Tornando alla disposizione (regolamentare) attualmente vigente, cioè al sopra citato art. 7-bis T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., si fa osservare come questo, al comma 1 disponga: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”, introducendo una misura minima ed una massima, il che consente di applicare l’art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. per il quale:
“[I]È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
[II] Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
[III] Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione..”
Ciò porta che il pagamento in misura ridotta (nel passato denominata “oblazione”) venga ad essere nella misura più favorevole tra 1/3 di 500 (166,67 €) e x 2 di 25 (50 €).
Per altro, questa disposizione aggiunge un aspetto di un certo rilievo: se l’abbondantemente abrogato (dal 13/6/1990) art. 107, comma 3 (citato) T.U.L.C.P. prevedeva una titolarità di organo monocratico e attribuiva a questo altresì, come visto dal testo, la titolarità a stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all’oblazione, nell’attuale art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. si attribuisce alla Giunta comunale (o provinciale), a che, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta: quindi, non più previsione, per determinate categorie di violazioni, del non far luogo al pagamento, quanto intervenire, all’interno del range tra il minimo ed il massimo, definendo una diversa misura della somma per il pagamento in misura ridotta.
La differenza non è più solo quella il non pagamento o pagamento in misura diversa, ma anche tra organo monocratico o collegiale.
Solo che la Giunta comunale non ha potestà regolamentare se non in un solo ed unico caso, quello attribuitole dall’art. 48, comma 3 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
In questo quadro normativo, forse anche con una qualche superficialità, possono avere trovato spazio formulazioni con le quali questa facoltà sia stata espressa in sede di approvazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Tuttavia, un conto è stabilire un importo diverso tra il criterio presente nell’art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m., dove il “nodo” consiste nella predetta attribuzione alla Giunta comunale, “nodo” che può essere risolto avendo presente come le disposizioni (tanto nel T.U.E.L., quanto nella precedente L. 8 giugno 1990, n. 142) siano successive alla cit. L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.) e quindi non più applicabili, dal 13/6/1990, ai sensi dell’art. 15 “Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi).
Una volta giunti a queste conclusioni mancano ancora alcune questioni che fino a qui sono state sottaciute, cioè se, ed in quali termini e/o misura (e strumenti normativi), possano prevedersi, in luogo di un diverso importato del pagamento in misura ridotta all’interno del range tra il minimo ed il massimo, una differenziazione tra differenti fattispecie di infrazioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, prevedendo che si introduca una graduazione tra queste, ciascuna delle quali dotata di autonoma misura sanzionatoria, eventualmente mantenendo un’impostazione che veda l’applicazione del principio della misura più favorevole tra il terzo del massimo o il doppo del minimo, oppure, anche, mantenendo per alcune e non per altre, oppure, ancora, per nessuna delle tipologie di infrazioni, sempre rimanendo entro il range, dato dalla legge.
È in questo spazio che possono trovare spazio previsioni specifiche in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Anche se, nel rispetto dello Statuto comunale, potrebbe ipotizzarsi il ricorso ad altra strumentazione, nel senso di valutare se la Giunta comunale, nell’esercitare le funzioni attribuitele dall’art. 107, comma 1 T.U.E.L., possa darvi attuazione applicando l’art. 107, comma 3, lett. f) o lett. g) o, meglio ancora, lett. i), dalla quale ultima potrebbe cogliersi l’opportunità che sia il Regolamento comunale di polizia mortuaria ad individuare questa titolarità di “categorizzazione” delle diverse fattispecie di infrazioni.