Controcorrente
Da qualche tempo abito e lavoro in un piccolo paesino, di fianco all’argine del Po. Talvolta mi capita di passeggiare lungo l’argine e grande è stata la mia sorpresa nel constatare che in certe condizioni di vento la parte superficiale del grande fiume si increspa e sembra tornare verso monte.
Avete mai visto un fiume che corre dal mare verso il monte? Ecco questo è quello che in certe condizioni capita dalle mie parti. E cosa c’entra con il settore funerario?
Vedete, qualche tempo fa, esattamente il 19 giugno 2015, è stato presentato alla Camera un nuovo progetto di legge l’AC3189 “Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri”, primo firmatario la On.le Gasparini. Il testo ufficioso è stato consegnato a partecipanti al Congresso Federcofit svoltosi a giugno a Milano. Uno dei partecipanti ha pensato bene di farmene dono, così da passarmi il tempo questa estate …
Ed è stato più forte di me: ho cominciato a fare una specie di parallelo tra alcuni dei contenuti dell’uno e dell’altro disegno di legge.
Quest’ultimo provvedimento va, per diverse parti, controcorrente rispetto all’AS1611, che è in questo momento in discussione al Senato. Il testo dell’AC3189 parte dall’articolato dell’AS1611, innestando una serie di cancellazioni e integrazioni a tutto vantaggio dell’iniziativa privata e in particolare dell’imprenditoria funebre e a svantaggio della trasparenza del settore e della lotta all’evasione.
Diversamente dall’AS1611, che punta a recuperare il ruolo statale d’indirizzo e normativo anche di dettaglio in diverse materie di propria competenza, con l’art. 3 dell’AC3189 si mantiene un ruolo regionale importante, in certi casi con poteri normativi particolarmente penetranti, quando fino ad ora, per lo più, i provvedimenti regionali si sono dimostrati inefficaci e, spesso, produttori di altre incertezze comportamentali.
Ed era proprio per tali motivi, e anche per sviluppare appieno le competenze statali in materia, che l’AS1611 riduceva le competenze regionali in ambiti ben delimitati e puntava a omogeneizzare le regole per le pratiche funebri e cimiteriali nel Paese.
Chi sembra veramente penalizzato dall’AC3189 è il Comune, cui viene sottratta una funzione autorizzatoria fondamentale (Artt. 28 e 29/9) che oggi produce cospicue entra-te (le autorizzazioni al trasporto funebre, escluso quelle per l’estero, si stima valgano in ragione d’anno per l’intero Paese oltre 50 Ml. €), ogni tipo di diritto fisso funebre o cimiteriale (che si stimano in non meno di 100 Ml. €/anno).
E la cosa è francamente incomprensibile, in termini di buona amministrazione.
Da un lato le imprese funebri si lamentano, giustamente, della pochezza di controlli operata dai Comuni e dall’altro, con questo DDL si vorrebbero togliere le già scarse entrate derivanti da autorizzazioni emesse.
E questo quando i Comuni sono ormai “alla frutta” per effetto dei ripetuti blocchi alle assunzioni e con pesanti tagli dei trasferimenti statali, grazie alle politiche cosiddette di spending review.
La lamentela di diversi imprenditori funebri è tutta politica: con l’altissimo livello di tassazione che l’imprenditore italiano paga, o che lo stesso cittadino medio italiano paga, non è più tollerabile mantenere alte tassazioni locali (quali sono viste le tariffe di rilascio delle autorizzazioni) o addirittura imporre nuove tassazioni (quali sono viste le tariffe per svolgere il controllo alla partenza dei funerali o per le movimentazioni nei cimiteri da ASL e altri Organi a ciò deputati).
E la questione non è di poco conto, perché la teoria classica dei servizi pubblici prevede lo spostamento del prelievo dalla tassazione generalizzata alla tariffazione per prestazione resa.
Però in tempi in cui l’Erario è visto più come un novello Dracula, diventa complicato introdurre cambiamenti, anche giusti.
Pervicacemente nel testo del PDL AC3189 si confermano quindi per i Comuni compiti esistenti o se ne inseriscono di nuovi, talvolta veramente discutibili, contravvenendo al dettato normativo che impone di prevederne la copertura finanziaria degli oneri corrispondenti.
Gli Enti vigilanti (Comune, ASL) con l’AC3189 possono percepire solo le sanzioni che eventualmente comminano (Art. 18/2).
Con la carenza di risorse pubbliche (personale, mezzi e bilancio) da destinare al controllo e senza la remunerazione dello stesso se non con le sanzioni, il risultato può essere completamente diverso da territorio a territorio: nei territori più zelanti: un eccesso di sanzioni; nei territori più permissivi: una carenza di controlli.
Cioè esattamente l’opposto di un sistema di vigilanza omogeneo sul territorio, che è quanto viene richiesto a gran voce!
Appare quindi come al settore pubblico siano riservati gli stessi, se non maggiori, oneri di controllo e gestione, sottraendo nel contempo le risorse per provvedere ai servizi che comunque devono essere erogati, spostandone l’onere sulla fiscalità generale.
Oppure, in tempi di spending review, con le corrispondenti lamentele per scarsa qualità del servizio fornito o assente, alimentando così un circuito perverso che richiede come soluzione la privatizzazione delle gestioni.
O, ma questa è una cattiveria, avendo spazi immediati al funerale per aumentare la vendita di beni e servizi del comparto privato.
Come dicevo poc’anzi il sistema autorizzatorio del trasporto funebre con L’AC3189 è smantellato.
Per ogni trasporto funebre vi è autocertificazione dell’addetto al trasporto (Art. 13/4), che se ne tiene copia e una sola copia segue il feretro e quando esso arriva, è il destinatario che la trasmetterà – ma non sono indicati i tempi massimi d’invio – al comune di decesso. Con già evidenti problemi se, come sarà sempre più diffusamente con le case funerarie, il comune di partenza è diverso da quello di decesso.
La conseguenza è che il sistema di controlli fiscali, che incrociava ditte, relativi introiti e autorizzazioni funebri rilasciate, con rilevanti risultati nella lotta all’evasione, e che fino ad ora ha dato buoni risultati, è corrispondentemente depotenziato.
Non bastando, la stessa detrazione fiscale in occasione di ogni funerale (da tutti riconosciuta come ormai fortemente al di sotto dei valori di mercato) viene portata dall’art. 34 dell’AC3189 dagli attuali circa 1.550 euro a 2.500 €. per funerale, ampliando la platea di operazioni riconosciute “spese funebri , opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre”. In sostanza, considerando l’ampliamento di operazioni detraibili, è come se non si facesse nulla per combattere l’evasione fiscale.
Aumenta solo l’onere per l’Erario connesso con la detrazione, ma non s’incide sull’evasione. Cosa che, invece, si poteva fare aumentando significativamente il tetto di detraibilità, come previsto dall’AS1611 (tetto per funerale a 7.500 €, pur conteggiando al 50% ogni fattura).
Se questo non è andare controcorrente, ditemi voi come lo definireste!.Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 4/2015.
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