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Buongiorno,mia madre è deceduta un mese fa e tumulata nella tomba dove già è sepolto mio padre,che all’epoca nel 1999 aveva una concessione 40ennale.Un riservato in terra con due posti costruiti e pagati da noi.Il contratto purtroppo non lo trovo e il comune dice di non averlo in quanto ha subito un furto.Mi hanno dato la fattura pagata all’epoca e ora mi chiedono una nuova concessione per la salma di mia madre per 40 anni e il prolungamento per mio padre.E’ corretto? si paga la concessione per salma? Inoltre mi hanno detto che le regole comunali hanno valore retroattivo in quanto si tratta di demanio pubblico. Io pensavo che la concessione pagata nel 1999 fosse x area e quindi x i due posti x 40 anni.
Grazie
Silvia dal Friuli V.G.
X Silvia,
francamente non ho capito (ma è un dettaglio del tutto superfluo, solo per la mia morbosa curiosità necroforica!) se la tomba de qua:
1) sia un sepolcro privato a sistema di tumulazione, ma ipogeo, cioè se si tratti di una cripta con celle murarie ricavate sotto il piano di campagna
2) sia un semplice campetto ad inumazione per due posti, pur sempre, però, dato in concessione, ma con fosse scavate nella nuda terra.
In ogni caso deve sussistere (rectius: dovrebbe intercorrere) un rapporto concessorio, tra il Comune e la Sua famiglia, caratterizzante di ogni allocazione di feretro diversa dal campo comune di terra, qualunque sia la tipologia costruttiva della tomba o la sua capienza fisica, che deve esser ufficializzato in un regolare atto di concessione (formula aulica, ma sempre molto efficace) come condicio sine qua non un privato cittadino possa esercitare diritti di sepolcro su suolo o edificio cimiteriale. L’area cimiteriale e per attrazione i fabbricati su di essa realizzati appartengono ad demanio specifico e necessario del Comune.
Un titolo concessorio è pur sempre… un titolo formale e deve esser custodito con la massima cura dal privato contraente, tuttavia anche gli archivi comunali o non sono tenuti con diligenza o scontano pesanti sofferenze vuoi per furti, accidentali smarrimenti, distruzioni dovute ad eventi bellici o calamità naturali…).
Senza, però, l’atto di concessione la concessione stessa è da ritenersi inesistente, ragion per cui le sepolture già eseguite risulterebbero sine titulo: illegittime e tecnicamente “abusive”.
Il regolamento comunale di polizia mortuaria, attraverso apposita declaratoria tariffaria può prevedere per ogni nuova immissione di feretro, ovvero per ogni nuova sepoltura effettuata un diritto fisso (qualcuno lo chiama impropriamente “tassa sul morto”), ma è un sistema al pari di altri per sostenere economicamente nel tempo la complessa ed onerosa macchina cimiteriale, la cui gestione, sempre più spesso è in perdita.
Ad ogni modo la concessione è una ed una sola e non deve esser rinnovata se non alla sua naturale scadenza.
In realtà, almeno a mio avviso e per gli scarni elementi di giudizio a mia disposizione, il Suo Comune, in carenza dell’originario contratto di concessione, ha proposto di stipulare un nuovo atto concessorio aggiornato e, dunque, soggetto alle attuali regole (canone concessorio compreso) stabilite dalla fonte regolamentare comunale cercando, per il possibile di regolarizzare il pregresso: sostanzialmente l’oggetto della concessione rimane la stessa tomba, quindi non c’è bisogno di disseppellire i defunti in essa già deposti. Vale adire: si ripartirebbe da 0 instaurando un rapporto giuridico del tutto nuovo, con il recupero pro rata dei costi per gli anni di jus sepulchri illegittimamente già goduti.
E’la soluzione più drastica e dispendiosa, mi sia consentita, invece, una provocazione (sempre che l’ufficio della polizia mortuaria vero dominus in tutta questa querelle acceda a tale tesi): perchè, invece, l’amministrazione tutelando la buona fede del presunto concessionario (non tutte le colpe sono Sue, effettivamente!) non istruisce un procedimento amministrativo interno di sanatoria in cui, preso atto della mancanza dei titoli cartacei da ambo le parti, si cerchi di ricostruire a ritroso con ogni mezzo di prova possibile (fatture, bonifici di avvenuto versamento dei canoni concessori effettivamente pagati) un percorso ragionato per risalire alla legittimità delle due sepolture. Certo il Comune non è dotato degli strumenti d’indagine, molto più pervasivi e capillari, della Magistratura, siccome l’ordinaria attività amministrativa non può mai sconfinare in quella giurisdizionale, per il logicissimo principio di separazione tra i poteri dello Stato Democratico), ma un iter del genere, meglio se supportato daa una norma ad hoc nel regolamento municipale, se ben condotto, potrebbe sfociare in un atto ricognitivo da parte del dirigente di settore, nella forma di una determina dirigenziale, appunto, in cui si integrino i titoli con effetti ex tunc, andati persi o distrutti, rilasciando una nuova copia dell’atto concessorio. Altrimenti, il rimedio principe è pur sempre l’accertamento giudiziale (in sede civile) sulla fondatezza del presunto diritto vantato, con tutta l’alea e le spese processuali che un giudizio pur sempre comporta, senza mai trascurare i tempi biblici della Giustizia Italiana.
