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buongiorno,
chiedevo informazioni circa il consenso o meno all’invio dei dati all’agenzia delle entrate. Anche per le spese funebri, come per le spese sanitarie, ci si può opporre all’invio dei dati da parte dell’agenzia funebre all’agenzia delle entrate?
X Marco. Riteniamo che non ci si possa opporre.
Salve, vivo a Londra da 27 anni e vorrei avere le ceneri di mia madre che si trovano in un loculo al cimitero di Staglieno di Genova da quasi 40 anni. Posso fare tutto tramite il Consolato Italiano o si richiede la mia presenza? Grazie per una risposta
X Caterina,
Si rappresenta come, recentemente, il Regno Unito abbia fortemente riformato la procedura per l’introduzione, sul proprio territorio, di trasporti mortuari (ceneri, quindi, comprese!).
Le conviene interessare, in modo diretto, il Consolato Italiano per avviare il procedimento autorizzatorio che avrà origine dal Comune di Genova, soggetto istituzionale deputato al rilascio di tutti i titoli formali (come, appunto, il decreto di trasporto internazionale).Lei potrà sovrintendere personalmente a tutte le operazioni o delegare, all’uopo, impresa funebre di Sua fiducia, per il disbrigo delle pratiche amministrative.
Un aiuto per comprendere. Mi amadre è stata cremata presso il cimitero Monumentale di Genova Staglieno. Al momento della tumulazione volevo mettere ceneri in loculo dove è sepolto mio padre, ma mi è stato rifiutato usare urna che avevo acquistato io a Varese (dove abito) in quanto non era grande abbastanza per contenere urna di metallo data dal cimitero. A mia richiesta che aprissero tale urna sigillata e trasferissero le ceneri nella urna da me scelta mi è stato detto che era impossibile per legge aprire una urna sigillata consegnata dal comune. Ho dovuto quindi (in un momento comprensibilmente assai triste) fare discussioni e trovare altra urna. Potete confermarmi che veramente esiste una legge nazionale che vieta di aprire una urna sigillata consegnata dopo la cremazione al fine di trasferire le ceneri in altra urna? Grazie per chiarimento
X Giorgio,
il gestore del cematorio ha l’obbligo di consegnare l’urna CHIUSA E SIGILLATA, ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 130 e dell’art. 80 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285.
L’eventuale violazione dei suggelli di garanzia, se non autorizzata, ad esempio dalla Magistratura, integra la fattispecie di reato di cui all’art. 349 Cod. Penale.
In alcune Regioni si attribuisce ai Comuni, in particolare con lo strumento del Regolamento comunale specifico, il compito di determinare le caratteristiche (e la capacita’ (= capienza) e dimensioni volumetriche) delel urne cinerarie.
In ogni caso, dovrebbero esser sempre assicurate le condizioni per evitare ogni riversamento delle ceneri, dato che cio’ comporterebbe una profanazione.
Non vi sono, pertanto i presupposti giuridici per consentire un “travaso” da un’urna ad altra.
Salve; vorrei sapere, se possibile, quale sia la procedura da adottare per trasportare le ceneri di mia madre che sono a casa con me a Roma fino a Palermo perché mia mamma aveva espressamente detto a noi figlie di voler essere aspersa presso il monte Pellegrino. E’ andata via tre anni fa ed io e mia sorella vorremmo andare in aereo. Cosa dovrei richiedere e a chi? Grazie della cortese risposta. Marzia
X Marzia,
si applica integralmente l’art. 34 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Il Comune di Roma formerà il decreto di trasporto indicando in esso l’incaricato del trasporto (= chi materialmente prenderà in consegna l’urna) ed il mezzo (veivolo) su cui avverrà il trasferimento dell’urna, assieme all’eventuale vettore. Si deve, quindi, inoltrare relativa istanza, in bollo, al Comune di Roma, ufficio della polizia mortuaria.
Buongiorno, mio nonno aveva acquistato da un comune del Vercellese la concessione per un loculo destinato ad utilizzo per mio padre.
Mio padre è deceduto da alcuni anni ed è stato sepolto in un altro comune.
La concessione di mio nonno è passata a me come legittimo erede.
Tale concessione è di tipo perpetuo e il contratto recita che la concessione passa agli eredi del concessionario.
Voglio sapere se il fatto che mio padre sia stato sepolto in altro cimitero fa decadere la concessione, ovvero se posso disporre che i resti mortali di mio padre vengano trasferiti nel loculo di cui alla concessione.
