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Buongiorno,
nel 2010 è deceduta la mia nonna paterna concessionaria di una cappella di famiglia da lei costruita alla morte del nonno nel 1983.
Eredi legittimi della nonna sono i figli ancora in vita ( Giulio, Maria Angela, Rosalba e i nipoti Riccardo e Fabian, figli di Silvana deceduta nel 2004 e io e mio fratello, figli di Renato, mancato nel 2009).
La cappella si trova a Sassari dove abitano tutti ad eccezione di me e mio fratello che risediamo in Lombardia, dove nostro padre è stato deposto.
La cappella di famiglia necessita di manutenzione per questo siamo stati chiamati in causa per contribuire a tali spese. Non solo, parrebbe che 2014 scadrà la tassa di concessione cimiteriale per cui ci verrà richiesto di pagare ulteriormente.
Io e mio fratello, vista la lontananza e il fatto che nostro padre non la occupa, non siamo minimamente interessati alla cappella e onestamente non vorremmo accollarci spese che non riteniamo giusto esserci imposte.
Premetto che alla morte della nonna, visto che non esisteva testamento, la cappella non è nemmeno stata inserita nella dichiarazione di successione.
È possibile quindi non affrontare le spese di manutenzione e relative la concessione? Saremmo anche disponibili a lasciare agli altri eredi il diritto ad usufruire dell’ utilizzo della cappella.
Attendo ragguagli. Grazie
La camera mortuaria, ai sensi del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed anche secondo la Legge Regionale Veneta n.18/2010, che ricalca, così, quasi pedissequamente, il dettato del DPR n.285/1990, è una struttura indispensabile per ogni impiano cimiteriale: essa, infatti, deve accogliere feretri, contenitori per resti mortali o parti anatomiche riconoscibili, urne cinerarie e cassette ossario in attesa della loro definitiva sistemazione, cioè cremazione, sepoltura o trasporto in altra sede. la camera mortuaria, detta altrimenti deposito mortuario, è un luogo di sosta, e deve esser custodita nonchè chiusa al pubblico per evitare così furti, sottrazioni di cadaveri o loro trasformazioni di stato oppure, ancora gesti sacrileghi di profanazione verso i miseri resti in essa depositati. La camera mortuaria, per queste ragioni si chiama così…è non è nè un magazzino nè, tantomeno, un ripostiglio o, peggio ancora una pattumiera dove affastellare sporcizia e scarti provenienti da attività cimiteriale. La normativa sui rifiuti cimiteriali (DPR n.254/2003 coordinato con l’impianto sanzionatorio del Testo Unico Leggi Ambientali) è molto rigida e selettiva: detti rifiuti prodotti dalle operazioni cimiteriali debbono esser stoccati in apposita area recintata all’interno del camposanto. Se la camera mortuaria è adibita ad un immondo ricettacolo di cianfrusaglie e rottami, al di là dei pericoli per l’igiene pubblica dovuti all’eventuali percolazioni di liquidi cadaverici dai feretri (ragion per cui la camera mortuaria deve sempre esser ben pulita e disinfettata), potrebbero persino scattare sanzioni amministrative o, addirittura penali in capo al responsabile del servizio di custodia ex Art. 17 DPR n.254/2003.
Ai sensi dell’Art. 3 lettera f) della Legge Regionale Veneto n.18/2210 è il comune, con il proprio regolamento municipale di polizia mortuaria (indispensabile strumento di governo del fenomeno funerario ai sensi degli Artt. 344 e 345 Testo Unico Leggi SAnitarie), a stabilire le caratteristiche tecniche e costruttive della camera mortuaria ed anche, aggiungo io, l’onerosità o meno del servizio.
Tra le poche prestazioni cimiteriali rimaste gratuite si annoverano, in effetti l’uso del cinerario comune e dell’ossario comune, intesi come luoghi di raccolta di ceneri o ossa, in forma indistinta, se vi è disinteresse da parte dei familiari.
Resterebbe, almeno in pieno regime di DPR n.285/1990, parimenti gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).
Molto, quindi, in merito all’onerosità dei servizi cimiteriali, dipende, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e contratto stipulato tra l’Ente Locale quale titolare ultimo della funzioni cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile ed Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934, e l’impresa appaltatrice.