Rimango sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni o chiarimenti.
Buon Giorno
Vi presento il mio dilemma e il mio cruccio : mio fratello e’ morto prematuramente l’anno scorso a 41 anni. Era sposato e non aveva figli. Gli sopravvive la madre e una sorella (la sottoscritta). Inizialmente mia cognata decide per la cremazione e la disposizione dell’urna nel loculo dove giacciono le ceneri i mio padre (comune di Verdello, provincia di Bergamo)
E fin qui eravamo tutti d’accordo. Fino al giorno in cui mia cognata scopre che in assenza di testamento, il patrimonio di mio fratello verra’ suddiviso tra mia cognata per 2/3, mia madre e la sottoscritta per il restante 1/3. Da quel giorno, per ripicca lei decide che le ceneri le terra’ a casa sua e che a mia madre non e’ concesso nemmeno di visitare i resti del figlio.
Cosa possiamo fare? Si può’ in questo caso esigere per il diritto di sepoltura secondario che mia cognata apra la porta di casa sua e conceda a mia mamma di visitare i resti del figlio?
Per mia mamma, devota cattolica, la disposizione delle ceneri in casa e non al cimitero e’ una cosa difficilissima da accettare: c’e’ qualcosa che possiamo fare per far si’ che ad un certo punto le ceneri vengano disposte in un cimitero? Conoscendo mia cognata, ho solo paura che in futuro, visto che e’ giovane e ha tutto il tempo di rifarsi una vita, per ripicca metta le ceneri di mio fratello in un loculo diverso da quello inizialmente stabilito. Noi, madre e sorella del de cuius, non abbiamo propio nessuna voce in capitolo?
Vi ringrazio anticipatamente per una vostra sollecita risposta.
X N.L.
dunque: se ho ben capito: la moglie, soggetto con titolo privilegiato a disporre della spoglia mortale del de cuius prima opta per una destinazione che parrebbe esser stabile e definitiva (= la tumulazione in cimitero) poi per probabile ritorsione testamentario-successoria cambia idea e decide per una sistemazione diversa ed atipica, con l’uscita delle ceneri dal circuito cimiteriali in forza dell’istituto dell’affido famigliare delle stesse, oggi senz’altro legittimo e possibile.
Nella electio sepulchri, soprattutto per i nuovi istituti, meno tradizionali ed istituzionalizzati (il cimitero dovrebbe esser il luogo naturalmente deputato ad accogliere i defunti e le loro trasformazioni di stato) di custodia famigliare delle urne cinerarie o loro dispersione sovrana è la volontà del de cuius non più di tanto surrogabile da soggetti terzi, i quali se agiscono nel silenzio problematico della persona scomparsa; secondo, almeno un certo filone della dottrina) non si pronunciano per un volere proprio, ma quali semplici nuncius, ovvero riferiscono formalmente, avanti l’autorità amministrativa comunale un desiderio espresso dal de cuius, quando era in vita, solo verbalmente.
Il nucleo della questione è rappresentato da quest’improvvisa inversione postuma di tendenza, ragion per cui si potrebbe ipotizzare che il coniuge superstite esercitando un proprio diritto di disposizione (quando ha richiesto la cremazione con conseguente tumulazione delle ceneri) abbia poi mentito in seguito per ottenere l’affido, dichiarando una volontà falsa, e la Legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 punisce le asseverazioni mendaci).
Se non erro ed ho ben dedotto Lei scrive dalla Lombardia, orbene: in tema di affido delle ceneri il regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 (art. 14) è stato concepito a maglie molto larghe, senza, quindi, particolari, ulteriori filtri di legittimazione, al di là della produzione agli atti dei soli titoli formali (di cui all’allegato 6 alla delibera giunta regionale n.20278 del 21 gennaio 2005) per far emergere la reale volontà del de cuius, anche perchè la mera attività amministrativa di polizia mortuaria non potrebbe sconfinare in quella giurisdizionale, per l’ovvio principio di separazione di funzioni e poteri dello Stato Democratico.