Mi sono informato e so che il regolamento comunale recita che il loculo può essere utilizzato solo dal destinatario riportato sul contratto, ma non indica che la concessione decade nel momento in cui il destinatario venga sepolto in altro cimitero.
Grazie
X Cristiano,
Possiamo, ora focalizzarci su alcune ultime conclusioni: in linea generale e di massima (e quindi anche senza conoscere il Regolamento nel singolo Comune), allorquando un contratto di concessione di un sepolcro privato (sono tali tutte le “allocazioni” cimiteriali diverse dall’inumazione in campo comune) indichi espressamente i nominativi dei defunti per cui esso è predisposto, il mancato utilizzo o il parziale uso o, ancora, l’estumulazione ex art. 88 D.P.R. 285/90, comportano l’estinzione (naturale o…per causa patologica?) della concessione, come conseguenza dell’esaurimento dei fini per cui era sorta: infatti la consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato ( con questa ratio: chi lo riceve in concessione d’uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma (= un famigliare) ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti ex Art. 90 D.P.R 285/90 ).
La concessione palesa profili para-contrattuali, non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia, essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.
Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata” rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro.
La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari).
buongiorno,
scrivo dalla regione Lazio ponendo il seguente quesito relativo a una concessione di un loculo: diversi mesi fa abbiamo ricevuto la richiesta di una concessione di un loculo per la tumulazione di una salma. il richiedente ha provveduto a versare al nostro Servizio di Tesoreria un acconto per la concessione, comunicando che avrebbe provveduto a versare la restante somma dovuta in tempi brevi. Da quel momento, nonostante nostri diversi solleciti e nonostante lo avessimo avvisato che avremmo proceduto a affidare la pratica al servizio di riscossione crediti, la persona che ha avanzato la richiesta non ha mai versato la quota rimanente. Per questi motivi il contratto di concessione non è mai stato perfezionato. Considerato che, da quanto detto e da quanto dimostrato con i fatti, la persona richiedente non è intenzionata a sostenere gli oneri dovuti, volevamo chiedere se in questo caso si possa procedere alla revoca della concessione ( tra le altre cose mai perfezionata ), effettuare d’ufficio un’estumulazione di feretro forzosa e se si possa destinare la salma in altra sepoltura e nello specifico in una fossa del campo di inumazione cimiteriale. Grazie.
X Daniele,
se il rapporto concessorio non è stato mai perfezionato (con la stipula del relativo atto ed il versamento del canone corrispettivo) siamo davanti ad un’enormità, un mostrum giuridico: l’uso sine titulo, cioè ILLEGITTIMO ed ABUSIVO di un bene demaniale, poichè tali sono i sepolcri tutti, specie quelli privati come, appunto, le tumulazioni.
Se la concessione non sussiste non può nè essser revocata nè venir dichiarata decaduta, per grave inadempienza contrattuale del concessionario. Si dispone d’ufficio l’estumulazione con seguente interro del feretro in campo comune di terra (è l’unica soluzione standard ammessa dall’ordinamento, come rimedio residuale). E’escluso un trasporto in altro cimitero a spese dell’amministrazione.
In caso contrario (un diverso atto di disposizione con oneri a carico del Comune) farebbe sorgere la responsabilità patrimoniale per danno erariale, si vedano a tal proposito gli artt. 93 e 191 D.Lgs. n. 267/2000). Avete, per caso valutato, per il recupero forzoso del credito, l’iscrizione a ruolo?
Buongiorno,
sono addetta ai servizi cimiteriali di un comune della regione Veneto.
Un paio di anni fa sono state tumulate le ceneri di un defunto in una tomba di famiglia. Ora una figlia del defunto chiede, per motivi di affetto e perché al momento della morte del papà la decisione circa la destinazione delle ceneri è stata presa in fretta, che l’urna possa esserle affidata a casa. Si può fare? devo acquisire la rinuncia alla custodia della moglie del defunto e degli altri figli?
Grazie per la vostra risposta
X MariaGrazia,
la Legge Regionale Veneto n. 18/2010 con l’art. 3 (funzioni dei Comuni) demanda alle previsioni del regolamento municipale di polizia mortuaria, l’implementazione, nel dettaglio, dell’istituto dell’affido ceneri, rinvio, pertanto a questa fonte normativa.
