Sopprimere l’insopprimibile – 1/2

Un aspetto raramente affrontato è quello che ha riguardo all’istituto della soppressione dei cimiteri, considerato al Capo XIX (artt. 96 – 99) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Il fatto che se ne parli poco è dovuto, anche, al fatto che non è agevole reperire aree per l’insediamento di nuovi cimiteri, considerando come non si debba prendere in esame unicamente la superficie del caso necessaria, ma altresì quella ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, che comporta un vincolo di inedificabilità nel raggio di 200 m., ai sensi dell’art. 338 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.
Altro fattore inibente è che, in genere (ma vi sono situazioni in cui l’evenienza si registra), è abbastanza raro il caso che vi sia una “saturazione” del cimitero, tanto che quando ciò avvenga, se ne possono trarre conclusioni che a monte, magari per periodi anche lunghi, si siano avuti errori gestionali di non lieve portata.
Semmai, è di maggiore probabilità il caso che l’istituto della soppressione dei cimiteri venga preso in considerazione con riguardo a cimiteri in qualche modo definibili come “minori”, periferici, sorti nel passato al servizio di frazioni (Cfr.: art. 49, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) o insediamenti abitativi, che, a volte, hanno risentito di fenomeni di un qualche spopolamento.
Non va neppure sottovalutato il fatto che la presa in considerazione dell’ipotesi della soppressione di un cimitero non risponda unicamente a motivazioni, per così dire, tecniche e/o di razionale (o solo, buona) gestione, ma sia, anche comprensibilmente, esposta ad una serie di valutazioni in cui possono non mancare coloriture di “campanile”, termine cui non possono attribuirsi sempre e solo connotazioni negative, ma gari esponendo agli usuali e normali fattori di litigiosità tra maggioranze e minoranze in seno ai consigli comunali. Queste considerazioni motivano la titolazione usata.

Per superare le criticità sopraesposte, occorre avere presente come l’art. 96, comma 1 D.P.R. 10 settembre 19990, n. 285 e s.m. formuli un’affermazione di principio per cui nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità, richiedendo una deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.
In sostanza, vi è una sorta di affermazione per cui la “regola” è quella dell’insopprimibilità del cimitero e l’”eccezione” quella della soppressione, in ogni caso subordinata alle predette ragioni di dimostrata necessità rimesse alla valutazione dell’organo elettivo assembleare del comune.
Il gioco di questa coppia (regola/eccezione) fa si che la soppressione di un cimitero sia sempre più un evento rarefatto, anche per il fatto che gli effetti di questa soppressione sono tali da non apportare benefici immediati.
Si noterà infra come la deliberazione consiliare di soppressione produca i propri effetti dalla sua esecutività, ma gli effetti reali, quelli che veramente contano, si hanno ben dopo, da un lato per le eventuali necessità, a volte obbligo giuridico, di dare una qualche diversa sistemazione a sepolcri pre-esistenti, dall’altro sui tempi in cui è possibile dare una diversa destinazione all’area.
In pratica, la soppressione del cimitero determina, da subito, solo una inibizione a nuovi “ingressi”, mentre per i feretri già accolti nel cimitero occorrerà procedere successivamente.

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Sereno Scolaro

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