L’unica soluzione davvero percorribile (ma con tutta l’alea che un giudizio pur sempre comporta ed i tempi biblici della giustizia italiana) sarebbe instaurare un procedimento in sede civile, accertativo di eventuali comportamenti lesivi dei più intimi desideri per il proprio post mortem di Suo fratello. E’ arduo da dimostrarsi, ma la Magistratura può accedere ad ogni mezzo di prova, compreso quello, seppur residuale, testimoniale.
Quindi: uno a zero per Sua cognata: c’è poco da fare, almeno sino a quando non sarà emessa una sentenza passata in giudicato di senso contrario, mentre per il cosiddetto diritto secondario di sepolcro Lei ha tutte le ragioni di questo mondo…anzi di più! Tale diritto è un principio pretorio, cioè è frutto non tanto di una norma scritta, quanto di un’elaborazione consolidata, omogenea e costante dei Tribunali Italiani, spesso chiamati a dirimere controversie originanti da conflitti tra parenti, spesso anche dilaceranti, sulla spoglia mortale del de cuius.
Come tra l’altro ha ricordato il Consiglio di Stato nel parere n. n. 2957/2003 in ordine ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato, da cui poi discese l’emanazione del D.P.R. 24 febbraio 2004 sulla diretta applicabilità dell’affido ceneri, anche in asssenza di specifica normativa locale, l’atto di affido è si autorizzativo, ma altresì può avere contenuto prescrittivo e cogente, prevedendo per l’affidatario determinati obblighi, tra cui sottoporsi di buon grado a possibili controlli da parte della vigilanza comunale, rispondere anche penalmente di una custodia non corretta delle ceneri e dulcis in fundo: garantire ai congiunti più stretti del de cuius il diritto secondario di sepolcro.
Nel caso di recesso dalla responsabilità dell’affido, le ceneri saranno temporaneamente conferite in cimitero, per rientrare nella disponibilità degli aventi titolo i quali potranno chiederne la tumulazione in cimitero o un nuovo atto di custodia presso un domicilio privato, l’inerzia a provvedere, prolungata ed immotivata degli aventi titolo può avere un effetto devastante, siccome quale extrema ratio, dopo un ragionevole periodo di deposito in cimitero esse saranno sversate in cinerario comune, in forma promiscua, anonima, massiva ed indistinta, divenendo, di fatto, irrecuperabili.
Gentile Carlo,
la ringrazio per la sua celere risposta. Non avrebbe potuto essere piu’ chiaro.
Le porgo un’ulteriore domanda, a questo punto del tutto ipotetica, ma necessaria ai fini della serenità di mia madre.
Mia cognata e’ giovane e io davvero mi auguro che viva a lungo e che trovi un po’ di serenità’. Non provo rancore verso una donna che e’ chiaramente traumatizzata dalla morte di mio fratello. Nulla toglie pero’ che il modo in cui ha agito sia deplorevole e che pertanto io debba trovare soluzioni alternative per il futuro.
In ogni caso, quando anche lei morirà’, saranno i miei figli gli “aventi titolo” delle ceneri di mio fratello? Le pongo questo quesito perche’ qualora mia cognata non dovesse mai cambiare idea sulla disposizione delle ceneri, o dovesse optare per disporle in un cimitero diverso da quello in cui riposano i resti di mio padre, potranno i miei figli (o la sottoscritta se ancora in vita) disporre di una sistemazione diversa?
Vorrei solo tranquillizzare mia madre dicendole che nel caso in cui lei morirà’ prima di vedere le ceneri di suo figlio riposare insieme a quelle di mio padre, sara’ mio compito o quello dei miei figli provvedere a degna sepoltura.
La ringrazio ancora
Cordiali saluti
X N.L.
La Legge Italiana (Art. 79 comma 1 II Periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, ancor oggi vigente; ricalcato, poi, quasi pedissequamente dall’art. 3 comma 1 lett. b) punto 3 dalla successiva Legge 30 marzo 2001 n. 130 in tema di cremazione, è tassativa e categorica (si tratta del famigerato principio di poziorità) nel delineare una rigida graduazione, nell’esercizio di un diritto di disposizione sul post mortem, tra tutti i potenziali aventi diritto: al vertice di questa “scala” troviamo sempre la volontà del de cuius (quando espressa), nel suo silenzio, invece, prevalgono rispettivamente il volere del coniuge superstite (jure coniugii, cioè per vincolo coniugale) e, solo dopo quello dei congiunti (jure sanguinis, ovvero per rapporto di consanguineità) il livello sovraordinato esclude di default quello subordinato, sino al sesto grado di parentela, ex art. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile, l’ultimo riconosciuto dal nostro ordinamento civile, il quale è ai sensi dell’art. 117 comma 2 Lett. i) ed f) della Costituzione soggetto, per eventuali modifiche o novelle alla sola legge statale, e ciò ci salva dalle debite ingerenze di leggi e leggine regionali, spesso mal redatte.
