Tempo indeterminato e perpetuità: non vi è, sempre, equivalenza

L’art. 70 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedeva – fino a che sia stato vigente (ha cessato di esserlo con lo spirare del 9 febbraio 1976) – che le concessioni cimiteriali si distinguessero in temporanee, ossia per un tempo determinato e perpetue .
Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto …
.
La distinzione era già presente in norme precedenti, mentre il secondo periodo, relativo all’istituto della estinzione, è tuttora persistente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, ultimo periodo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
A volte, vi è stato chi abbia usato il termine “tempo indeterminato” come sinonimo di “perpetuo”, impostazione che richiede di essere rettificata.

Queste formulazioni trovano origine da una contrapposizione tra “temporaneità” (e, collegato quanto coerente, “tempo determinato”) da un lato e “perpetuità” dall’altro.
Se la temporaneità (e/o tempo determinato) risultano tali da non generare grandi subbi (ricordando, incidentalmente, che nel sopra richiamato R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 non era presente un qualche limite temporale a questa temporaneità, introdotto solo col D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (e non mancano pregresse concessioni cimiteriali di durata superiore all’attuale limite temporale), vi è una certa quale differenza tra “tempo indeterminato” e “perpetuità”, poiché quest’ultima si sottrae a qualsiasi riferimento di ordine temporale.
Viene a memoria come vi siano stati atti di concessione (comprendendo congiuntamente: deliberazione, autorizzazione prefettizia e, quindi, regolare atto di concessione), indicativamente precedenti all’ultimo decennio del XIX secolo, in cui si leggeva vende in perpetuo, formula che costituiva un palese ossimoro dal momento che la vendita è un atto che si “auto-esaurisce” nel senso che vi è il passaggio di proprietà da un soggetto ad altro, senza che operino criterio di durata o, comunque, di ordine temporale.
La formula, per altro, costituiva la spia del fatto che, all’epoca, non fosse del tutto chiaro se il rapporto giuridico che veniva instaurato avesse natura di alienazione, oppure di titolo a fruizione in perpetuo, per l’appunto.

Nella formula “tempo indeterminato” è presente una situazione che ha comunque riferimento ad una temporaneità, fattore connotato dal fatto che il termine finale non è fissato, determinato.
Magari può essere previsto come potenziale, cioè rimesso al fatto che si verifichi un qualche evento tale da far venire meno gli effetti del rapporto giuridico così instaurato.
In altre parole, nella perpetuità non si prende in considerazione alcuna il tempo (durata), mentre nel tempo indeterminato il tempo è preso in considerazione, anche quando non sia, all’origine, stabilito.

La questione non riguarda unicamente la durata delle concessioni cimiteriali, ma può presentarsi anche altrove, come (e.g.) in casi di affidamento dei servizi cimiteriali a soggetto terzo (rispetto al comune, titolare della demanialità cimiteriale), prescindendo dal fatto se questo soggetto terzo sia società partecipata (in house, totalmente partecipata, parzialmente partecipata), società mista o soggetto del tutto terzo.
In tali casi, la scelta circa la durata dell’affidamento è rimessa alle valutazioni che possa fare il comune, in relazione al “respiro” che si pensi di avere con l’atto di affidamento, valutazioni esposte alle considerazioni della più varia natura.
Ad esempio, un affidamento dei servizi cimiteriali a tempo indeterminato sottende ad una logica per cui l’amministrazione pubblica locale intenda, in qualche modo, riservarsi la possibilità di far cessare un tale affidamento allorquando discrezionalmente (si fa notare che discrezionalità non è mai arbitrarietà) lo ritenga, sulla base di diverse, o nuove, valutazioni, anche di opportunità (magari citiamo anche i principi, inderogabili, considerati all’art. 97, comma 1 Cost.).
Anche in tal caso, il tempo indeterminato non integra minimamente alcuna perpetuità, essendo quest’ultima estranea a qualsiasi durata o, se si vuole, a qualsiasi fattore che consideri un certo tempo.

In conclusione, tra i due termini “tempo indeterminato” e “perpetuità” intercorre una differenza sostanziale, consistente nel fatto che nella prima situazione il tempo ha una propria rilevanza, per quanto non determinato all’origine, mentre nella seconda il tempo non è neppure preso in considerazione, essendovi solo un inizio. Un po’ come nella compravendita.

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Sereno Scolaro

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