Sepoltura di persone detenute

Dell’eventualità di decesso di persone detenute od internate si occupa l’art. 44, commi 2 e 3 della L. 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, che recita: “[II] La direzione dell’istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all’autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia. [III] La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.”.
Non si cita il comma 1, relativo agli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati, alle nascite e alla morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena, dato che riprende, nella sostanza, escludendosi di caso di morte avvenuta in esecuzione di sentenza, la previsione già in precedenza presente all’art. 140, comma 2 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 (che recita/va: “In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell’atto di tali circostanze), se non per osservare come questa disposizione non sia compresa tra quelle individuate dall’art. 109, comma 2, secondo periodo D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. tra quelle che “Fino a tale data [che, a sua volta, rinviava a: “Tutte le disposizioni del presente regolamento … hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ….”.
Il D.P.C.M. cui è fatto rinvio non è stato ancora emanato. Né tali effetti possono essere riconosciuti agli atti conseguenti all’art. 10 D.-L. 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 125 (mutandone la rubrica in: “Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, che ha disposto l’inserimento del comma 2-bis all’art. 62 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale””, anche qui rinviando, questa volta,. a DD. MM. del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all’archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, il ché si è avuto col D. M. (Interno) 18 novembre 2022 “Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile”, pubblicato sulla G.U. del 17 novembre 2022, n. 269. Sperimentazione in corso.

Se l’art. 44, comma 3 L. 26 luglio 1975, n. 354 (quello che prevede: “… [III] La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti”), è abbastanza chiaro, anche se ponga le questioni dell’individuazione delle persone che possano essere qualificabili quali “congiunti”, aspetto che non si affronta dato che molto è collegato a situazioni personali, raramente uniformi, anche se si potrebbe riprendere l’impostazione attorno alla nota questione della qualificazione delle persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali, non può escludersi che in date condizioni soggettive questi “congiunti” non vi siano o non siano individuabili (o, anche, raggiungibili).
A quest’ultima fattispecie soccorre l’art. 92 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”’, il quale, al comma 7, dispone: “7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell’amministrazione.
Si tratta di una disposizione che è ben più ampia della sola ipotesi di non individuabilità o reperibilità dei “congiunti”, ma considera anche l’ipotesi, che può non mancare, della piena (magari, anche agevole) individuabilità di costoro, ma semplicemente prende in considerazione che, quali ne siano le ragioni, i “congiunti” non provvedano, situazione nella quale procede l’amministrazione penitenziaria.

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Sereno Scolaro

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