Tutto dipende dalla filosofia di fondo adottata: di solito si opta per la formula dell’affidatario unico, e nella scala gerarchica tra gli aventi diritto a disporre dell’urna, anche per una sua domiciliazione, prevale la volontà del coniuge superstite.
Nulla toglie che con il consenso informato/nulla osta di quest’ultimo l’urna possa esser affidata alla figlia del de cuius, attenzione, però, sono scelte potenzialmente foriere di conflitti endo-famigliari, debbono, pertanto esser ponderate attentamente e con estrema cautela.
Purtroppo non ho trovato risposta al mio quesito che è: io vorre (regione Campania)traslare le ossa di mio padre morto nell’anno 1973 nella mia Cappella privata dedicata a San Giovanni che ho costruito e consacrata al culto nell’anno 2017 e che si trova fuori dal cimitero ma nei pressi della mia abitazione. Grazie ,sarei felice di una vostra risposta. Gaetano
X Gaetano,
la fattispecie dei sepolcri gentilizi (e quindi privati) extra-cimiteriali è regolata dall’art. 340 comma 2 del Testo Unico Leggi Sanitarie con norma di principio (sì…sono ammessi dalla Legge!), declinata ed implementata poi nel dettaglio attraverso il Capo XXI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Queste cappelle funerarie, solo di tipo famigliare, devono necessariamente rispondere ad alcune caratteristiche tecniche, bisogna, infatti, che siano in modo tassativo e categorico:
edifici sepolcrali a sistema di tumulazione stagna che sorgono su terreno di proprietà del fondatore sul quale grava il vincolo di inalienabilità e di successiva indedificabilità debitamente auto-asssunto e trascritto secondo la normativa civilistica
non aperte al pubblico
attorniate da una fascia di rispetto del raggio di almeno 200 metri, non comprimibile.
sottoposte alla vigilanza comunale
Se questi requisiti non sono soddisfatti simultaneamente lo stesso diritto d’uso decade e lo jus sepulchri diviene non più esercitabile.
Ex Art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il preposto ufficio comunale di polizia mortuaria (l’atto è di competenza dirigenziale ai termini dell’art. 107 comma 3 lett.f) D.Lgs n. 267/2000) valuta attentamente queste pre-condizioni di legittimità ed autorizza la tumulazione delle ossa, in questo caso, dopo aver ponderato attentamente, con apposita istruttoria, il titolo formale di accoglimento per il defunto in questione in quella particolare sepoltura extra moenia (egli deve esser un congiunto del proprietario dell’edicola funeraria, cioè deve esser legato a lui per rapporto di consanguineità o di vincolo coniugale, altrimenti non si procede.
Se la pratica avrà esito favorevole all’istanza presentata (tutti gli oneri sono a carico del richiedente) sempre l’ufficio della polizia mortuaria autorizzerà la raccolta delle ossa in cassetta di zinco ex art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed il successivo trasferimento, rilasciando un decreto di trasporto ad hoc.
Il trasporto, non sussistendo rischi igienico-sanitari, potrà esser effettuato dal privato cittadino, con mezzi propri.
Questi, in estrema sintesi, sono i passaggi burocratici da compiere.
Buonasera, scrivo dalla regione Puglia.
Tra qualche giorno ci sarà il funerale di mio nonno seguito dalla cremazione in data da destinarsi, buon senso vorrebbe che venga tumulato insieme a mia nonna deceduta anni fa, in realtà non si sa ancora dove sarà tumulato perchè il titolare della concessione cimiterale è mio zio (figlio di entrambi) che si oppone a tale decisione. Tra i due diritti (quello del titolare del loculo e quello del coniuge defunto) quale ha la precedenza?
X Marco,
NOn è che per caso Suo zio inibendo alle ceneri del padre l’ingresso nel loculo voglia maliziosamente riservarsi un posto per il proprio post mortem?
So di esser inelegante e pettegolo nel formulare questa domanda provocatoria – se vogliamo – pure capziosa – ma molti conflitti sullo jus sepulchri esplodono proprio per questo motivo.
Tra i due litiganti sovrana, attraverso l’esercizio dello jus eligendi sepulchrum, è la volontà del de cuius (quando non in aperto contrasto con la Legge e le norme di ordine pubblico). Suo nonno ha lasciato, per caso, qualche disposizione testamentaria o anche solo verbale a tal proposito? Per il possibile essa deve esser eseguita e, quindi, rispettata.
