Tenere presente le innovazioni, anche per le registrazioni cimiteriali

Con la transizione dal D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 803 al successivo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e in questo caso non indichiamo l’usuale, e necessario, “e s.m.” per il fatto che consideriamo questo ultimo nel suo testo originario ed entrato in vigore il 27 ottobre 1990) vi sono state sia conferme di testi rispetto al precedente, ma anche innovazioni.
Una di queste riguarda la figure del responsabile del servizio di custodia del cimitero, che ha pressoché sostituito la precedente, e per molti versi “storica” figura del “custode” del cimitero.
Attualmente il termine “custode” è presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all’art. 23 (dove, si noterà un’impostazione ancora “tradizionale”) e nell’art. 56, comma 2 (con riferimento al relativo “alloggio”, impianto cimiteriale eventuale), nell’art. 64, comma 2 (dove la precisazione “ove esista” motiva la precedente indicazione sulla sua eventualità).
Un’innovazione si ha all’art. 52 dove emerge la figura del “responsabile del servizio di custodia” (comma 2) che integra la previsione del comma 1 dello stesso articolo (testualmente: “1.- Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia”).

A parte l’evidente incongruità tra il comma 2 dell’art. 52 e il precedente art. 23, il passaggio alla visione in termini di “servizio” e non di funzione individuale rappresenta un’innovazione importante, andando a privilegiare l’elemento funzionale, organizzativo.
Si esprime l’avviso, del tutto personale e non elevabile fattore indiscutibile, che questo non sia stato dovuto ad pregressi mutamenti normativi di cui si sia tenuto conto.
In primis la pregressa entrata in vigore (13 giugno 1990) della L. 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”, con la sua rivisitazione, sostanziale, delle competenze degli organi dei comuni e di figure “non elettive” (artt. 51, 52 e 53), oltreché, ovviamente ad altri spessi (qualora se ne fosse tenuto conto, probabilmente non avremmo date attribuzioni di competenze al sindaco).
Per altro questa legge, oggi, è abrogata e va fatto riferimento al T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e, per gli aspetti appena ricordati, con richiamo al suo art. 107 (e art. 109, comma 2, se del caso). Il fatto di prendere in considerazione il “servizio” (anziché figure individuali) consente una maggiore elasticità, anche sotto il profilo organizzativo.
Certo alcune fasi di attività (es.: ritiro, in senso materiale, di documentazione e attività conseguenti) non possono che essere assolte da singole persone, ma queste possono agire sia come titolari della funzione, ma anche come incaricati della funzione da parte del “responsabile del servizio”.
Inoltre, il riferimento al “servizio” implica, o può implicare, che questo non sia sempre e necessariamente (e integralmente) “allocato” presso il cimitero, ma può essere organizzato su più “luoghi”, anche distinti dal cimitero qui inteso come impianto od impianti (nei comuni che dispongano di più di un cimitero).

In altre parole, ben può aversi (cosa che accade anche con frequenza) che il “servizio” si articoli in uffici, magari presso la c.d. casa comunale o altri edifici destinati ad attività e funzioni amministrative, nonché presso i singoli cimiteri (o l’unico cimitero), presso cui opera personale organizzativamente correlato al servizio (il fatto che questo personale sia incardinato nel “servizio” o possa essere pertinente ad altri momenti organizzativi è aspetto di mera organizzazione interna).
Il Punto 12) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è dedicato come è noto (o lo si presume noto) proprio al “servizio di custodia”, precisando come, per le registrazioni di cui all’art. 52 (e 53) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. possa farsi ricorso all’impiego di sistemi informatici, in tal caso prevedendo che tali registri possano essere stampati su supporto cartaceo (vidimato e numerato progressivamente) e copia del supporto magnetico sia destinata, decorso l’anno, alla consegna all’archivio comunale, con l’indicazione del tracciato dei records.
Quest’ultima precisazione merita, stante il tempo decorso, alcune precisazioni, dato che le funzionalità dei sistemi informatici sono state, comprensibilmente, interessate a mutamenti tecnologici non di poco conto.
Dal momento che la circolare citata può essere stata elaborata, presumibilmente, tra la fine del 1992 e il primo semestre (circa) del 1993, può essere che quanti operano nel presente possano non avere piena memoria di alcuni aspetti del tempo (o se l’abbiano, ormai rimossa).

Ad esempio, in quella fase, per la redazione, elaborazione di testi, spesso occorreva abbinare al testo in quanto tale quello che allora era chiamato “foglio di stile” (funzionalità che attualmente i diversi applicativi di word processing inglobano del tutto e ciò comportava evidenti cautele, modalità, anche operative che oggi non sono percepibili, al punto che lo stesso termine di record (e non parliamo, per scelta, dei c.d. codici sorgente …).
L’evoluzione dei sistemi informatici non è rappresentabile solo in questo esempio (uno dei tanti possibili, come anche i supporti e quant’altro), limitandoci qui a considerare quanto vasto sia ormai il ricorso alle “nuvole”, cioè ai sistemi di archiviazione su cloud.
Il mutamento intervenuto nei sistemi informatici consente di dare una “lettura” del sopra ricordato Punto 12) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 che non sia rigidamente letterale (cosa che, oltretutto, sarebbe ormai irrealistica) quanto innovativa, permettendo un’elasticità gestionale che, allora, era tecnicamente neppure proponibile.
In altre parole, l’utilizzo delle tecnologie oggi disponibili e largamente utilizzate, può consentire anche di risolvere un nodo spesso non considerato appieno, come quello dell’art. 53 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nel senso che il deposito, finito l’anno, di uno dei due esemplari del registro cimiteriale (art. 52) ha un senso se ed in quanto anche questo esemplare sia, a mano a mano che occorra, aggiornato (allineato) con le risultanze che conseguano alle variazioni in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri (art. 52, comma 2, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Il tema non è nuovo, ma le tecnologie disponibili sono tali da facilitare la tenuta, nel tempo, dei due esemplari dei registri cimiteriali (e non solo di questi) senza neppure richiedere particolari sistemi di “comunicazione” strutturati.

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