È ben noto come l’art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. preveda: “A norma dell’art. 341 [1] del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.
Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.”.
Va precisato, sotto il profilo della competenza, come si faccia richiamo al Ministero dell’interno, dato che il Ministero della sanità, di seguito divenuto Ministero della salute, sia stato istituito solo nel 1958, ma, elemento di maggiore interesse attuale, è il fatto che con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, in particolare alla Tabella A), lett. c), risultino conferite alle regioni (lett. c), unitamente ad altre, le “autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285”.
Qui occorre una precisazione, relativamente al fatto che il conferimento delle diverse funzioni considerate ha decorrenza dal 1° gennaio 2001 per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale occorrono tenersi presenti i rispettivi Statuti e tali conferimenti possono avere avuto effetti in date diverse, anche di molto.
Il Ministero, quando competente, aveva adottato, raffinandole nel tempo, proprie “prassi”, “misure organizzative” per questi procedimenti, utili anche allo scopo di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità (art. 97, comma 1 Cost.), “misure organizzative” che sono state rimesse alle regioni cui le funzioni erano state conferite, le quali, in genere, le hanno assunte come criteri di riferimento e solo in periodi successivi e non come fattore generalizzato divenute oggetto di autonoma definizione da parte di alcune regioni.
Altri elementi che meritano segnalazione consistono ({A}) nel fatto che sia l’art. 341 T.U.LL.SS. e, conseguentemente a valle di questo, l’art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., considerano solo la pratica funeraria della tumulazione, non considerando quella dell’inumazione (per la cremazione, semmai si dovrebbe fare riferimento non tanto alla cremazione in sé, quanto alla conservazione delle urne cinerarie, che riporta comunque alla tumulazione), nonché ({B}) che essa (la tumulazione privilegiata) consente di derogare dal principio affermato all’art. 340 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., T.U.LL.SS.
In numerosi cimiteri sono presenti, a volte (ma non sempre) con espressa previsione nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, specifici luoghi di sepoltura, anche qui generalmente a sistema di tumulazione, spesso denominati quali “famedio”, destinati ad accogliere i feretri di persone illustri o che abbiano acquisito particolari benemerenze.
A ben guardare, trascurando l’elemento “fuori/dentro” il cimitero, si tratta di fattispecie che presentano un sottofondo motivazionale sostanzialmente identico, quello di una sepoltura che riguarda, in senso particolare, defunti che si siano caratterizzati in vita da particolari posizioni (la ripetizione di “particolare” è del tutto intenzionale).
In via generale o, almeno, per quanto noto, i Regolamenti comunali di polizia mortuaria che prevedono l’istituto del Famedio non vanno oltre al richiamare la caratterizzazione anzidetta.
Semmai, le “prassi” ministeriali antecedenti agli effetti dei conferimenti di funzioni di cui al già citato D.P.C.M. 26 maggio 2000, prevedevano anche altro, come, a titolo di esempio, il fatto che l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata richiedesse che fosse decorso un certo tempo dalla morte.
Si tratta di un fattore che è stato ripreso, questa volta con norma di legge, dall’art. 40 [3] della L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 12 ottobre 2011, n. 12, che si cita per il fatto di costituire l’unico intervento adottato con legge (regionale), quando le, non moltissime regioni, che sono intervenute su questi aspetti, hanno fatto ricorso ad atti amministrativi (D.G.R.), indirizzo cui per altro non si sottrae la stessa regione qui citata.
La previsione di un dato termine temporale tra la morte e il “riconoscimento” delle condizioni personali per far luogo alla tumulazione privilegiata o per l’analogo, sotto questo profilo, accoglimento nel Famedio non risulta né nuovo, né innovativo essendo presente, quanto meno in termini di analogia sostanziale, fin dal 2 agosto 1927, alla luce degli artt. 2 e 3 L. 23 giugno 1927, n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”, che individua esattamente il medesimo termine temporale decennale (disposizioni che (a) non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale, oppure (b) attribuendo, inoltre, alla facoltà del Ministro per l’interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione).
Una tale previsione (cioè, la moratoria decennale) non è irrazionale dal momento che risponde ad esigenze di valutazione meditata della figura delle persone che possano eventualmente esserne interessate, in quanto, quando prossime, più o meno, alla morte, possono esservi elementi, magari solo emozionali, che attenuano l’oggettività dei giudizi, aspetti che vengono a scemare col tempo, assumendo un rilievo maggiormente prossimo all’oggettività o, se lo si voglia, con maggiore ponderatezza.
[1] – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., T.U.LL.SS.,
Art. 341 – Il ministro per l’interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
[2] – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., T.U.LL.SS.,
Art. 340.
[I] È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
[II] È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
[III] Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 200 a 500 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.
[3] – L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria,
Art. 40 (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)
1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera f).
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.
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