E’ da rimarcare sempre come non sia il concessionario a decidere arbitrariamente o per capriccio sfrenato chi abbia diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato (quaali sono le tumulazioni tutte).
Lo jus sepulchri, quale diritto della personalità, è governato dalla sola Legge Statale (Art. 93 comma 1 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) e ciò ci salva dalle indebite intromissioni di leggi e leggine regionali.
Il titolo d’accoglimento in una sepoltura privata è scandito dallo jus coniugii ed in subordine dallo jus sanguinis (= vincolo di consanguineità o coniungale che prevale sul primo). Si ha diritto di accettazione in quella particolare tomba in forza di matrimonio o ragioni di D.N.A. la discrezionalità non sussiste, questo per evitare abusi o distorcimenti dell’istituto conosciuto come sepolcro famigliare o gentilizio.
Fatte salve specifiche norme di dettaglio o implementazione dettate dal locale regolamento di polizia mortuaria lo status di coniuge o consanguineo pongono tutti gli aventi titolo (potenzialmente) su un livello di pari ordinazione, sarà, quindi, l’ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi a determinare l’uso dello spazio sepolcrale disponibile che, come noto, non è dilatabile all’infinito, poichè sconta le normali leggi della fisica cui tutti, vivi o morti soggiaciamo….insomma chi prima muore meglio alloggia. (Suo zio non sarà certo contento di tale notizia ma è giusto renderlo edotto di questo principio insormontabile e non comprimibile).
Lo jus sepulchri è fatto valere sino alla naturale saturazione del sepolcro, oltre la quale esso spira ex se (…se, insomma, non c’è più posto non si dà luogo alla sepoltura)
Lo
La ringrazio per la risposta signor Carlo, non sbaglia assolutamente: mio zio si oppone proprio per la ragione che ha descritto lei ovvero riservarsi un posto per il proprio post mortem.
Siccome penso di non aver descritto la situazione in modo esaustivo (come dimentare di descrivere chi è il proprietario del loculo) e addirittura sbagliando in alcuni passaggi, gradirei una sua opinione prefiribilmente in privato perchè non vorrei scendere troppo nei dettagli su un sito pubblico. Se volesse contattarmi all’indirizzo mail marcopap77@libero.it (magari lasciandomi la sua mail, la contatterei io) gliene sarei molto grato, saluti.
Il Comune di XY in Sardegna, invia ad un solo erede la richiesta di pagamento per rinnovo della concessione di un loculo dei miei bisnonni.
Si tratta di loculi di loculi concessi nel 1954 uno e l’altro nel 1969., per i quali si è provveduto negli anni precedenti a rinnovi prima decennali, poi ventennali.
Ora il responsabile dell’ufficio comunale competente comunica la possibilità di rinnovare la concessione per una durata di 99, a partire dalla data di morte dei bisnonni.
Ma il rinnovo della concessione non decorre dalla scadenza della precedente concessione?
X Barbara,
le concessioni de quibus sono state perfezionate in regime di Regio Decreto n. 1880/1942, si tratta del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato dal governo fascista, anche se in piena agonia e decadenza.
Esse sono perpetue o a tempo determinato? La prego di verificare attentamente l’atto concessorio, senza quest’informazione basilare mi è difficile risponderLe. Consiglio anche di consultare attentamente le norme del regolamento municipale richiamate dalla comunicazione ufficiale notificataLe dal Suo Comune. La motivazione della misura adottata è fondamentale, anche per intraprendere eventuali azioni a difesa dei presunti diritti vantati sulla concessione e per Legge deve anche esser individuata l’autorità di garanzia cui presentare un sempre possibile ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Al naturale scadere della concessione i titolari della medesima verso il Comune si trovano su un livello di pari ordinazione, essendo obbligati in solido ex art. 1292 Cod. Civile, ecco perchè, forse, solo un avente titolo ha ricevuto la richiesta da parte del preposto ufficio comunale. Si vedano, comunque, gli artt. 7, 8 e 21-bis Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e sulle procedure di trasparenza e pubblicità dello stesso.