Stante questo assetto giuridico così strutturato qualora la moglie ancora in vita dovesse decedere (prima o poi si muore: evento certissimo, ma non sempre prevedibile) l’urna rientrerebbe pleno jure nella sfera decisionale dei famigliari più stretti, i quali potrebbero disporne per una nuova tumulazione in un cimitero di loro scelta.
Quando, invece, la moglie dovesse o risposarsi in seconde nozze (e qui la giurisprudenza e la dottrina spesso divergono) o rinunciare all’ingombrante affido, manterrebbe, comunque, un potere di disposizione sull’urna, potendo, in ultima istanza optare per una nuova destinazione della stessa.
Attenzione, però: vi sarebbe anche da considerare attentamente l’ipotesi del disinteresse, inteso come animus inequivocabile e certo (sostanzialmente ci si vuole sbarazzare delle ceneri chiedendone la dispersione in cinerario comune o giardino delle rimembranze : questa soluzione però è inibita poiché:
1) in Regione Lombardia, almeno, l’istanza di dispersione delle ceneri in natura o in dispersoio (= apposito spazio verde attrezzato per accogliere le ceneri all’atto della dischiusura dell’urna) sconta il pesantissimo limite dell’inammissibilità/improcedibilità per carenza assoluta di un elemento centrale e non surrogabile da terzi: la volontà scritta ed inoppugnabile del de cuius, senza quest’ultima l’Ufficiale di Stato Civile non può autorizzare.
Certo: residualmente le ceneri possono esser sversate in cinerario comune, ma solo quando divengano res nullius, una sorta di esternalità negativa da “Smaltire” (chiedo venia per l’empio e brutale tecnicismo!) vale a dire si deve esser completamente estinta tutta la famiglia del de cuius, non reliquando o sussistendo più nessun soggetto subiettivamente titolato ad esprimersi per la sepoltura dell’urna.
La legge italiana, poi, tutela, per il possibile, i sentimenti di devozione e pìetas verso i morti i quali, ormai privi della capacità giuridica non sono più, in quanto tali, portatori di diritti, bensì divengono oggetto di diritto da parte di quanti ne vogliano preservare ed onorare la memoria, attraverso le classiche pratiche funebri di suffragio.
Quindi: in caso di manifesto disinteresse sarebbe predominante la posizione di chi, invece, abbia interesse morale e spirituale alla conservazione delle ceneri in un luogo privato, e dedicato (loculo, celletta ossario, cappella gentilizia…) presso un cimitero.
Buonasera,
alcuni giorni fa è stata eseguita la estumulazione del corpo di mia nonna per scadenza della concessione del loculo (50 anni). Purtroppo, pur avendo manifestato al presidente del cimitero privato di Graglia Santuario la volontà di essere presente alle operazioni di estumulazione di mia nonna e avendo comunicato la mia mail all’associazione del cimitero privato, la mail non mi è mai pervenuta e ho così scoperto che il loculo di mia nonna era vuoto recandomi al cimitero. Il tesoriere mi ha comunicato di aver inviato le mail nei giorni precedenti la estumulazione, ma queste non mi sono mai pervenute. Mi è stata fatta vedere a distanza di 26 giorni dall’estumulazioni una cassettina contenente le ossa con il nome di mia nonna e mi è stato fornito il prezzo delle cellette ossario. Avrei potuto optare, se mi avessero avvisato per prolungare la concessione del loculo granze per altri 25 anni, ma evidentemente il cimitero aveva interesse a vendere il loculo a prezzo pieno per una nuova salma. Vorrei sapere per cortesia:
1) se è legale fare una estumulazione senza la presenza di alcun familiare
2) come posso essere sicuro che le ossa presenti nella cassettina siano realmente quelle di mia nonna?
Grazie mille.
Distinti saluti.
X Luca,
allora: l’e-mail non è mai pervenuta e questo le ha causato un cosiddetto danno esistenziale, civilmente riconosciuto da giurisprudenza consolidata, omogenea e costante.
Ma a chi intentar causa di risarcimento per la lesione patita dal suo diritto soggettivo. IL cyber spazio, purtroppo ha le sue regole astruse ed è fatale che qualche volta nei meandri del web la corrispondenza si smarrisca.
Occorrerebbero profonde ricerche nei diversi server della posta elettronica, magari coinvolgendo la polizia postale, ma sconsiglio vivamente di intraprendere azioni di questo tipo, perché molto onerose e di scarso successo: poi, se invece, qualcuno per negligenza ha omesso la trasmissione della comunicazione o, peggio ancora ha mentito la questione sarebbe ben diversa e più facilmente risolvibile, pur sempre avanti un giudice in sede civile, sempre chè non vi siano implicazioni penali.
