Responsabilità cercasi

Responsabilità cercasi

Con poche decine di righe, una norma nata per regolare il rapporto di debito e credito tra municipalizzate ed Enti Locali proprietari rischia di essere la killer application per il settore dei servizi pubblici locali e di consentire alle gestioni cimiteriali di voltare definitivamente pagina (calcolando gli effettivi costi di gestione).
Andiamo con ordine. Di quale norma si tratta?
Della Legge di stabilità 2014, L. 147/2013, che con la solita tecnica dell’articolo unico e centinaia di commi (necessaria per ottenere l’approvazione con la fiducia nel minor tempo possibile), dal comma 550 al comma 569, dice semplicemente questo:
– fine dei divieti di possedere quote societarie pubbliche da parte dei Comuni. Ora l’attenzione si sposta sui risultati d’esercizio e nei rapporti tra controllante e controllato;
– d’ora in poi rispondono delle perdite e degli squilibri economici delle municipalizzate (ivi comprendendovi le partecipate, con diverse graduazioni in relazione alla partecipazione di maggioranza o totalitaria) gli amministratori (e i dirigenti, visto che sono poi loro a fare i conti e a proporli in CdA) che rischiano una decurtazione del 30% delle prebende e, udite udite, il licenziamento per giusta causa (a seconda dei casi con 2 o 3 esercizi in perdita consecutivi). E nei casi peggiori la liquidazione della società (4 esercizi su 5 in perdita);
– se vi sono perdite, sussiste l’obbligo per i Comuni, in futuro, di accantonare a bilancio (per le partecipate aziende speciali, istituzioni e società) le perdite di esercizio non immediatamente ripianate;
– è introdotta la mobilità obbligata di personale tra municipalizzate, prima di nuove assunzioni, per smaltire eccedenze di personale di una nell’altra;
– e altre norme minori, che qui per brevità non si richiamano, che assoggettano anche le municipalizzate (escluse le quotate) al Patto di stabilità interno.
La Legge di stabilità 2014 obbliga il settore cimiteriale italiano – si veda bene sia le cosiddette municipalizzate, sia i concessionari di costruzione e gestione e il project financing – a rivedere totalmente i piani economico-finanziari. Difatti devono essere verificati e resi compatibili con i sistemi di misurazione per il Patto di stabilità i modi di contabilizzazione dei risultati di esercizio, ma anche ridefinite le politiche tariffarie, economiche e finanziarie di breve, medio e lungo termine.
Emerge prepotentemente la problematica della contabilizzazione di proventi da concessioni cimiteriali pluriennali in funzione di durate di affidamento del servizio, limitate nel tempo al gestore, sia nel caso di affidamento che di project financing cimiteriale.
E questo poiché sussiste un disallineamento tra i principi contabili riferiti al bilancio civilistico e le indicazioni (in materia di introiti da concessione di manufatti sepolcrali) fornite dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 149/E dell’8/7/2003 e risposta a quesito giuridico del 9/9/2004) ai fini delle imposte dirette, che complicano ulteriormente il quadro di riferimento tra diritto speciale, civile e fiscale. Specie se si considerano i principi contabili SIOPE per i Comuni, ai fini del rispetto del Patto di stabilità.
Nella Legge di stabilità 2014 non sono state previste norme transitorie tra il precedente regime e l’attuale, con tutte le difficoltà (intanto di acquisire la necessità del cambiamento e poi di operarlo) che tale aspetto comporterà per i Comuni e per i soggetti gestori.
La Legge di stabilità 2014 non distingue le cause delle perdite gestionali, cioè se queste derivino da mala gestione dell’organo esecutivo o se siano conseguenza di scelte tariffarie “politiche”, o ancora da sottocapitalizzazione della società, o infine da ritardi di pagamenti dei trasferimenti dovuti dal Comune alla società.
E quindi Dirigenti e Amministratori saranno chiamati proprio a separare le loro responsabilità da quelle dell’Ente locale proprietario.
In questo vi sarà (forse, secondo gli scettici) la vera rivoluzione: cioè l’assunzione di responsabilità della classe dirigente per i servizi gestiti.
Detto per inciso, con un altro veicolo legislativo, il cosiddetto Milleproroghe, approvato definitivamente sul finire del mese di febbraio 2014, vi è stato pure lo spostamento del termine ultimo (al 30/6/2014), per l’applicazione della verifica di cui ai commi 20 e 21 dell’art. 34 della L. 221/2012, concernente la modalità di gestione prescelta, congrua rispetto alla normativa europea, e della necessità di ottemperarvi, pena l’intervento prefettizio sostitutivo di cui all’art. 13 del D.L. 150/2013.
Detta non in burocratese: è l’ultima spiaggia, a livello comunale; o si mettono date certe al termine degli affidamenti di servizio pubblico e si sceglie la forma di gestione tra quelle consentite a livello europeo o si sarà soggetti (per questi atti) al commissariamento del Prefetto. Capito gente? È meglio muoversi.
Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 2/2014.

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Daniele Fogli

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