Introduzione
Riprendiamo un argomento, già fatto oggetto di pubblicazione, nella categoria “Giurisprudenza” del 26 maggio scorso (categoria pianificata per l’ultimo mercoledì del mese), ritenendo che meriti qualche approfondimento aggiuntivo.
Infatti, vi si segnalava una pronuncia del Consiglio di Stato (si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II del 12 aprile 2021, n. 2946, con cui si affronta, o ri-affronta (se lo si vuole), un tema che, di tanto in tanto, giunge al giudicato amministrativo, tema su cui, per altro, vi è sostanzialmente un indirizzo ermeneutico abbastanza consolidato.
Quello che differenzia questa pronuncia non è tanto la decisione in sé, quanto alcune argomentazioni che vi compaiono, e che sono state assunte a fondamento della decisione finale.
Oltretutto, non si tratta (a nostro avviso) neppure di argomentazioni innovative, avendo riguardo ad aspetti che dovrebbero essere impliciti.
L’elemento di novità è, semmai, quello di una loro enunciazione con sufficiente chiarezza, all’interno di un procedimento logico difficilmente contestabile.
Infine, quest’enunciazione pone in luce aspetti, che spesso vengono non sufficientemente tenuti presenti.
Gli elementi di (apparente) novità
La vertenza, dapprima decisa dal T.A.R. e, di seguito a ricorso, dal Consiglio di Stato, ha avuto diversi motivi e situazioni locali, tra cui anche, quale thema decidendum, l’art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dove questa norma ha già visto, reiteratamente, la giurisprudenza amministrativa pronunciarsi per (a) la vigenza della norma e per (b) la legittimità della norma, anche se si tratti di materia in cui, al di fuori delle sedi giurisdizionali, si registrino con una certa quale frequenza illazioni e confusioni tra istituti differenti o tra “prescrizioni” ed “auspici”, ecc.
Per altro, la sentenza merita di essere letta, o ri-letta, con attenzione, nei suoi differenti risvolti.
Spesso, il solo riferimento alla “massima” non consente di cogliere appieno questi ultimi. Essa è anche reperibile, per gli Abbonati PREMIUM, nella Sezione SENTENZE.
Nella sentenza viene considerato come il trasporto funebre sia un servizio pubblico locale, scrivibile alla “attività funebre” e distinto dai servizi “obitoriali e cimiteriali”, anch’essi, a loro volta, ascritti ai servizi pubblici locali.
Come può essere noto, con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 6 giugno 2005, n. 11726 era stato affermato l’avvenuta abrogazione dell’art. 1, n. 8, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, là dove demanda l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell’autorità amministrativa.
Tale sentenza ribadisce l’incompatibilità della precedente disciplina con quella nuova dettata dall’art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la quale prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province siano stabiliti dalla legge e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libertà di concorrenza.
La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che, non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre, per effetto della L. 8 giugno 1990, n. 142, ora D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (T.U.E.L.) il comune non può più esigere il diritto fisso di cui all’art. 19, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e il servizio di trasporto funebre a pagamento può essere effettuato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, essendo venuto meno il regime di esclusiva in favore del comune.
Qui appare utile porre in evidenza un’apparente “auto-contraddizione”: nell’art. 19 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si dice: “Nei casi …., ove il servizio … non sia (a) esercitato dal comune e (b) con diritto di privativa … il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi … può imporre il pagamento di un diritto fisso …: ora se l’istituto della privativa, un tempo previsto, ammesso dalle disposizioni dell’art. 1, n. 8, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, è venuto meno, se ne ricava che tutti (…) i trasporti funebri possono essere eseguiti da soggetti terzi, ma allora come considerare quel consenso che la norma richiede?
Si ha la sensazione che poi abbiano formulato considerazioni su questa formulazione.
Nella fattispecie, la sentenza de quo fa richiamo (definendolo, impropriamente, anche quale “nuovo” e con l’altrettanto impropria specificazione di “fisso”) all’art- 149, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. [1] per il quale è ammessa (o, dovuta?) l’imposizione di “tasse e diritti” che, nel caso, non gravano sul trasporto funebre in quanto tale, ma appunto, come nel caso di specie, sull’attività che porta al rilascio dell’autorizzazione al trasporto stesso.
Un tale diritto (fisso?) per il trasporto funebre costituisce all’evidenza una tassa per servizi indivisibili, che sono a carico della finanza locale e sono ormai estranei, come detto, al regime di privativa.
Il corrispondente importo compete sia ai comuni di partenza del corteo funebre che a quelli di arrivo, secondo le rispettive determinazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., le cui disposizioni non confliggono con il soppresso diritto di privativa.
È indubbio che anche i trasporti funebri, provenienti da altro comune e destinati al cimitero – o al definitivo deposito delle ceneri – nel comune di arrivo, si svolgono, almeno in parte, nel territorio di quest’ultimo, che non è di semplice transito.
Infine, la pronuncia esplicita, come il richiamo effettuato dalla parte appellante al dictum di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2004, n. 272 non sia pertinente, posto che il servizio di trasporto funebre è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e che il sopra citato art. 149, comma 4, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. contempla espressamente, tra le entrate dei comuni anche le “tasse e diritti per servizi pubblici”.
Da quanto sopra emerge come ci si trovi di fronte ad un disegno delle “fonti” che attengono alla questione oggetto della controversia che risulta arricchito, sotto il profilo argomentativo, almeno rispetto a situazioni antecedenti e risalenti alla vigenza dell’istituto della c.d. privativa del servizio di trasporto funebre.
[1] – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. – Articolo 149 (Principi generali in materia di finanza propria e derivata)
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. omissis
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8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
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