Quello che gli Ufficiali di Stato Civile non fanno – 2/2

Per non considerare quante siano le possibilità che il cadavere sia già stato (e spesso del tutto legittimamente!) rimosso: basterebbe pensare ai casi di morte violenta (trascurando quelle dipendenti da reato o sospette di esserlo), come (e.g.: i sinistri stradali, in cui si ha prima la rimozione (c.d. “recupero salme” e successivamente la formazione (e trasmissione) della scheda ISTAT/D/4 o ISTAT/D/4-bis e l’accertamento della morte, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e/o il rilascio del c.d. “nulla osta” di cui all’art. 116 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e s.m. [ 2 ], e quanto ne consegua.

Gli accertamenti legali
Il successivo art. 77 R.S.C. dispone che, quando (a) risultino segni o indizi di morte violenta (torna la questione della morte violenta), o (b) vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, non si possa inumare, tumulare o cremare il cadavere (e, conseguentemente, neppure rilasciare la relativa autorizzazione) se non dopo che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
In tali evenienze, il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria deve – prontamente – dare all’Ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non sia noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell’atto di morte.
In proposito, appare utile ricordare come in queste fattispecie, sotto il profilo dei procedimenti, non si avrebbe (o, dovrebbe avere) dichiarazione orale (Cfr.: art. 73, commi 1 e 2 R.S.C.), ma questa diventa (od, è) un atto scritto, quale ne sia la denominazione, nelle situazioni (esemplificativamente) considerate dagli artt. 76 e 77 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., che danno luogo a quelle che l’art. 137, comma 3 r. d. 9 luglio 1939, n. 1238, qualificava nei termini di: “…. avviso, notizie e denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell’art. 138, comma secondo, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all’art. 144, dai capi stazione nel caso di cui all’art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell’art. 148, commi primo e quarto, dai segretari o dai cancellieri dell’autorità giudiziaria nel caso di cui all’art. 139 …”.
Quando vi sia reato, o suo sospetto, va tenuto presente altresì l’art. 116 Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per il quale l’inumazione o la tumulazione non può avvenire senza l’ordine del procuratore della Repubblica (c. d. “nulla-osta”).
Le due (ma che, concretamente, sono quattro) fattispecie (a) morte dovuta a reato o b) sospetta di esserlo da un lato, c) morte violenta o d) sospetta di esserlo dall’altro), hanno, specie in epoche abbastanza recenti, dato origine di difficoltà ed incertezze operative, in particolare nei casi in cui il procuratore della Repubblica, non ritenesse di rilasciare il c.d. nulla-osta sul presupposto della mera assenza di reato o suo sospetto, cosa che ha determinato l’emanazione, da parte del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, di tre successive circolari, la n. 33 prot. n. 04007277-15100/397 del 15 luglio 2004, la n. 42 del 19 ottobre 2004 ed, infine, la n. 30 prot. n. 400706194-15100/397 del 7 giugno 2007, con cui, conclusivamente, è stato chiarito come sia necessario che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e fornisca all’Ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza, cioè, alternativamente: = rilascio autorizzazione di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., su nulla osta del magistrato, in caso di sospetto di reato; = rilascio dell’autorizzazione medesima, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal magistrato, precisando che l’Ufficiale dello stato civile potrà rilasciare tali autorizzazione dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal magistrato o dall’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, ed aver acquisito, ove sussistano sospetti di reato, il previsto nulla osta.

Il caso dell’irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere.
Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell’accaduto e l’atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica. Si fa notare che questa previsione (art. 78 R.S.C.) consideri due situazioni abbastanza differenti tra loro, cioè la morte senza che si reperisca il cadavere o quando il cadavere non sia riconoscibile.
In tali situazioni, l’azione avanti al tribunale per il procedimento di rettificazione (volto alla formazione dell’atto di morte) è attribuita unicamente al procuratore della Repubblica, per cui non è ammessa eventuale legittimazione attiva a soggetti che vi abbiano interesse, anche quando ciò potrebbe essere concretamente sostenibile.


[2] – D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Art. 116 (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato)

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione.
Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l’ordine del procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

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Sereno Scolaro

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