La camera mortuaria, ai sensi del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed anche secondo la Legge Regionale Veneta n.18/2010, che ricalca, così, quasi pedissequamente, il dettato del DPR n.285/1990, è una struttura indispensabile per ogni impiano cimiteriale: essa, infatti, deve accogliere feretri, contenitori per resti mortali o parti anatomiche riconoscibili, urne cinerarie e cassette ossario in attesa della loro definitiva sistemazione, cioè cremazione, sepoltura o trasporto in altra sede. la camera mortuaria, detta altrimenti deposito mortuario, è un luogo di sosta, e deve esser custodita nonchè chiusa al pubblico per evitare così furti, sottrazioni di cadaveri o loro trasformazioni di stato oppure, ancora gesti sacrileghi di profanazione verso i miseri resti in essa depositati. La camera mortuaria, per queste ragioni si chiama così…è non è nè un magazzino nè, tantomeno, un ripostiglio o, peggio ancora una pattumiera dove affastellare sporcizia e scarti provenienti da attività cimiteriale. La normativa sui rifiuti cimiteriali (DPR n.254/2003 coordinato con l’impianto sanzionatorio del Testo Unico Leggi Ambientali) è molto rigida e selettiva: detti rifiuti prodotti dalle operazioni cimiteriali debbono esser stoccati in apposita area recintata all’interno del camposanto. Se la camera mortuaria è adibita ad un immondo ricettacolo di cianfrusaglie e rottami, al di là dei pericoli per l’igiene pubblica dovuti all’eventuali percolazioni di liquidi cadaverici dai feretri (ragion per cui la camera mortuaria deve sempre esser ben pulita e disinfettata), potrebbero persino scattare sanzioni amministrative o, addirittura penali in capo al responsabile del servizio di custodia ex Art. 17 DPR n.254/2003.
Ai sensi dell’Art. 3 lettera f) della Legge Regionale Veneto n.18/2210 è il comune, con il proprio regolamento municipale di polizia mortuaria (indispensabile strumento di governo del fenomeno funerario ai sensi degli Artt. 344 e 345 Testo Unico Leggi SAnitarie), a stabilire le caratteristiche tecniche e costruttive della camera mortuaria ed anche, aggiungo io, l’onerosità o meno del servizio.
Tra le poche prestazioni cimiteriali rimaste gratuite si annoverano, in effetti l’uso del cinerario comune e dell’ossario comune, intesi come luoghi di raccolta di ceneri o ossa, in forma indistinta, se vi è disinteresse da parte dei familiari.
Resterebbe, almeno in pieno regime di DPR n.285/1990, parimenti gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).
Molto, quindi, in merito all’onerosità dei servizi cimiteriali, dipende, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e contratto stipulato tra l’Ente Locale quale titolare ultimo della funzioni cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile ed Art. 337 Regio Decreto n.1265/1934, e l’impresa appaltatrice.
Salve, la mia nonna mancata un mese fa è rimasta una settimana nella cella mortuaria del cimitero del paese (Vascon di Carbonera, pr. Treviso, Veneto) dopo il funerale in attesa di cremazione.Tale cella mortuaria era adibita a magazzino sicchè la bara è rimasta in un luogo indecente pieno di sporcizia, cianfrusaglie e mobili dismessi.
L’impresa che ha l’appalto per la gestione del cimitero ha chiesto alla ns. famiglia soldi per la visura della tomba di famiglia, soldi per l’apertura della porta della cella mortuaria (!!!) e soldi per la permanenza per 6 giorni nella cella mortuaria. E’ legale tutto ciò?
Salve, la mia nonna mancata un mese fa è rimasta una settimana nella cella mortuaria del cimitero del paese (Vascon di Carbonera, pr. Treviso, Veneto) dopo il funerale in attesa di cremazione.Tale cella mortuaria era adibita a magazzino sicchè la bara è rimasta in un luogo indecente pieno di sporcizia, cianfrusaglie e mobili dismessi.
L’impresa che ha l’appalto per la gestione del cimitero ha chiesto alla ns. famiglia soldi per la visura della tomba di famiglia, soldi per l’apertura della porta della cella mortuaria (!!!) e soldi per la permanenza per 6 giorni nella cella mortuaria. E’ legale tutto ciò?
Ai sensi del Capo III del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ogni comune deve disporre necessariamente di deposito d’osservazione ed obitorio, i due locali nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti debbono esser separati e distinti, tuttavia ex Art. 14 comma 3 DPR n.285/1990 gli enti locali possono unirsi per l’esercizio in comune, a mezzo di consorzio e non più di convenzione convenzione ex Artt. 30 e 31 D.LGS n.267/2000, del servizio necroscopico/obitoriale. Si tratta, ai termini dell’Art. 13 D.LGS n.267/2000 di una funzione istituzionale cui il comune deve provvedere in relazione ai propri abitanti ed al proprio territorio. Il servizio necroscopico è indispensabile ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e, soprattutto, dell’ Art. 3 comma 1, lettera a) numero 6) D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010
Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. ?Tariffa penale?(R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente con l’Art. 69 ? dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (vedi circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3 con relativo parere del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico. Si veda anche il parere del Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007: in effetti Il Ministero della Giustizia è potenzialmente interessato alla questione dell’onere per le spese concernenti la raccolta delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o decedute per causa dipendente da reato (o sospetta di esserlo) o per causa violenta, in particolare quando sia l’autorità giudiziaria, anche attraverso l’ausilio di Ufficiali di polizia giudiziaria, a disporre per la raccolta e il trasferimento del corpo in deposito di osservazione od obitorio, prevedendo l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune.