In particolari aree geografiche, più o meno, erano, nel passato, presenti fenomeni giuridici in cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, anche molto risalenti, contemplavano, un’ipotesi di rinnovo, definita, a volte, quale conferma, spesso trentennale, delle concessioni anche perpetue (o, meglio, a tempo indeterminato), ipotesi che, prescindendo dal nome juris, si sarebbe potuta ricondurre ad una sorta di canone ricognitorio, queste previsioni regolamentari, in un caso almeno, sono state dichiarate illegittime erga omnes dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 5^, sent. 5505 del 11/10/2002) nel caso scrutinato, ma nel nostro sistema una sentenza fa stato solo tra le parti in causa e non è automaticamente estensibile ad altre analoghe fattispecie, bisognerebbe quindi suscitare un nuovo giudizio avanti il T.A.R., per impugnare il provvedimento comunale e le norme del regolamento comunale da cui quest’ultimo discende.
Il R.D. 21/12/1942, n. 1880 consentiva che le concessioni di aree cimiteriali potessero essere tanto perpetue quanto a tempo determinato, con la conseguenza che non puo’, a priori, affermarsi che le concessioni di lontana data siano, solo per la data in cui sono sorte, perpetue, ma e’ necessario verificare il singolo atto di concessione (a volte, anche altra documentazione) per poter conoscere se una data, singola concessione, sia stata concessa in perpetuità, oppure a tempo determinato e, in tal evenienza, la durata.
Inoltre, va anche considerato come spesso i Regolamenti comunali di polizia mortuaria contengano disposizioni per cui, in occasione del decesso del concessionario/fondatore del sepolcro, spetta ai discendenti richiedere una variazione dell’intestazione della concessione, ipotesi nelle quali la diligenza di un tale adempimento ricade sui discendenti del concessionario deceduto, a volte correlate dalla previsione per cui l’inadempimento, decorso un certo termine, comporti la decadenza dalla concessione od un mutamento anche sostanziale nel regime cui é soggetto il diritto d’uso sui sepolcri privati. A ciò va aggiunto anche l’esigenza che vi sia un regolare atto di concessione, che rileva sotto il profilo sostanziale ai fini dell’esistenza, in diritto, della concessione stessa.
Se non consideriamo la possibilità (remota?) di una sorta di sanatoria sulla concessione, con decorrenza ex tunc convengo con Lei il rinnovo (solitamente tollerato una volta solo) consiste nella costituzione di un rapporto del tutto nuovo, con efficacia ex nunc (ma senza soluzione di continuità, ragion per cui i defunti non dovranno esser estumulati per poi nuovamente esser ri-tumulati) avente per oggetto fisico lo stesso sepolcro privato, monoposto o pluriposto poco importa, si tratta infatti di sepolcri privati a sistema di tumulazione.
Le concessioni cimiteriali in oggetto sono a tempo determinato per un decennio. Si è proceduto al rinnovo delle concessioni dei loculi prima per 10 poi per 20 anni. A questo punto mi domando: verificata la sussistenza dei pagamenti è legittimo rinnovare per 99 anni a partire dalla morte dei bisnonni? Oppure il rinnovo dovrà avere decorrenza dalla scadenza di quello precedente?
X Barbara,
va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione.
Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la durata della concessione venga calcolata effettivamente dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: in occasione della prima sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.
E’insomma materia tipica del regolamento comunale di polizia mortuaria investito di tal compito non tanto dalla Legge Ordinaria /Art.7 D.Lgs n. 267/2000), ma da norma di rango costituzionale (Art. 117 comma 6 III Periodo Cost.)
Il Cimitero, infatti, ex art. 824 comma 2 Cod. Civile appartiene al demanio specifico e necessario del Comune e su di esso, attraverso apposito regolamento l’Ente Locale esercita la propria potestà di governo.
Cosiglio di risalire alle disposizioni ad hoc fissate nel regolamento municipale del Suo Comune, solo consultandole attenatamente si potrà studiare una plausibile soluzione al problema affacciato.
E’sempre ammesso il ricorso avverso delle norme “incriminate” attraverso l’impugnazione dei provvedimenti da esse derivanti, avanti il Giudice Amministrativo territoriale.
La controversia riguardante l’esercizio del potere di fissare le tariffe delle concessioni delle aree cimiteriali rientra, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010), nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché interessa un profilo che incide sulla disciplina regolamentare della concessione; il che esclude la cognizione in favore del giudice ordinario, che la norma citata prevede quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” .
