Spartiacque tra funzioni di polizia mortuaria e funzioni di stato civile

È noto come lo spartiacque, detto anche dispulvio, costituisce la linea lungo la quale si ripartisce lo scolo delle acque piovane.
Talora accade sentire persone che affermano che l’autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile, affermazioni che possono sembrare autorevoli allorquando chi le profferisca assolve ad un ruolo di un certo peso, magari in contesti aventi ad oggetto funzioni in materie tutt’altro che pertinenti sia alla materia della polizia mortuaria sia al servizio dello stato civile (in altre parole da parte di figure che non conoscono né l’una, né l’altra materia, pur se autorevole in un qualche terzo ambito).
Di qui, l’esigenza di un qualche approfondimento in funzione di individuare la fondatezza o meno di affermazioni di tal fatta, in particolare considerando che nei comuni medi, medio-piccoli, piccoli o piccolissimi (non affrontiamo qui quelle che possano essere le soglie dimensionali di questa classificazione, dato che rilevano non solo la popolazione, ma anche, volte, le scelte organizzative localmente adottate) può fisiologicamente aversi che la medesima persona fisica, dipendente del comune, assolva a plurime funzioni, per quanto giuridicamente diverse.

Per dare corpo a questo intendimento diventa utile richiamarsi al T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (per le regioni a c.d. statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale occorre fare riferimento alle singole specifiche norme che, più o meno (dato che queste ultime regioni godono ciascuna di specifiche peculiarità, in alcuni casi più “forti”, in altri variatamente meno “forti”), regolano le materie oggetto del citato T.U.E.L.).
Nel T.U.E.L. il Titolo II è rubricato: “Soggetti” e il suo Capo I è rubricato “Comune”. In questo contesto l’art. 13 recita:
“Articolo 13 (Funzioni)
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunit&agrave, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

mentre il successivo art. 14 recita:
Articolo 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale)
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
”.
Le due disposizioni sono riportate testualmente in funzione di renderne agevole la comparazione, ma con riguardo al secondo (art. 14) merita citarsi (anche se per estratto) anche l’art. 117, comma 2 Cost., cioè l’indicazione delle materie afferenti alla competenza legislativa (e, quindi, anche regolamentare) – esclusiva – dello Stato.
Art. 117, comma 2 Cost.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;”.

Rispetto all’art. 14 merita di sottolinearsi che non si parla di servizi d’interesse statale, anche se svolti dai comuni, quanto di competenza statale e per questo si è riportato, per memoria, la disposizione comunale citata, estendendola anche alle fattispecie della lett. l) per ragioni di pertinenza, dato che in dati contesti “gioca” anche la materia dell’ordinamento civile.
Ora, sempre con riguardo all’art. 14 appare non equivoco il fatto che la materia dello stato civile costituisca un servizio di competenza statale, oggi regolato principalmente (Cfr.: art. 109) dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 267 e s.m. (che occorrendo si indicherà per brevità con R.S.C.).
Questo ultimo prevede specifiche disposizioni, tra l’altro, relative alla formazione degli atti di morte e tenuta dei relativi registri, ad alcune autorizzazioni, nonché a situazioni peculiari collegate dell’evento “morte”.
Si prende in considerazione, in particolare, l’art. 74 R.S.C., che attribuisce all’Ufficiale dello stato civile la titolarità, la competenza a rilasciare le, distinte, autorizzazioni:
a) all’inumazione,
b) alla tumulazione,
c) alla cremazione.
Le funzioni dell’Ufficiale dello stato civile, sostanzialmente si fermano qui per quanto attiene alla competenza al rilascio di autorizzazioni.
Aggiungiamo che, per la cremazione, vanno raccordate le disposizioni del citato art. 74, comma 2 (autorizzazione alla cremazione) con quelle degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, successiva.

Tuttavia, queste autorizzazioni vanno anche eseguite, attuale e, per provvedere all’inumazione, tumulazione o cremazione, il corpo della persona defunta va anche trasporto dal luogo in cui si trova a quello in cui quanto autorizzato va attuato (cimitero, impianto di cremazione, ecc.).
A questo scopo interviene il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che prevede che il trasporto funebre sia oggetto di autorizzazione comunale (artt. 23 e ss. o,. ricorrendo il caso, art. 36), fonte normativa che individua anche altre competenze comunali (es.: autorizzazioni all’esumazione od estumulazione quando da eseguire prima del turno ordinario di rotazione o della scadenza della concessione, tenuta dei prescritti registri (artt. 52 e 53) e molto altro.
Ne consegue che le competenze comunali (per ragioni di brevit&agrave, evitiamo qui di approfondire la questione delle competenze degli organi dei comuni rispetto alle singole specifiche competenze) regolate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. rientrano nell’ambito delle funzioni amministrative spettanti ai comuni, avendo riguardo alla popolazione ed al territorio o, formulando il tutto con altri termini, le funzioni di polizia mortuaria attengono a questo ambito, cioè a quello considerato dall’art. 13 T.U.E.L.

Non rileva punto se, per motivi dimensionali e/o organizzative locali, l’assolvimento delle funzioni – distinte e differenti – rientranti o nell’art. 13 o nell’art. 14 T.U.E.L. a seconda della loro natura, avvenga da parte di uno o distinti uffici e/o magari anche dal medesimo dipendente comunale, a ciò legittimato sulla base di distinti, ed autonomi, atti di designazione, incarico, delega (ordine di servizio), ecc.
Rimangono funzioni distinte e separate.
Il “materiale” esercizio di una funzione non comporta, né può comportare, di determinare alcuna “fusione” unificatrice.
Le competenze funzionali non discendono dalla struttura organizzativa, ma dalle norme.

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Sereno Scolaro

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