Tale aspetto è considerato dal punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità (oggi, della salute) n. 24 del 24 giugno 1993 (anche in G.U. n. 158 dell’8 luglio 1993
Laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quanto concerne il deposito di osservazione e il distinto obitorio, una comunicazione all’autorità giudiziaria è senz’altro dovuta, quanto meno al fine delle eventuali disposizioni di trasferimento delle salme al luogo determinato dal comune (punto 5.1 circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993), fermo restando che il trasporto compete al comune e ricordando che il trasporto il quale sia eventualmente ordinato in luogo diverso è a carico della pubblica autorità che lo dispone. Quindi: tale compito grava dal punto di vista finanziario comunque sul Comune ai sensi del già richiamato combinato disposto degli Artt. 13 e 16 del DPR 285/90, dovendo l’Ente curare la funzione obitoriale ed assumersi gli oneri del trasporto in ogni altro caso in cui non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
Pur essendo, dunque, il cadavere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, questa sarà tenuta a considerare di propria competenza solo la liquidazione delle spese dei rilievi necroscopici, siano questi limitati al solo esame esterno o anche a quello autoptico. Per le rimanenti spese il soggetto legittimato deve individuarsi esclusivamente nel Comune nel
cui territorio si è verificato l’evento luttuoso.
Ai sensi del Capo III del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ogni comune deve disporre necessariamente di deposito d’osservazione ed obitorio, i due locali nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti debbono esser separati e distinti, tuttavia ex Art. 14 comma 3 DPR n.285/1990 gli enti locali possono unirsi per l’esercizio in comune, a mezzo di consorzio e non più di convenzione convenzione ex Artt. 30 e 31 D.LGS n.267/2000, del servizio necroscopico/obitoriale. Si tratta, ai termini dell’Art. 13 D.LGS n.267/2000 di una funzione istituzionale cui il comune deve provvedere in relazione ai propri abitanti ed al proprio territorio. Il servizio necroscopico è indispensabile ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e, soprattutto, dell’ Art. 3 comma 1, lettera a) numero 6) D.LGS n. 216 del 26 novembre 2010
Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. ?Tariffa penale?(R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente con l’Art. 69 ? dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (vedi circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3 con relativo parere del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico. Si veda anche il parere del Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007: in effetti Il Ministero della Giustizia è potenzialmente interessato alla questione dell’onere per le spese concernenti la raccolta delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o decedute per causa dipendente da reato (o sospetta di esserlo) o per causa violenta, in particolare quando sia l’autorità giudiziaria, anche attraverso l’ausilio di Ufficiali di polizia giudiziaria, a disporre per la raccolta e il trasferimento del corpo in deposito di osservazione od obitorio, prevedendo l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune.
Tale aspetto è considerato dal punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità (oggi, della salute) n. 24 del 24 giugno 1993 (anche in G.U. n. 158 dell’8 luglio 1993
Laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quanto concerne il deposito di osservazione e il distinto obitorio, una comunicazione all’autorità giudiziaria è senz’altro dovuta, quanto meno al fine delle eventuali disposizioni di trasferimento delle salme al luogo determinato dal comune (punto 5.1 circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993), fermo restando che il trasporto compete al comune e ricordando che il trasporto il quale sia eventualmente ordinato in luogo diverso è a carico della pubblica autorità che lo dispone. Quindi: tale compito grava dal punto di vista finanziario comunque sul Comune ai sensi del già richiamato combinato disposto degli Artt. 13 e 16 del DPR 285/90, dovendo l’Ente curare la funzione obitoriale ed assumersi gli oneri del trasporto in ogni altro caso in cui non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
Pur essendo, dunque, il cadavere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, questa sarà tenuta a considerare di propria competenza solo la liquidazione delle spese dei rilievi necroscopici, siano questi limitati al solo esame esterno o anche a quello autoptico. Per le rimanenti spese il soggetto legittimato deve individuarsi esclusivamente nel Comune nel
cui territorio si è verificato l’evento luttuoso.
Salve ho una domanda per voi:
Nel caso di recupero e trasporto di salma fuori Comune chi paga le spese per i rilievi necroscopici e per l’utilizzo di sala autoptica nel caso in cui il Comune ove è stata ritrovata la salma non dispone di obitorio e, quindi si serve di obitorio di altro Comune? L’ Autorita’ Giudiziaria o il Comune privo di obitorio?
Salve ho una domanda per voi:
Nel caso di recupero e trasporto di salma fuori Comune chi paga le spese per i rilievi necroscopici e per l’utilizzo di sala autoptica nel caso in cui il Comune ove è stata ritrovata la salma non dispone di obitorio e, quindi si serve di obitorio di altro Comune? L’ Autorita’ Giudiziaria o il Comune privo di obitorio?
vorrei sapere se vi è una legge nazionale o regionale (emilia romagna)che vieta i funerali nei giorni festivi e la domenica.grazie
E’ una regolazione comunale, in base all’art. ART. 22 DPR 285/90.
“Il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. “