Riparlare dei piani regolatori cimiteriali – 2/3

L’art. 58
Se nel passaggio dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è mutato il parametro di calcolo (dai defunti agli inumati), la sua riformulazione del 1990 ha inciso altresì sulla percentuale di maggiorazione della superficie costituente il fabbisogno cimiteriale a fini cautelari, cioè di prevenire situazioni in cui vi sia o vi possa intervenire una qualche accentuazione della “domanda”.
L’art. 58 costituisce, unitamente all’art. 337 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. – come dianzi già osservato – l’individuazione dei 2 soli obblighi che il comune ha in materia cimiteriale, anche se non manchino “percezioni sociali” differenti, costituendo il “fabbisogno cimiteriale”, da considerare ogni qualvolta ciò debba essere considerato.
La maggiorazione è infatti passata dal 1/10 (1975-1976) ad oltre almeno la metà 1990) [9] [10], metà delle inumazioni intese come “domanda” nell’arco del decennio che sia assunto come arco temporale di riferimento in sede di elaborazioni/revisione del P.R.C.
Il riferimento al decennio è evidentemente collegato al turno ordinario di rotazione delle inumazioni (vedasi altresì infra), aspetto cui merita farsi un cenno ulteriore, attraverso esemplificazioni anche molto banali: si ponga che l’inumazione abbia luogo al 29 novembre 2021, per cui il turno di rotazione si completa (formalmente) al 28 novembre 2031, ma ciò non importa che l’esumazione avvenga il giorno immediatamente successivo, tanto più che le esumazioni sono oggetto di atti di regolazione (art. 82, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) in cui il completamento del turno ordinario di rotazione è presupposto.
In altre parole, l’esumazione è eseguita sempre decorso il turno ordinario di rotazione, cioè in tempo successivo, dove il tempo intercorrente tra le condizioni e l’effettuazione può essere variabile, spesso anche di molto, per il concorso di una pluralità di fattori.
Andrebbe precisato che il computo delle inumazioni dell’ultimo decennio va determinato come somma delle inumazioni avvenute nei singoli anni costituenti il decennio preso a riferimento.
Ne consegue che le inumazioni comportano un impiego di superficie di 3,51 mq per le fosse di cui all’art. 72 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e di 2,00 mq per quelle di cui al successivo art. 73 [11] [12]: il cenno a queste ultime inumazioni porta a ricordare come, con l’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, non vi sia più quel rapporto tra inumazioni di adulti e bambini che prevedeva, per ogni 100 fosse, che 73 fossero destinate agli adulti e 27 ai bambini, fino a 10 anni di età, previsione il cui superamento (attraverso una non menzione della fattispecie) segnala un miglioramento generale nelle condizioni di vita della popolazione.
L’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. dice, per altro, molto di più, non solo considerando le eventuali situazioni in cui il turno ordinario di rotazione sia stabilito in misura diversa dal decennio (artt. 82, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), per cui opera il principio della proporzionalità col turno ordinario di rotazione, ma anche del fatto di considerare nella “domanda” di posti ad inumazione anche quelle inumazioni che devono effettuarsi a seguito di estumulazioni, per intervenuta scadenza, di cui all’art. 86, commi 2, 3 e 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Non solo, ma si prevede di dover tenere conto altresì dell’eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero d’inumazioni, integrazione di difficile stimabilità, sia per il fatto che nel contesto di “eventi straordinari“, comunque sempre eventuali, possono rientrare numerose tipologie, ma anche per il fatto che è ben difficile stimare e con colare, a priori, quante inumazioni vengano a rendersi necessarie nell’eventualità si verifichino.
Per nulla dire sul fatto che, in sede locale, sottovalutandosi la portata dell’art,. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., spesso operano spinte per un ridimensionamento della superficie da computare quale fabbisogno cimiteriale, in funzione da destinare maggiore superficie a destinazioni considerate dall’art. 59 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in particolare a quelle di cui alla lett. a).


[9] Esprimendo questo dato in termini percentuali, si è passati dal 10% a ≥ 50%.
[10] Non si fa cenno, per pudicizia, ad alcune norme di date regioni che considerano ai fini programmatori una disponibilità superficiaria pari a tre turni di rotazione delle inumazioni, che altro non sono se non la prova di una evidente non conoscenza delle operatività cimiteriali, nonché delle realtà locali in cui sono state dettate.
[11] Dimensionamento che muta nelle regioni in cui sia stata ridotta la distanza tra una fossa e l’altra.
[12] Valori da considerare sempre al netto, cioè escludendosi eventuali viali tra i diversi riquadri o altri spazi (art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).

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Sereno Scolaro

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