Cimiteri beni comuni

Cimiteri beni comuni

Il cimitero è un bene pubblico o privato? E aggiungerei: il cimitero è configurabile come bene comune, com’è inteso oggidì?
Il comma 2 dell’art. 824 (1) del Codice Civile esplicitamente dice che i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili, non usucapibili, fuori commercio, ai sensi dell’art. 823 C.C. comma 1, prima parte (2).
Il Codice Civile, approvato con Regio Decreto-Legge 16 marzo 1942, n. 262, introdusse questa norma speciale per i cimiteri e sui relativi diritti, che salva le sole situazioni preesistenti specificate da legge.
Ci si riferisce, in particolare, ai cimiteri particolari, cioè quelli privati e appartenenti a Confraternite, Pubbliche assistenza, associazioni senza scopo di lucro o Enti similari, richiamati nell’art. 104, comma 4 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, cioè quelli preesistenti alla entrata in vigore del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934).
Negli ultimi anni è fiorito in Italia un dibattito serrato sui beni comuni, soprattutto incentrato sull’acqua pubblica (appunto demaniale), ma non altrettanto si è sviluppata la discussione sul cimitero, quale bene comune.
Il cimitero, a mio avviso, potrebbe essere ritenuto un bene comune per eccellenza, essendo il luogo di memoria storica e collettiva di un territorio: l’essenza stessa di un bene civico. Ognuno, infatti, ha diritto di essere sepolto nel luogo di morte o di ultima residenza e, se è indigente e appartenente a famiglia bisognosa, a vita sola, ha diritto a essere gratuitamente trasportato al cimitero e ivi sepolto, a sistema d’inumazione.
Semmai si potrà discutere sul fatto che il defunto, se ha lasciato scritto in vita di essere cremato, abbia diritto ad esserlo al posto dell’inumazione.
Ed io sono tra quelli che ritengono che ciò possa essere accolto, in presenza di impianto di cremazione nel Comune di decesso, se previsto la locale regolamento di polizia mortuaria comunale.
Quest’assenza di dibattito, sembra derivare dal relativo ritardo con il quale è cambiata, negli anni, la forma di gestione dei cimiteri in Italia, rispetto alla gestione dell’acqua.
O potrebbe dipendere anche dalla scarsa percezione nella pubblica opinione del fenomeno della privatizzazione cimiteriale.
A ben vedere, nel giro di poco più di vent’anni, i Comuni stanno progressivamente abbandonando la gestione pubblica del cimitero, per effetto soprattutto della carenza di risorse per investimenti necessari in infrastrutture (reti, impianti, loculi e cellari) e per una cronica carenza di quattrini e personale per la gestione quotidiana (per le leggi di compressione della spesa sociale attuate negli ultimi decenni).
E così si è diffusa una doppia tendenza:
– da un lato Amministrazioni pubbliche che hanno favorito l’affidamento di project financing cimiteriali (spesso sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze e con contrattualistiche penalizzanti per la parte pubblica);
– dall’altro un aumento delle costruzioni interne ai cimiteri, in aree in concessione, da par-te di Enti  e Confraternite che altro non sono che piccoli project financing per categorie di arti, professioni o per appartenenti ad un determinato culto o, ancora, per società di cremazione.
Lentamente, ma inesorabilmente, specie al Centro e al Sud d’Italia, questa tendenza si è affermata, anche sulla spinta di una imprenditoria edile a corto di altri lavori.
Imprenditoria che ha visto questa come un’opportunità, in tempi di crisi, senza nemmeno porsi problemi o compiere valutazioni di medio lungo periodo, sugli effetti che tali macro investimenti andavano a determinare. E i Comuni, che hanno – tra l’altro – il compito precipuo di adottare piani regolatori cimiteriali, men che meno.
In altri termini, ben pochi, in tali territori, hanno colto l’effetto dirompente che, specie al Nord del Paese, stava creando lo sviluppo della cremazione: cioè la disponibilità di un’offerta di posti-feretro costruiti superiore alla domanda, con il rischio che nel medio termine il Comune o il gestore del cimitero si ritrovi uno stock di posti invenduti, determinando così quella che per le case di abitazione è nota come “bolla immobiliare”.
Ebbene, principalmente al Sud e in parte del Centro, l’incidenza della cremazione è oggi ancora limitata; la domanda di tumulazione stagna è ancora discreta e in talune zone forte.
Sono quindi effetti che lì si potranno misurare tra quindici, venti o più anni.
Guarda caso quando le costruzioni realizzate in project financing (che è una privatizzazione temporanea di un cimitero, checché se ne dica) torneranno nella disponibilità del Comune, con i relativi problemi di mantenimento e manutenzione, che cadranno proprio sulle spalle pubbliche.
Stiamo quindi riassistendo alle identiche condizioni che si trovarono i fautori del socialismo municipale d’inizio Novecento nei confronti dei concessionari dei primi servizi pubblici (sto parlando di trasporti, elettricità, gas, acqua). E a quelle stesse condizioni che, per reazione a un’imprenditoria fatta di miopi concessionari, portarono negli anni successivi allo sviluppo delle norme sulla municipalizzazione (la Legge Giolitti del 1903 e il successivo Testo Unico del 1925).

(1) I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali
(2) I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice

Editoriale di Daniele Fogli, pubblicato su I Servizi Funerari 1/2016.

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Daniele Fogli

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