” (anche se il termine è improprio) per il trasporto del feretro in altra sede (crematorio compreso) purchè vi sia un titolo di legittimazione al nuovo accoglimento ed un atto di disposizione in tal senso e sia constatata la perfetta tenuta ermetica della bara.

      Convengo con Lei sull’illiceità di aprire il feretro sigillato, giusto per non incorrere nel reato di cui all’349 Cod. Penale.

      In realtà vi sono correnti di pensiero, su questo tema, più possibiliste, ma occorrerebbe pur sempre uno specifico nulla osta dell’AUSL per trasbordare il cadavere entro un nuovo cofano non dotato di controcassa metallica, l’operazione di per sè scabrosa potrebbe riuscire anche molto pericolosa sotto il profilo igienico-sanitario, senza poi calcolare gli oneri aggiuntivi per questo coinvolgimento dell’AUSL, la quale dovrebbe sovrintendere e vigilare su questo “travaso”. Molto meglio, quindi, indirizzarsi direttamente verso un impianto di cremazione già predisposto per abbruciare anche lo zinco.

      Non capisco le ragioni ostative addotte dall’ufficiale di stato civile, quelle di “timing” paiono del tutto insussistenti, in quanto la Legge (se non altrimenti disposto dal regolamento municipale) non fissa termini massimi o minimi per la manifestazione postuma della volontà cremazionista che, tuttavia, dovrebbe esser formalizzata “a caldo”, nell’imminenza del funerale. La cremazione dopo un primo periodo di diversa sepoltura è, comunque, ammessa dal paragrafo 14.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, dunque, non si dovrebbero sollevare così strumentalmente, problemi interpretativi irrilevanti.

      Fossi io l’ufficiale dello stato civile de quo solleverei piuttosto questa obiezione non tanto sulla cremazione in sè, quanto sulla successiva dispersione delle ceneri, la quale richiede di rendere nelle opportune sedi una volontà rafforzata, proprio perchè lo sversamento delle ceneri in natura presenta profili ex art. 411 Cod. Penale, di natura penale e la Legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 punisce le dichiarazioni forzate o peggio ancora mendaci.

      Ecco, allora, l’obbligo di accertare l’effettiva volontà del de cuius, ovviamente con i mezzi propri della procedura amministrativa, gli uffici comunali, infatti, non sono dotati dei poteri d’indagine ben più capillari ed intrusivi tipici della Magistratura.

  9. PER LA SPETT.LE REDAZIONE IL MIO QUESITO E’ IL SEGUENRTE: ESISTE UNA NORMATIVA NAZIONE E/O REGIONALE (reG. lAZIO) CHE IMPONE UU DIPEDENTE COMUNALE DI STANZA AL CIMITERO COMUNALE CON QUALIFICA DI CUSTODE? SICCOME ATTUALMENTE IL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PULIZIA E’ AFFIDATO AD UNA SOCIETA’ LOCALE A COLPETA PARTICIPAZIONE PUBBLICA E’ GIUSTIFIACATO LO SPOSTAMENTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE AL CIMITERO PER ASSOLVERE ALL’INCARICO DI CUSTODE? VI è UNA NORMA IMPERANTE CHE OBBLIGA IL COMUNE A PORVVEDERE?

    1. X Duilio,

      richiamati gli artt. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e 17 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ogni sistema cimiteriale comunale (nel caso vi siano più campisanti nello stesso Comune) deve esser dotato di un responsabile del servizio di custodia – ed è funzione indiscutibilmente pubblica – che sovrintenda all’attività cimiteriale (operazioni di sepoltura e disseppellimento) e garantisca l’ordinata tenuta dei pubblici registri cimiteriali
      Si pone, dunque, l’accento sull’aspetto organizzativo e gestionale della complessa macchina cimiteriale e non più sulla singola persona fisica. Volgarmente – il custode – potrebbe anche non risiedere o lavorare in cimitero. Sulle mansioni di questo dipendente comunale e sul suo inquadramento si rinvia al relativo contratto nazionale di lavoro applicato alla fattispecie in esame
      Se i servizi cimiteriali sono stati esternalizzati ad una ditta- cooperativa e non sono più erogati dal Comune in economia diretta, bisogna valutare bene con quale formula (semplice appalto o affidamento completo). Nell’appalto il soggetto vincitore della gara assicura solo lo svolgimento delle materiali ed ordinarie operazioni cimiteriali, nell’affidamento del servizio possono anche essergli attribuite pubbliche funzioni, sempre dietro la supervisione dell’ufficio di polizia mortuaria.

  10. buongiorno, hanno esumato i resti di mio papa’ deceduto nel 2003. D accordo con mia mamma vogliamo procedere alla Cremazione dei resti, presso una sede di cremazione in comune vicino. Faremo regolare domanda al comune per il tarsporto, etc, ma vorrei scegliere io l URNA in cui poi far riporre le ceneri. Come devo regolarmi per dimensione / CAPIENZA e che Materiali Preferire ? l urna verra posizionata in un Giardino a lui molto caro . Grazie a chi vorra’ aiutarmi

    1. X Nad,

      le imprese di onoranze funebri commercializzano diversi tipi di urne cinerarie, anche realizzate con materiali esteticamente accattivanti e di pregio.

      Alcune precisazioni tecniche sono, però, d’uopo:

      1) il crematorio non può – certo – conferire le ceneri impacchettate con un volgare foglio di carta da pacchi, pertanto l’art. 2 comma 1 lett. e) del D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130 prevede che nella tariffa della cremazione sia già compreso un adeguato ed idoneo sistema di raccolta ceneri (può esser indifferentemente un’involucro flessibile, purchè sigillato o un bussolotto rigido) Questi due contenitori minimali ed obbligatori per Legge potranno, quindi esser inseriti entro l’urna vera e propria.

      Ex art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, da leggersi in modo coordinato con l’art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun feretro debbono esser raccolte in una ed una sola urna di sufficiente capienza per contenerle tutte, è cioè vietato il frazionamento delle ceneri in più urne o il prelievo ancorché a fine devozionale di parte di esse.

      Ai sensi del paragrafo 14.1 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del D.P.R. n. 285/1990 e dell’art. 3 Legge n. 130/2001 l’urna deve esser infrangibile, ermeticamente chiusa e recare, in modo indelebile gli estremi anagrafici del defunto cremato.

      Consiglio vivamente di contattare l’impresa funebre di fiducia incaricata del servizio e il crematorio prescelto affinché possiate concordare preventivamente tutte queste operazioni.

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