Sicilia: Una situazione particolare attorno alla legittimità costituzionale – 1/2

In conseguenza del fatto che il Governo ha ritenuto di impugnare avanti alla Corte Costituzionale la L. R. (Sicilia) 3 marzo 2020, n. 4 “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.”, con il ricorso n. 48 del 13 maggio 2020, impugnazione inquadrabile nel quadro dell’art. 127 Cost.

Ora, l’art. 116, comma 1 Cost. prevede che alcune regioni dispongano di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale . Questo rinvio ai singoli statuti speciali consente di affermare che le regioni a statuto speciale non costituiscono un insieme unitario, se non in termini negativi, in termini di  diversità dalle altre regioni c.d. a statuto ordinario, poiché ciascuna di queste ha una “propria” forma e condizione di autonomia.

In particolare, la regione Sicilia ha uno statuto speciale di autonomia che è perfino antecedente alla Costituzione, in quanto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, poi convertito in L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (lo Statuto è stato nel tempo interessato ad ulteriori modifiche con successive L. Cost.).

La questione che si vuole qui affrontare può sintetizzarsi nella seguente formulazione: “Qualora una legge regionale (ordinaria) adottata dalla Regione Sicilia violi lo statuto speciale di autonomia regionale, questa legge può essere impugnata per legittimità costituzionale?, questione a cui può aggiungersene altra: “Nella fattispecie una tale eventuale impugnazione è regolata dall’art. 127 Cost.?.

Esaminando lo Statuto speciale di autonomia della regione Sicilia (il cui art. 14 enuncia le materia in cui sussista competenza legislativa esclusiva [1] , anche se non andrebbero dimenticati gli artt. 15 e 16, né l’art. 17 che considera una sorta di competenza legislativa per così dire “concorrente” (Entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, …), si rileva come l’art. 24 (e ss. !) preveda l’istituzione di un’Alta Corte la cui competenza è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 38 del 9 marzo 1957) ed, a seguito della stessa sentenza, laddove è detto “Alta Corte” leggasi “Corte Costituzionale”. Il successivo art. 25 prevede che tale Corte giudichi sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell’efficacia dei medesimi entro la Regione (si trascurano qui le competenze individuate all’art. 26 in quanto di tutt’altra natura).

L’art. 28 prevede che le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro 3 giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi 5 giorni può impugnarle davanti alla (oggi) Corte Costituzionale, prevedendosi inoltre (art. 29) che la Corte Costituzionale decida sulle impugnazioni entro 20 giorni dalla ricevuta delle medesime e che, decorsi 8 giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell’impugnazione, ovvero scorsi 30 giorni dall’impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte della (oggi) Corte Costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Si notano tre elementi: (A) il potere d’impugnazione spetta al Commissario dello Stato, (B) l’eventuale procedimento d’impugnazione è preliminare alla promulgazione (e entrata in vigore) della legge regionale, (C) i termini per eventuali impugnazioni sono del tutto lontani rispetto alle previsioni dell’art. 127 Cost. Allora (sulla base di questi elementi) si potrebbe argomentare che l’eventuale impugnazione delle leggi regionale siciliane sia regolata non tanto dall’art. 127 Cost. quanto dalle speciali, qui enunciate, disposizioni dello Stato speciale della regione stessa (con ciò – accademicamente – conseguendo che il sopra citato ricorso n. 48 del 13 maggio 2020 possa essere dichiarato improcedibile, per intempestività del suo deposito.

Accademicamente, in quanto queste (ritenute) conseguenze, trovano smentita nella già sopra ricordata sent. n. 38 del 9 marzo 1957, che affronta le questioni testé individuate (n. 4 delle deduzioni della Regione siciliana), al n. 2 del “Considerato in diritto” recita, testualmente: “2. – La difesa della Regione ha sollevato in primo luogo l’eccezione d’incompetenza della Corte costituzionale a conoscere in via principale dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane. Questa eccezione non è fondata.

Non è dubbio, infatti, che l’art. 134 della Costituzione abbia istituito la Corte costituzionale come unico organo della giurisdizione costituzionale o, più specificamente, come unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o delle Regioni tra loro.

[1]  Statuto speciale della regione siciliana – Art. 14

  1. L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
    (a) agricoltura e foreste;
    (b) bonifica;
    (c) usi civici;
    (d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
    (e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
    (f) urbanistica;
    (g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
    (h) miniere, cave, torbiere, saline;
    (i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale; l) pesca e caccia; (m) pubblica beneficenza ed opere pie;
    (n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
    (o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
    p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
    (q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
    (r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
    (s) espropriazione per pubblica utilità.

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Sereno Scolaro

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