Tutela della privacy in ambito necroscopico, funebre e cimiteriale
Sussistono in materia funebre e cimiteriale norme regolamentari statali, regionali e comunali.
Quelle statali sono contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Esse, spesso ampliate e dettagliate per l’applicazione dai regolamenti comunali, si occupano – ai fini identificativi – sostanzialmente di tre aspetti:
a) la sicurezza di identificazione di un defunto durante il trasporto e la possibilità di individuazione del luogo di sepoltura;
b) l’anagrafica dei defunti, cioè la registrazione dei dati in ingresso di un defunto (in qualunque stato si trovi, cioè cadavere, resto mortale, ossa, ceneri), le trasformazioni di stato cui è soggetto nel tempo (fino alla scheletrizzazione o alla cremazione), i trasferimenti interni al cimitero, le uscite dal cimitero;
c) il diritto all’utilizzo di una sepoltura da parte di un defunto, nonché gli obblighi manutentivi di un titolare di concessione cimiteriale (procedure note come catasto cimiteriale).
È la normativa statale, spesso ampliata e dettagliata in sede comunale, ad obbligare l’esposizione sulla lapide delle generalità di un defunto (nome, cognome, data di nascita e morte), e la individuazione del luogo di sepoltura (di norma con una localizzazione e una codifica alfanumerica).
Questi dati, pertanto, sono da considerare pubblici e visionabili da chiunque, bastando leggere una lapide in un cimitero.
La loro raccolta ed organizzazione per via informatica o non informatica, è libera purché svolta a carico di chi è interessato ad utilizzarli, pur sempre entro i limiti generali delle norme vigenti.
Sussiste poi una serie di dati registrati, la cui quantità minimale è prevista nell’Art. 52 del D.P.R. 285/1990: generalmente è il regolamento di polizia mortuaria comunale che dettaglia e meglio specifica i modi di tenuta di tali dati e, spesso, ne amplia anche la quantità minimale.
La normativa obbliga gli uffici competenti (comunali o di gestori del pubblico servizio cimiteriale) alla registrazione di tali dati.
Sussiste infine una terza categoria di dati, che presenta caratteristiche peculiari: sono quelli che riguardano l’intestazione di una tomba (concessionario originale o subentrato), il diritto di utilizzo di una tomba (cioè il titolo a poter essere sepolto all’interno di una determinata tomba), la capienza raggiunta da una tomba.
Si rimanda agli Artt. 62, 63, 93 del D.P.R. 285/1990, ma soprattutto alle norme di dettaglio regolamentari comunali in materia.
Sono dati importanti per organizzare un funerale, da comunicare a richiesta alla famiglia di un defunto o a chi agisce per suo nome e conto (agenzia d’affari, impresa funebre, ecc.), ma altresì rilevanti per qualunque cittadino che ritiene di aver di-ritto ad usare una determinata tomba e che intenda esercitare tale diritto.
Inoltre sono dati di fondamentale importanza per conoscere chi è proprietario di una tomba, e conseguentemente se si hanno o meno obblighi manutentivi su di essa.
Il tenutario delle registrazioni è obbligato a fornire queste informazioni a chi possa o intenda vantare un diritto alla sepoltura in una tomba o di proprietà di una tomba.
Il tema della tutela della privacy in ambito funebre e cimiteriale è stato oggetto, di recente, di specifico approfondimento attraverso un’importante circolare SEFIT Utilitalia, cui si rimanda in Documentazione.Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 3/2015.
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