Il gestore del cimitero stante la lettera della Legge non avrebbe alcun obbligo di contattare il concessionario o i suoi aventi causa o ancora i parenti del defunto da estumulare, dovendo esser questi ultimi ad attivarsi autonomamente. Tuttavia per uan sorta di opportunità/cortesia istituzionale è prassi che gli uffici cimiteriali ricerchino gli aventi diritto a disporre sulla spoglia mortale (o sulle sue trasformazioni intermedie di stato) un po’ per l’imputazione degli oneri derivanti dall’operazione cimiteriale, un po’ per facilitare eventuali atti di disposizione (esempio: cremazione del cadavere se questo è ancora indecomposto, rinnovo/proroga della concessione quando permesso dal regolamento municipale di polizia mortuaria, acquisizione di una celletta ossario per una nuova sepoltura privata e dedicata a sisstema di tumulazione).
Altrimenti le ossa rinvenute, dopo aver sostato per un congruo tempo in camera mortuaria, funzionale all’esercizio dei diritti personalissimi di disposizione dovrebbero esser sversate in forma massiva, indistinta, promiscua e anonima in ossario comune, da cui non sarebbero più recuperabili per una diversa sistemazione
Sia o meno presente un parente del defunto all’atto dell’estumulazione (quando cioè di dischiude la bara, rimuovendone i coperchi) il caposquadra necroforo che sovrintende all’operazione in camera mortuaria cimiteriale: luogo chiuso, confinato il cui accesso, per ovvie ragioni di sicurezza è spesso inibito ai visitatori del cimitero)redige, su propria responsabilità un piccolo verbale in cui si attesta:
a) stato di scheletrizzazione del corpo (il cadavere è ancora integro o parzialmente indecomposto, si rinvengono, invece, sole ossa?
b) eventuale presenza di preziosi/oggetti di pregio come gioielli o monili all’interno del feretro o addosso al defunto.
c) identità del defunto (50 anni fa non era d’obbligo la targhetta identificativa con le generalità del defunto, ma si applicava sul coperchio del cofano una medaglia di piombo con numerazione progressiva, corrispondente alle registrazioni cimiteriali delle sepolture effettuate.
Salvo errori marchiani queste procedure di garanzia offrono una certa sicurezza di trasparenza e tutela per i parenti del de cuius, invocare a 50 anni di distanza la prova del D.N.A. sulle ossa per verificarne laa reale appartenenza l cadavere di Sua nonna risuonerebbe quasi fantascientifico.
Questa verbalizzazione, opportunamente sottoscritta rimane agli atti presso l’archivio del cimitero ed è, consultabile dagli interessati.
Buongiorno
Espongo brevemente il mio quesito.
Marito e moglie sposati dal 1969 in comunione dei beni, separati dal 2009, sono in procinto di divorziare.
Il marito risulta essere unico concessionario dal 1998 di un area cimiteriale, su cui ha costruito una tomba di famiglia. Si chiede se tale manufatto ricade nella comunione legale dei beni e quindi se la moglie è da considerarsi al momento contitolare.
Grazie
X Roberta,
l’atto di concessione da cui, poi, origina il diritto di sepolcro, in quella determinata cappella gentilizia, sorge “intuitu personae” cioè con particolare riguardo alla persona (in questo caso fisica – privato cittadino) che lo stipula, contraendo con il Comune, quale ente concedente, poichè titolare ultimo del demanio cimiteriale, specifico e necessario, le rispettive obbligazioni sinallagmatiche.
Un atto concessorio non è un semplice contratto inter-privatistico gestibile in piena autonomia, esso è, infatti, asimmetrico e sbilanciato a favore della pubblica amministrazione per ovvi motivi di prevalenza dell’interesse pubblico: non si rilevano ragioni ostative a che la concessione sia fatta a più persone, solo ed esclusivamente,nel momento fundativo però, quando, cioè si instaura e perfeziona il rapporto giuridico di natura concessoria.
L’unico modo affinchè un soggetto terzo si avvicendi – per di più mortis causa, essendo vietati i trasferimenti per acta inter vivos, nella titolarità o coo-titolarità (se i subentranti sono in numero maggiore di uno) è, appunto, rappresentato dall’istituto del subentro, regolato solo in sede locale dal regolamento municipale di polizia mortuaria.
Si ritiene, pertanto, alla luce di queste scarne considerzioni di diritto funerario che l’edificio funerario in questione non possa rientrare nel regime della comunione dei beni: mentre la separazione è solo un allentamento del vincolo coniugale, lo scioglimento del matrimonio ne comporta l’estinzione, così la moglie, nella fattispecie perderà il diritto di sepolcro, una volta consumatosi il divorzio, con annotazione finale nei registri di stato civile.
