Partire dalle “fonti” primarie
L’art. 1 Disposizioni sulla legge in generale (note anche come Preleggi), anteposte al C.C., individua le c.d. “fonti del diritto”, enunciandole con criteri gerarchici.
Nell’ambito che interessa, tra le fonti primarie va richiamato il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed entrato in vigore il 24 agosto 1934 (la data di entrata in vigore è rilevante anche per quanto si vedrà di seguito), il cui art. 340 dispone: “[I] È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
(II) È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
(III) Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 [1] e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero“.
Come si nota (comma 3) il divieto iniziale (comma 1) ha natura di norma d’ordine pubblico, intendendosi per tale (sia permessa la formulazione non esente da una certa grossolanità) la norma la cui violazione non solo è sanzionata, ma che è ritenuta dall’ordinamento giuridico come inderogabile, inderogabile al punto che la sanzione è integrata da “strumenti” aventi il fine di ripristinare la situazione prodottasi con la violazione.
Dalle fonti primarie alle fonti secondarie
L’art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come le disposizioni regolamentari ad esso antecedenti ed emanate dopo il T.U.LL.SS. [2], prevede “4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.“
Per alcuni versi, questo rinvio alla “preesistenza” all’entrata in vigore del T.U.LL.SS., potrebbe essere considerato come una sorta di “anticipazione” dell’art. 824 C.C., ma, indipendentemente da questo, vi è un indirizzo ormai, all’epoca, consolidatosi per cui i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali, sono comunali e vengono “tollerati” i soli cimiteri particolari “preesistenti”.
Con la conseguenza che questi ultimi vengono, nella sostanza, ad essere consolidati quali esistenti alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS., per cui non sono suscettibili di ampliamenti, così come di nuovi impianti. Non si ignora, comunque, che cimiteri particolari sono stati interessati ad ampliamenti, e non solo.
I cimiteri particolari
La presenza di cimiteri particolari, cioè non rientranti tra quelli afferenti al demanio comunale, non è omogenea nella realtà italiana, in alcune realtà riferibili ad “entità” più o meno solidaristiche organizzate sul territorio, alcune delle quali, oggi, aventi natura di soggetti privati, altre risalenti ad altre “aggregazioni sociali” territorialmente presenti, altre riferite ad enti ecclesiastici o ad c.d. “associazioni di fedeli” aventi, originariamente, nature proprie.
Anzi, non mancano casi nei quali il cimitero particolare si trovi ormai “circoncluso” (spesso, interamente) dal cimitero comunale vero e proprio. Molto dipende dalle tradizioni locali, sorta spesso sulla base di normazioni pre-Unitarie, per cui non è possibile alcuna generalizzazione.
Un caso particolare di cimiteri particolari
Tra le diverse forme e peculiarità, che possono riscontarsi riguardo ai cimiteri particolari, si intende qui considerare quello dei cimiteri parrocchiali, anche considerando come le norme dei più recenti C.I.C. (Codex iuris canonici) siano mutate [3].
Precisiamo subito che, qui, per cimiteri parrocchiali non si intendono i cimiteri comunali che siano presenti in una data frazione del comune, magari a servizio degli abitanti di una data parrocchia, quando i confini parrocchiali corrispondano a quelli di una data frazione, borgata, area comunque denominata, quanto quelli propriamente tali. Il Can. 1206 C.I.C.. 1917 recitava: “§ 1. Ius est catholicae Ecclesiae possidendi propri coemeteria“.
Il successivo Can. 1208 recitava: “§ 1. Paroeciae suum coemeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum.“.
Si omettono i § 2 e 3, perché poco pertinenti, mentre si segnala, solo per curiosità, il solo Can. 1209 “§2. Sepulchra sacertodum et clericorum, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum separata sint ac decentiore loco sita; praeterea, ubi id commodum fuerit, alia pro sacerdotibus, alia pro inferioris ordinis Ecclesiae ministri parentur“. Lo stesso C.I.C. 1917 complessivamente dedica ai cimiteri (Liber III, Titulus XI; Caput II ai Can. dal 1205 al 1214, mentre il successivo Caput II – De cadaveris translatione ad ecclesiae, funere ac depositione occupa i Can. dal 1215 al 1238.
Non citiamo il Caput III – De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda oltre a quanto testé appena fatto.
Nel C.I.C. 1983, ai cimiteri, è dedicato il Libro IV, Parte III, Capitolo V, comprendente i Can. da 1240 a 1243. In particolare il Can 1240 prevede: “§ 1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa, o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio. § 2. Ma se non è possibile ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di volta in volta i singoli tumuli [4].
Il successivo Can. 1241 prevede: “§ 1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio” (si omette il § 2 ). Il Can. 1242 recita: “Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti“.
Da ultimo, il Can. 1243 recita: “Nel diritto particolare si stabiliscono opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra“.
Da questa breve esposizione emerge la sproporzione, quantitativa, tra i due C.I.C. considerati attorno al tema dei cimiteri e delle sepolture.
Per altro, quando vi siano cimiteri parrocchiali (quelli, oggi, considerati dal Can. 1241 § 1 del C.I.C. 1983 si deve prendere atto che in essi possono essere accolti solo i defunti appartenenti alla parrocchia, dove l’appartenenza sussiste sulla base delle norme canoniche, il ché esclude, conseguentemente , che possano esservi accolti defunti di altre parrocchie. E, ovviamente, la caratterizzazione di cimitero particolare non è, né può essere, sussistente se tale situazione non sia preesistente all’entrata in vigore del T.U.LL.SS.
[1] – Non si entra nel merito della valuta considerata, oggi sostituita dall’euro, né sulla misura attuale della sanzione pecuniaria, soggetta, nel tempo a modifiche.
La sanzione originaria era un’ammenda, sostituita da sanzione amministrativa con l’art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689.
L’importo è stato elevato alla misura indicata dall’art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall’art. 114 L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’immediatamente precedente art. 113, comma 1.
Andrebbe, altresì, ricordato l’art. 116 D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, che trova applicazione per le violazioni al T.U.LL.SS. per cui non sia pre-determinata la misura della sanzione amministrativa.
[2] – Cfr.: art. 105, comma 4 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803; art. 82, comma 4 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880.
[3] – Ci si riferisce al C.I.C. emanato con motu proprio</I del 15 settembre 1917 e al <C.I.C. emanato con la Costituzione apostolica del 25 gennaio 1983. Per brevità, all’occorrenza, si distingueranno usando rispettivamente le espressioni: “C.I.C. 1917″ o “C.I.C. 1983″.
[4] – Si fa osservare come il termine “tumuli”, presente sia nel testo in latino che in quello in italiano, consideri la “sepoltura”, indipendentemente se avvenga per inumazione o per tumulazione.
In italiano, specie negli ambienti specializzati, queste due pratiche funerarie sono ben distinte (ma simili promiscuità, od indifferenziazioni terminologiche, sono preseti anche in altre lingue, così come nello stesso standard UNI CEN EN 15017:2019).