Seguendo i Suoi preziosi consigli ho verificato il regolamento di polizia mortuaria attualmente vigente. Trattasi di atto regolamentare adottato nel gennaio 1990 in conformità al D.p.r. n. 803/1975. Ho effettuato una ricerca e negli anni dei decessi dei bisnonni non era vigente alcun regolamento comunale. Il regolamento del 1990 prevede concessioni amministrative temporanee con decorrenza dalla data del contratto o se anteriore del pagamento del prezzo. Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo. Ora nel caso concreto non esiste alcun contratto alcun atto. A questo poi si aggiunge che solo nel corrente anno il comune ha notificato la facoltà di rinnovare le concessioni, nonostante la scadenza delle concessioni da oltre 20 anni. Quindi mi chiedo quale sia il termine di decorrenza del rinnovo della concessione? La scadenza della concessione stessa o il 2018 anni di pagamento?
X Barbara,
rispondo con ordine logico-tematico ai singoli quesiti proposti, prima, però, Le propongo di consultare questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/e-se-manca-latto-di-concessione-quali-le-possibili-conseguenze-48629.html
Come???!!!! Nè Lei nè il Comune, in archivio, disponete dell’atto di concessione. Diamine, un titolo formale è pur sempre una prova ducumentale del perfezionarsi di un rapporto giuridico, da custodire gelosamente, senza questo incartamento, in bollo per giunta, la concessione non può produrre effetti (= titolo di accoglimento nel sepolcro privato a sistema di tumulzione e diritto d’uso sullo stesso).
In assenza dell’atto concessorio la concessione stessa è da ritenersi inesistente e l’uso sul sepolcro, seppur protratto nel tempo, si configura come tecnicamente ABUSIVO, memento art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 secondo cui il regolare atto di concessione (formula aulica, ma sempre molto efficace) è condicio sin e qua non perchè un privato possa vantare diritti, ancorchè affievoliti, su edificio o porzione dello stesso insistenti su suolo cimiteriale che, come noto appartiene ex art. 824 comma 2 Cod. Civile, al demanio specifico e necessario del Comune).
Consiglio di scartabellare, frugare e rovistare in profondità negli uffici comunali, una qualche forma di regolamento municipale di polizia mortuaria (obbligatorio per ogni comune almeno a far data dal R.D. 2322/1865, senza considerare le norme vigenti di cui agli artt. 344 e 345 Testo Unico Leggi Sanitarie) magari accorpato a quello di igiene deve pur esserci, anche se *solo* dal 1874 polizia mortuaria ed igiene dovrebbero esser materie ripartite in due atti separati ed a sè stanti, dotati ciascuno della propria autonomia normativa.
A mio umilissimo avviso il problema si sostanzia in questi termini: Il Comune vorrebbe porre in essere una sanatoria generalizzata almeno per il pregresso, per le situazioni molto risalente nel tempo, regolarizzando finalmente le posizioni pendenti, in quanto sine titulo di legittimazione, ecco perchè il rinnovo (99 anni non sono certo pochi!), secondo lo schema comunale contenuto nella notifica,
dovrebbe decorrere dalla presunta stipula dell’originario atto di concessione che però…non è agli atti e non può esser esibito o dimostrato.
Aggiungo, poi che dall’uso sine titulo dei sepolcri de quibus dovrebbe promanare una spiacevole conseguenza, almeno per Lei: il versamento dei canoni concessori pro rata (aumentati dagli interessi del saggio legale di cui all’art. 1284 Cod. Civile) per i periodi di occupazione dei loculi non coperti, in cui sostanzialmente si è goduto comunque dello jus sepulchri pur in carenza di atto concessorio.
A stretto rigore questa mancanza dell’atto concessorio dovrebbe provocare l’estumulazione dei feretri forzosa e disposta d’ufficio, al fine di liberare i loculi, in difetto per l’amministrazione sorgerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale di cui all’Art. 93 D.Lgs n. 267/2000 (l’azione si prescrive in 5 anni)
Anche per salvaguardare il principio della buona fede ( forse la mancata stipula ufficiale dell’atto concessorio non è interamente imputabile alla negligenza del privato) probabilmente il Suo Comune le propone una soluzione tutto sommato ragionevole da ponderare attentamente, prima di rigettarla in toto. Certo la concessione verrebbe rinnovata (o solo prolungata?) secondo le regole attuali, che escludono tassativamente la perpetuità e sono più vincolanti rispetto a quelle passate.
Rimango in attesa di Sue notizie!