DUILIO per redazione. il giorno 15 è stato celebrato il funerale cattolico presso la chiesa parrocchiale, di Monte San Biagio, il feretro è destinato alla cremazione presso il crematorio di Domicella AV il giorno dopo il feretro è stato trasportato presso la propria abitazione ed il giorno dopo ha proseguito verso il crematorio con affido delle ceneri alla famiglia. il quesito che pongo è il seguente un feretro dopo la cerimonia funebre può essere custodito in luogo diverso da sala mortuaria presso il cimitero con registrazione del deposito temporaneo annotato sul registro cimiteriale???? Grazie.
X Duilio,
no, si ritiene l’ipotesi prospettata impraticabile, per queste ragioni:
Ex Art. 24 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria,il trasporto, dall’ambiente in cui il feretro staziona (domicilio privato, servizio mortuario sanitario, obitorio, deposito d’osservazione…)alla volta della chiesa per la celebrazione delle esequie ecclesiastiche origina dal decreto di trasporto, prodromico a qualsiasi spostamento del cadavere racchiuso in cassa debitamente confezionata in base alla tipologia del trasporto ed alla destinazione finale prescelta per la spoglia mortale del de cuius; orbene questo atto amministrativo di tipo autorizzativo sconta la pesante limitazione della tipicità: ossia tutti i luoghi in cui il feretro possa esser trasportato debbono preventivamente individuati ed autorizzati, e quello finale deputato all’accoglimento della bara in attesa di cremazione, dopo l’officio dei funerali, è proprio la struttura chiusa e confinata di cui all’art. 64 D.P.R. n. 285/1990, ovvero la camera mortuaria insistente all’interno del cimitero “di transito” o in alternativa il deposito feretri di cui deve esser dotato ogni impianto di cremazione.
Tutti questi passaggi intermedi debbono necessariamente esse esplicitati nel decreto di trasporto che accompagna il trasporto funebre lungo il suo tragitto e deve esser esibito alle autorità di controllo (organi di polizia giudiziaria, vigilanza sanitaria o servizi ispettivi comunali) in caso di verifica in itinere, per altro sempre possibile.
Queste considerazioni piuttosto rigide e dirigiste valgono solo ed unicamente vigente il D.P.R. n. 285/1990, vi sono, infatti, leggi regionali, sotto questo aspetto più elastiche e permissive, le quali tuttavia, quasi sempre si rifanno, per il regime del trasporti mortuari, al Capo IV D.P.R. n. 285/1990, mantenendo una certa omogeneità comportamentale in quel caos normativo che è divenuta la polizia mortuaria dopo la sciagurata stagione delle controriforme su base locale e localistica.
S-ragionando per assurdo, per trasportare il feretro presso un’abitazione privata, nelle more di una specifica norma regionale, servirebbe, pur sempre un decreto di trasporto ad hoc, di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000.
buongiorno una domanda sul mantenimento del corpo: è possibile bioconservare, come in altri paesi del globo, un corpo? se si chi lo deve fare? un’impresa funebre, il medico legale o un tecnico tanato? è possibile x piacere avere qualche informazione in più tipo legge ed eventuali contatti in italia. grazie davvero
X Mauro,
l’unica forma di conservazione sine die (…poi, detto inter nos a questo mondo di eterno non c’è nulla!) del cadavere (= corpo umano definitivamente ed irreversibilmente privo delle funzioni vitali) per la Legge Italiana è rappresentata dalla pratica dell’imbalsamazione. Essa, dietro autorizzazione comunale deve esser eseguita da un medico legalmente abilitato.
Succedanea dell’imbalsamazione è la tanatoprassi: intervento di più lieve entità, tale, quindi, da non comportare profonde eviscerazioni mirato al mantenimento del cadavere in condizioni di integrità per un certo lasso di tempo, funzionale alla celebrazione delle esequie, essa non inibisce, dunque l’insorgere dei naturali fenomeni putrefattivi tipici del post mortem, semplicemente li rallenta, ma al momento è ancora vietata dalla Legge Italiana, mentre è già operativa e presente in diverse esperienze europee ed extra continentali.
L’ibernazione di un corpo non del tutto privo delle residue funzioni vitali, nella speranza di poterlo risvegliare a piacere in un futuro remoto al momento è pura fantascienza, almeno in Italia, vi sono però imprese funebri segnatamente in Russia e negli Stati Uniti che garantiscono a prezzi stellari questo servizio, il vero problema pertanto sarebbe costituito dalla lunghezza del trasporto internazionale verso questi due Stati, poiché il defunto o presunto tale dovrebbe esser subito portato ad una temperatura bassissima tale da “congelare” eventuali forme di vita, ancorché residuali in modo da inibire la decomposizione, ma per la Legge Italiana un morto può esser trasportato all’Estero solo entro duplice cassa saldata e sigillata, ovviamente quando sia stato dichiarato a tutti gli effetti deceduto.
