La riforma dei servizi funerari in mezzo al guado
Il 16 dicembre 2009 in Commissione XII (Sanità) al Senato è stato approvato, a maggioranza, il testo del DDL di riforma dei servizi funerari, frutto da parte del relatore Sen. DI GIACOMO (PDL) della unificazione di 3 distinti DDL: (56) TOMASSINI – Disciplina delle attività nel settore funerario (511), PORETTI e PERDUCA – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri, (95) Marco FILIPPI ed altri – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione.
Il 26 gennaio 2010, sempre in commissione XII al Senato, in sede referente, è iniziata la discussione del testo unificato di riforma dei servizi funerari e sono stati presentati diversi emendamenti al DDL unificato. Mentre sto scrivendo queste brevi note il testo del DDL è stato inoltrato alle varie commissioni del Senato perché forniscano i loro pareri. Successivamente la Commissione Sanità del Senato li valuterà e definirà il testo finale che verrà presentato all’Aula, per l’approvazione. E a seguire comincerà l’iter alla Camera.
È quindi legittimo attendersi che nel corso del 2010 almeno uno dei due rami del Parlamento approverà questa riforma attesa da oltre un decennio dall’intero settore funerario italiano.
La nostra rivista ha deciso di dedicare gran parte di questo numero a questa riforma, riportando sia il testo unificato che tutti gli emendamenti. E questo perché, rispetto al passato, sembra quasi di cogliere una stanchezza nella maggior parte degli operatori, tanto che questa riforma rischia di passare inosservata. E invece le novità sono moltissime. Peccato che in un editoriale non si possano analizzare in dettaglio; è per questo che vi consiglio la attenta lettura sia del testo del disegno di legge, che degli emendamenti.
La cosa che balza agli occhi immediatamente è il cambio considerevole nella impostazione: da un DDL (quello noto come “Sirchia”, che poi è il vecchio AS 56 a firma del Sen. Tomassini) di stampo federalista, si passa ad un testo centralista, con le Regioni (le quali a dire il vero si erano estese ben oltre misura) che ora vengono obbligate a modificare le proprie norme sulla base dei nuovi principi (e in diverse parti anche dei dettagli) statali.
Lo testimonia, tra l’altro, e non so se reggerà alla prova già dei pareri delle commissioni del Senato, il ritorno al vecchio regolamento di polizia mortuaria nazionale, da modificare entro un certo periodo di tempo per adeguarlo alle innovazioni.Tra le grandi novità (e ve ne sono tante) mi limito a segnalare le seguenti:
1) Viene distinto il trasporto di salma da quello di cadavere (e fin qui la cosa è già nota, essendo stata già definita e sperimentata in varie regioni), però con il “trasporto di salma” quello in cui ricorrano le seguenti congiunte condizioni:
– si svolga all’interno del territorio nazionale;
– si svolga entro le prime 48 ore dal decesso;
– il tragitto da compiere sia inferiore a 600 chilometri;
– il luogo di partenza sia il luogo di decesso;
– il luogo di arrivo sia inderogabilmente: locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la struttura per il commiato, l’abitazione del defunto.
È quindi del tutto ininfluente che sia avvenuta o meno (se sussistono le condizioni di cui sopra) la visita per accertare la morte del medico necroscopo. La identificazione della salma trasportata è effettuata dall’incaricato del trasporto, mentre al medico intervenuto è attribuito il compito di certificare che il trasporto possa farsi o meno senza pregiudizio per la pubblica salute e ovviamente che non sussistano sospetti di morte dovuta a reato. Cambia quindi profondamente il concetto oggi vigente in tutte le Regioni che hanno definito il trasporto di salma: quello effettuato prima dell’accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
2) È introdotto (penso sulla base della esperienza francese) una sorta di Gran Consiglio, in cui sono rappresentati gli operatori del settore funerario (nella loro massima espressione associativa), con l’intento di realizzare non solo un osservatorio nazionale, oggi mancante, ma un vero e proprio luogo di confronto e di suggerimento al legislatore.
3) Si punta per la moralizzazione del settore funebre (e cimiteriale) non solo sui soliti criteri dimensionali dell’impresa, ma ad una pluralità di strumenti che vanno in questa direzione, in cui forse l’elemento più valido è l’aumento di oltre tre volte della cifra detraibile ai fini IRPEF. Una misura capace di far emergere parecchio del “sommerso”, che è fonte della maggior parte dei guai di questo settore. Se a questa misura (ma l’approverà poi il Ministro dell’Economia?) si uniscono i sistemi di tracciabilità dei funerali e i meccanismi autorizzatori che prevedono discrete dotazioni strumentali richieste per svolgere l’attività funebre, forse siamo sulla buona strada per regolare decentemente questo settore.
Restano invece diverse perplessità sulla parte di questo provvedimento che interessa i cimiteri e, soprattutto, laddove si punta alla separazione tra attività funebre e attività cimiteriale.
Ma di questo ne parleremo su questa rivista in una prossima occasione, perché ormai non è nemmeno più questo il problema, quanto come si evolverà la normativa sui servizi pubblici a rilevanza economica, tra cui includo pure i servizi cimiteriali, che se non opportunamente collegata a questo DDL funerario, rischia di aprire un buco gestionale (dei cimiteri) veramente enorme.
Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 2/2010.
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a questo proposito vorrei che pubblicaste l’articolo sotto riportato al linck seguente grazie:
http://reggiopress.wordpress.com/2014/03/28/il-contratto-di-lavoro-intermittente-puo-essere-adattato-ai-necrofori-e-agli-operatori-delle-agenzie-funebri-i-chiarimenti-del-ministero/