Ho presentato in Comune richiesta di accesso documentale alle concessioni cimiteriali, rinnovi e regolamento di polizia mortuaria. Mi è stato detto che all’epoca dei decessi venivano adottati atti solo per concessioni perpetue. Esiste un archivio cartaceo di tutte le concessioni fatte: per ogni defunto un cartellino dove venivano indicati i pagamenti e rinnovi effettuati. Anche io ho pensato a una sanatoria della situazione. Ma la nota inviata non ne fa menzione. Parla di rinnovo di concessione. Le mie perplessità aumentano quando mi viene detto che non è necessaria alcuna istanza di rinnovo della concessione poichè non verrà adottato alcun atto. Basta il semplice pagamento. Allora se il Comune non vuole sanare perchè pagare dal decesso e non dalla scadenza della concessione? Perchè la negligenza di un Ente deve ricadere su eredi che neanche erano a conoscenza di questa situazione? Per oltre 20 anni ci si è dimenticati di queste concessioni e ora neanche si adottano gli atti dovuti? personalmente vorrei una soluzione corretta…in particolare ritengo doveroso fare istanza di rinnovo…ma con quale decorrenza? la morte dei bisnonni? o la scadenza della concessione? La mancata volontà di sanare la si evince anche dal fatto che ancora oggi non viene adottato alcun atto di concessione. Mia nonna è deceduta a Dicembre 2017 e quando ho chiesto concessione cimiteriale mi ha stato detto che non vengono fatte.. mi sono scaricata dall’albo pretorio online copia della determinazione di concessione (almeno quella esiste). come mi devo comportare?
X Barbara,
dannazione! Con Lei non so più quali pesci pigliare. Le Sue ragioni sono condivisibili, ma non posso nemmeno pensare che in Comune siano impazziti (?).
Una logica di fondo deve pur esserci.
Confesso di non capirci più niente, e da qua (io sono di Modena, Modena park) non posso esserLe di grande aiuto, bisognerebbe consultare le carte attentamente, con ricerche approfondite per ricostruire a ritroso tutto il tessuto normativo che richiedono l’investimento di grandi risorse (tempo e soldi… ed il servizio di soluzione ai quesiti proposti su questo blog è gratuito!); comunque, senza voler giudicare nessuno né l’operato degli uffici comunali:
1) Il “REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE” (formula aulica, ma sempre molto efficace) è espressamente richiesto dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 come condicio sine qua non perchè un privato possa vantare diritti, ancorchè affievoliti, su suolo o edificio cimiteriale ovvero su porzione dello stesso, così si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione a sezioni riunite ( 27 luglio 1988 n. 4760) e se qualcuno vuole contestare il Giudice della Nomofilachia s’accomodi, io umilmente, da semplice beccamorto, m’accodo!
2) l’atto di concessione, quale atto unilaterale ampliativo della sfera giuridica del destinatario, da parte di una pubblica amministrazione titolare del demanio cimiteriale e dei sepolcri in esso insistenti, assume la forma di una determina dirigenziale cui sovente s’accompagna la convenzione-contratto in cui le due parti contraenti (il privato ed il Comune) fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche. (https://www.funerali.org/cimiteri/il-problema-concessione-cimiteriale-in-dottrina-e-giurisprudenza-natura-e-forma-dellatto-46976.html)
Insomma un titolo formale è pur sempre… un titolo assolutamente necessario, altrimenti lo jus sepulchri non sussiste e l’uso del loculo è abusivo evidentemente nel Suo Comune hanno maturato un diverso convincimento…Non esiste proprio che una ricevuta di avvenuto pagamento possa vicariare l’atto concessorio! Al massimo potrebbe essere una sentenza accertativa del Giudice a sopperire alla carenza del titolo.
3) Se la concessione è perpetua…perchè mai rinnovarla? a meno che: https://www.funerali.org/cimiteri/la-fine-delle-concessioni-perpetue-percorsi-giurisprudenziali-in-itinere-49409.html.
Mi sia permesso un suggerimento: con una precisa istanza, (debitamente protocollata), ad hoc “provochi” una risposta dell’ufficio di polizia mortuaria (non importa se di diniego o reiezione, anzi sarebbe- paradossalmente – pure meglio) il Comune è tenuto a rispondere in forma scritta indicando avverso il proprio rifiuto l’autorità di garanzia cui sarà possibile ricorrere per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, da questo passaggio, forse cominceremo a chiarirci le idee.
Rimango in attesa di Sue notizie, io sono sempre qua…