Buonasera, espongo in breve il mio quesito.
Mio padre è deceduto nel 2006 ed è stato tumulato in un loculo di muratura; mia madre è venuta a mancare circa 10 giorni fà e su sua volontà abbiamo effettuato la cremazione. Mia madre ha esercitato per iscritto la volontà di cremazione anche per le spoglie di mio padre. Su indicazione dell’agenzia abbiamo subito iniziato l’iter per mio padre per richiedere la stumulazione e successiva cremazione al Comune di competenza. Purtroppo ci è stato risposto che l’estumulazione non sarebbe fattibile perchè non è passato il termine temporale dei 20 anni. Chiedevo cortesemente di conoscere i riferimenti normativi che regolano la permanenza temporale delle salme e chiedo cortesemente un parere in merito.
Il comune è Xy in provincia di Bari.
Grazie in anticipo.
X Natale,
20 anni di permanenza minima in loculo stagno (= periodo legale di sepoltura per tutte le tumulazioni, quale ne siano tipologia o durata nel rapporto concessorio instauratosi) sono il discrimen temporale per distinguere la fattispecie medico-legale di cadavere da quella di semplice resto mortale (= esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo ex art. 3 comma 1 lett. )b D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
IL cosiddetto resto mortale (art. 3 commi 5 e 6 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254) è sempre cremabile, su istanza degli aventi diritto a pronunciarsi con la procedura semplificata: basta quindi un semplice assenso, anche se opportunamente formalizzato all’ufficio della polizia mortuaria competente per territorio senza dover produrre o recuperare agli atti nessuna certificazione medica di esclusione di morte violenta o dovuta a reato.
Anche il cadavere, se non sussistono volontà contraria del de cuius in primis o dei congiunti più stretti può esser cremato con autorizzazione postuma, ossia rilasciata “ora per allora”,vale a dire dopo un primo periodo di diversa sistemazione in cimitero, ma dietro presentazione nel fascicolo istruttorio di idonea documentazione in cui si assicuri, fugando ogni dubbio residuo, la morte per cause naturali, quindi non violenta o peggio ancora dovuta a fatto criminoso.
Se il cadavere, nonostante la sepoltura già avvenuta fosse ancora “sotto procura” occorrerebbe, un ulteriore provvedimento liberatorio ex art. 116 comma 1 D.Lgs n. 271/1989 da parte dell’autorità giudiziaria, con espresso nulla osta alla cremazione.
Ai termini dell’art. 88 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ogni feretro sulla base dei titoli formali accertati (= volontà in tal senso degli aventi titolo a disporre della spoglia mortale) può esser estumulato per il trasporto in latra sede o per una nuova, differente destinazione (= cremazione).
L’elemento che deve emergere con chiarezza è l’atto volitivo da parte dei parenti più prossimi, con titolo privilegiato per il coniuge eventualmente superstite.
Se nell’atto di concessione del loculo, al momento della sua acquisizione in regime di concessione non sono state stabilite clausole massimamente restrittive, come appunto il divieto di estumulazione, almeno per un certo numero di anni, l’amministrazione comunale valutati i dovuti incartamenti resi all’ufficio di polizia mortuaria attraverso apposita istanza di parte, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, deve accordare l’autorizzazione all’estumulazione, in quanto il suo margine di discrezionalità, seppur presente, è alquanto ridotto e limitato alla verifica preventiva dei requisiti di cui sopra.
In realtà prima dei 20 anni quando il cadavere almeno legalmente, cioè in via aministrativa degrada a resto mortale non si può dischiudere la doppia cassa di legno e metallo opportunamente sigillata con appositi suggelli di garanzia senza incorrere nel reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 Cod. Penale.
Diventa allora fondamentale, per procedere alla cremazione individuare un impianto di incinerazione abilitato ad abbruciare i feretri confezionati con la controcassa di zinco.
Solo allora il comune nel cui cimitero è tumulato il feretro potrà rilasciare le relative autorizzazioni a estumulazione, trasporto e cremazione finale.
Salve vorei chiederle una cosa. Si puo mettere una lapite in cimitero,se uno dei figli mette la lapide sensa il consenso dell’altro figlio si può o ci sono leggi che lo impediscono aspetto una sua risposta al più presto cordiali saluti.
X Elisa,
l’apposizione di eventuali lapidi, arredi votivi o copri-tomba è soggetta ad autorizzazione comunale, origina da un’istanza di parte, passibile sin dall’origine ad imposta di bollo, come ogni altra domanda tesa all’ottenimento di un provvedimento autorizzativo e deve rispondere positivamente per ingombri, materiali, foggia e colorazione… agli strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale. E’previsto il pagamento di un diritto fisso.
