Riparlare dei piani regolatori cimiteriali – 1/3

Premessa
L’epidemia, poi tradottasi in pandemia, da CoVid-19 del primo semestre 2020, con i suoi “picchi” di mortalità, concentrati in archi temporali strettissimi e con specifiche localizzazioni territoriali, ha fatto emergere, o, se lo si preferisca, riemergere, il tema delle disponibilità di posti nei cimiteri, riproponendo alcune questioni.
Da un lato quella della conoscenza, in sede locale, dei posti disponibili, dall’altro quello della programmazione, o mancanza di programmazione, nei cimiteri distintamente per le diverse tipologie di pratiche funerarie.
Sulla prima questione occorre considerare che l’elemento “conoscenza” rinvii anche alla strumentazioni in uso, non sempre adeguate, ma altresì alla gestione dei posti feretro, sempre distintamente per tipologie di pratiche funerarie, in particolare per quanto riguarda, per i sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 e s.m.) [1], la presenza (e provvedimenti connessi e conseguenti) di concessioni per cui sia intervenuta la scadenza, nonché la presenza di concessioni largamente risalenti magari frequentemente a tempo indeterminato (perpetuità).
Un cenno andrebbe fatto altresì a quelle realtà in cui una determinata pratica funeraria sia divenuta nel tempo del tutto prevalente su altre, in particolare quanto si tratti di pratica comportante durate dei diritti d’uso maggiore (spesso di molto) rispetto ad altre, cosa che porta a situazioni di una certa quale saturazione, non risolvibili nel breve-medio termine.

L’origine (apparente) dell’esigenza dei piani regolatori cimiteriali
L’esigenza di piani regolatori cimiteriali è – anche – materia avente natura “normativa”, costituente una pre-condizione di legittimità per far luogo alla concessione di sepolcri privati nei cimiteri (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), aspetto non sempre tenuto presente. Si tratta di una pre-condizione di legittimità introdotta dall’art. 92 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 [2].
In precedenza, le concessioni di sepolcri privati nei cimiteri erano subordinate ad un’autorizzazione “esterna” al comune (prefetto; art. 69 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 [3] [4], che richiedeva una sorta di “giustificazione”, oltretutto, per inciso, prevedendo come, tra i documenti da produrre al prefetto per ottenere quest’autorizzazione, vi fosse anche il … piano regolatore cimiteriale, ma – soprattutto – rileva l’elemento per cui dal P.R.C. (piano regolatore cimiteriale) dovessero risultare:
a) l’area per i campi comuni di inumazione,
b) l’area che si intenda riservare alle sepolture private, unitamente
c) ai dati sulla mortalità annuale accertata nel comune durante l’ultimo decennio e
d) al calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.
L’effetto della citata disposizione, di cui all’art. 92 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, è stato (voleva essere?) quello di “responsabilizzare” i comuni nell’esercizio della gestione cimiteriale, sostituendo un controllo “esterno” ad una programmazione in sede locale.
Per evitare che possano esservi equivoci, va precisato che non è stato il citato art. 92 ad introdurre i piani regolatori cimiteriali, ma esso ha assunto unicamente la natura di pre-condizione di legittimità per la concessione di sepolcri privati nei cimiteri, dato che l’istituto del P.R.C. era pre-esistente.
Va anche fatta la considerazione di come le norme previgenti al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 fossero, nelle sostanza, analoghe.
A ciò va aggiunta la considerazione per cui i sepolcri privati nei cimiteri non costituissero propriamente “cimitero”, alla luce dell’art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 [5].
Il quadro complessivo che ne emerge è che l’obbligo, per i comuni, di disporre di un cimitero non va oltre alla disponibilità, ed adeguato suo dimensionamento, di area per inumazioni in c.d. campo comune, oggi definita dall’art. 58 (ed escluse – sempre – le aree di cui al successivo art. 59) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [6], disposizione per la quale va osservato come, rispetto alla corrispondente disposizione dell’art. 58 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 [7], sia intervenuta una modificazione non di poco conto: inizialmente (1975-1976) il calcolo del fabbisogno cimiteriale andava fatto rispetto al numero dei defunti [8] nel decennio, mentre, con la disposizione del 1990, sul numero delle inumazioni (e, in entrambi i casi, considerando tra queste anche le inumazioni che derivino da estumulazioni).


[1] Rammentando che in essi rientrano tutte le allocazioni cimiteriali diverse dall’inumazione (c.d. in campo comune) considerata dall’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., a prescindere dallo stato in cui le spoglie mortali si trovino.
[2] In vigore, si ricorda, dal 10 febbraio 1976.
[3] In vigore dal 1° luglio 1943.
[4] R.D. 21 dicembre 1941, n. 1880.
§ 13.- Sepolture private nei cimiteri.
Art. 68.- Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti all’art. 47, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il podestà può concedere a privati o a enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive.
Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esser siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.
Art. 69.- La concessioni podestarili di cui al precedente articolo sono subordinate al nulla osta del Prefetto.
A tale scopo il podestà deve corredare la relativa deliberazione dei seguenti documenti: piano regolatore del cimitero, dal quale risulti quale sia l’area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare alle sepolture private; dati sulla mortalità annuale accertata nel comune durante l’ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.
Art. 70.- Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente articolo 76.

[5] R.D. 6 settembre 1874, n. 2120.
Art. 59
Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.

[6] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Art. 58.- 1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
Art. 59.- 1. Nell’area di cui all’art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

[7] D.P.R. 21 settembre 1975, n. 803.
Art. 58.- L’ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno di 1/10 l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per dieci anni, corrispondente al normale periodo di rotazione. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
Nella determinazione dell’ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 87.

[8] Da “leggere” non tanto in termini di defunti “del” comune, quanto come “sepolti nel” comune, riferendosi all’accoglimento nel cimitero, cioè considerando la “domanda” di sepolture.

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Sereno Scolaro

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