Abbiamo, quindi un primo controllo di legittimità sull’operato dei marmisti all’interno del cimitero.
Il Comune, però, nella sua attività amministrativa la quale non può, certo, sconfinare in quella più approfondita ed intrusiva tipica della Magistratura, nel perfezionamento dell’autorizzazione si basa unicamente sui titoli formali prodotti nella fase istruttoria, vale adire che se un parente avente titolo, ossia legittimato, richiede di applicare un certo tipo di lapide e questa supera il vaglio di cui sopra si procede d’ufficio e si autorizza, senza più di tanto indagare sulle reali intenzioni e gusti di estetica funeraria di eventuali altri congiunti del de cuius, altrimenti per ogni procedimento ex artt. 7 e 8 Legge n. 241/1990, con un estenuante appesantimento burocratico, bisognerebbe comunicare l’avvio dell’iter ed acquisire agli atti preventivamente il consenso informato di tutti gli interessati, arguendo il probabile disaccordo, ma è un’ipotesi remota ed impraticabile, per la sua intrinseca diseconomicità ed inefficiaenza: essi, solo in questo caso potrebbero esprimere la loro opposizione provocando lo stallo del processo autorizzatorio sino a quando la potenziale controversia sia risolta avanti il giudice di ultima istanza, cioè con sentenza passata in giudicato.
Il Comune, pertanto, rimane estraneo alla lite e si limita a garantire il mantenimento dello status quo sino alla ricomposizione del dissidio.
Giorni fa a Roma mi sono trovato in qualità di sacerdote davanti ad un salma che era stata portata da Ginevra. La bara era regolarmente sigillata con lo zinco saldato e sulla bara c’era il siggillo di ceralacca.
Una volta però a Roma la bara è stata aperta dissaldando la zincatura e sottoposta a lavaggio rituale. La salma era deceduta 5 giorni prima è non refrigerata, dunque in pessime condizioni con perdite di liquidi e pessimo odore.
Dopo il lavaggio è stata nuovamente saldata e inserita dentro una tomba di famiglia.
È stata una procedura normale? Sono state infrante delle leggi? Posso io essere considerato un pubblico ufficiale che svolgeva le sue funzioni e dunque essere responsabile dell’eventuale illecito in qualche maniera?
X Don Mario,
Il sacerdote, in quanto ministro di culto di Santa Romana Chiesa, gode di protezione in ambito penale ai sensi dell’articolo 61 n. 10 del codice penale che, a tal fine, lo paragona a un pubblico ufficiale.
Inoltre, nel caso di celebrazione del matrimonio concordatario, ovvero il matrimonio religioso avente effetti civili, solo in quella circostanza il sacerdote riveste la qualifica di pubblico ufficiale e in tale veste esercita il potere autoritativo e certificativo proprio del pubblico ufficiale, redigendo il certificato di matrimonio.
Sulla circostanza della denuncia all’Autorità Giudiziaria si vedano gli artt. 331 e segg. Cod. Proc. Penale.
Rimuovere dal feretro i sigilli di garanzia applicati all’atto della saldatura della cassa metallica, con relativa apposizione del coperchio ligneo del cofano funebre integra la fattispecie di reato di cui all’art. 349 Cod. Penale.
Solo l’Autorità Sanitaria o, in subordine quella Giudiziaria, possono ordinare o disporre l’apertura del feretro; quando esso sia stato confezionato in base a tipologia del trasporto e sua destinazione ultima, non sono più ammesse operazione volte a manometterne il delicato assetto, anche per ovvie ragioni squisitamente igienico-sanitarie.
Cimitero di Collegno (Torino)
Mio padre morto 38 anni fa è stato sepolto in una tomba di famiglia di una nostra cara amica che ci ha aveva dato spontaneamente la disponibilità del posto. La tumulazione doveva essere provvisoria ma per invito della proprietaria della tomba mio padre è rimasto nella tomba di famiglia (non mia). Sono passati 38 anni , anche la nostra amica è deceduta ed è subentrata un erede, la domanda è posso far valere il diritto di usucapione sul posto occupato da mio padre?
X Adriana,
i sepolcri privati tutti ,stante l’art. 823 Cod. Civile, non sono usucapibili nè cedibili con atto inter-privatistico,, in quanto attratti nella sfera del DEMANIO SPECIFICO e NECESSARIO del Comune ex art. 824 comma 2 Cod. Civile.
Il diritto di sepolcro sorge, infatti, da una concessione amministrativa, di natura traslativa, i beni cimiteriali, pertanto, non possono formare oggetto di diritti verso i privati cittadini, se non nei modi e nelle forme previsti dalle leggi speciali in materia.