Quanto può essere importante non essere d’accordo

Nel corso di un’amichevole discussione è emersa una diversità di vedute attorno ad uno specifico tema, in qualche modo interpretativo/regolatorio, in altra parte operativo (e questi ultimi aspetti sono di particolare rilievo).
Il tema è quello di come regolare la durata del rinnovo di concessioni cimiteriali scadute e delle quali venga richiesto questo rinnovo a distanza di tempo dopo l’avvenuta scadenza della concessione che ne sia interessata.
Infatti, sono emersi due differenti orientamenti per effetto di due differenti impostazioni logiche.
Queste due impostazioni meritano illustrazione, quanto meno per il fatto che consentono di mettere in luce “ragionamenti” che hanno ciascuno argomenti.
Anche se vi siano, come è comprensibile, partigianerie, l’elemento che appare di maggiore importanza non è tanto il sostenere l’una o l’altra impostazione, ma consentire a quanti leggano le argomentazioni addotte a sostegno, in modo da acquisire gli elementi per formarsi una convinzione propria (non escludendosi a priori che quest’ultima si orienti in modo ulteriormente differente).

Prima di rappresentare le due impostazioni, si ritiene opportuna una premessa.
L’istituto del rinnovo è presente, nella parte finale dell’art. 92, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma esso è rimesso alle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale potrebbe anche escludere questa ipotesi.
Ma potrebbe anche regolare, sia in modo uniforme, sia in modo differenziato per tipologie di concessioni cimiteriale l’utilizzo di questa facoltà, dal momento che il fari ricorso (sia da parte del Comune, sia da parte del concessionario e/o suoi aventi causa, è sempre una facoltà e in nessun caso esso costituisce un obbligo, per il Comune, di utilizzarlo. Nell’ordinamento giuridico italiano si hanno, allo stato, due soli casi in cui è previsto, e per disposizione di legge, l’obbligo per i comuni di provvedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni cimiteriali e, in entrambi i casi, si tratta di leggi di approvazione di Intese stipulate ai sensi dell’art. 8, comma 3 Cost.

In molti casi, le previsioni regolamentari comunali prevedono, quando l’istituto sia previsto, che la durata del periodo di concessione in occasione di un rinnovo di concessione cimiteriale prossima alla scadenza sia semplicemente (o, semplicisticamente?) pari a quello della durata delle concessione de quo, anche se nulla osta a che questa durata possa essere diversa, maggiore o minore non rileva, dato che questo potrebbe anche essere oggetto di valutazioni particolari, in relazione a plurimi fattori, il primo dei quali dovrebbero essere i criteri da osservare ai fini di una corretta gestione del servizio cimiteriale.

Altro elemento di un certo interesse potrebbe essere quello di predeterminare una qualche limitazione al ricorso del rinnovo (e.g.: per una sola volta, per 2 volte e così via). Oppure, si potrebbe prevedere che, pur ammettendo l’applicazione dell’istituto del rinnovo, la durata complessiva (originaria e del rinnovo o di plurimi rinnovi) non ecceda i 99 anni previsti dalla norma citata, o, anche, che non ecceda il suo doppio (in ragione che il “salvo rinnovo” è presente nel medesimo comma che pone il limite massimo).
Non solo, ma il ricorso (se si voglia utilizzare l’istituto) al rinnovo possa essere differenziato in relazione alle diverse tipologie di concessioni cimiteriali, favorendo alcune, contenendo altre (e.g.: aree per inumazioni, tumulazioni per feretri, oppure ossarietti individuali per cassette ossario, ecc.).
Alla base di queste scelte devono individuarsi le esigenze del servizio, tenendo conto della tipologia di domande, del loro modificarsi nel tempo, degli effetti che possono ragionevolmente prevedersi possano aversi.
Per inciso, si potrebbero, nel tempo, verificare mutamenti nella tipologia della domanda, oppure emergere criticità negli effetti di scelte precedenti, cosa che potrebbe suggerire l’opportunità di modificare le “regole del gioco”.

Proviamo ora pervenire ad affrontare le 2 impostazioni cui è stato fatto cenno all’inizio, ricorrendo all’artifizio di denominarle semplicemente come Tesi 1 e Tesi 2, eventualmente, per semplicità, enunciabili con il numero indicante la singola Tesi.
La 1 sostiene che, quando sia richiesto il rinnovo a distanza di un certo tempo (un certo numero di anni, dall’avvenuta scadenza, e quando questa richiesta sia accolta, la sua decorrenza implichi una continuità rispetto alla precedente concessione (scaduta), mentre la 2 ritiene che, nella medesima situazione oggettiva, la durata delle concessione (rinnovata) decorra dal rinnovo e si proietti nel tempo a partire da questo momento (o, per essere più precisi, dalla stipula del relativo atto di concessione rinnovata).
Vi è concordanza sul fatto che (almeno in linea di principio) spetta sempre al concessionario, o suoi aventi causa, provvedere, prima della scadenza della concessione, a dover farsi parte diligente per richiede (a) il rinnovo della concessione, oppure (b) disporre a propria cura ed onere, per dare alle spoglie mortali differente sistemazione, provvedere, o far provvedere, agli interventi, opere o quanto altro caso per caso sia necessario (incluse eventuali rimozioni di iscrizioni o sostituzione di lapidi e supporti, interventi di pulizia e/o sanificazione, ecc.), in modo che a partire (in astratto) dal giorno successivo alla scadenza il sepolcro possa essere oggetto di assegnazione a terzi, in quanto non vi è più titolo di sorta per un qualche utilizzo del sepolcro.

Ma, passando dalla teoria alla pratica, questo non sono non accade pressoché mai, ma altrettanto frequentemente le azioni conseguenti all’avvenuta scadenza (inclusa la preliminare attivazione del concessionario o suoi aventi causa e quanto ne consegua) vengono attivate (i) dal comune e, generalmente, (ii) ben dopo la scadenza.
Chi segua la Tesi (1) prende in considerazione il fatto che la scadenza (non rinnovata), comportando il venir meno del diritto d’uso, genera un ab-uso, un uso indebito che, oltretutto sottrae a possibili altri terzi la fruizione, traendone la conclusione per cui in caso di ritardo nel rinnovo, quando questo intervenga, non può che andare a sanare questo uso indebito e, quindi, individuando nel rinnovo, anche se tardivo, una sorta di regolarizzazione.
Quanti seguano la Tesi (2) considerano, invece che, intervenuta la scadenza, il comune sia rientrato nella piena disponibilità del sepolcro, e quindi che gli interventi cui eventualmente provvedere prima di una nuova assegnazione a terzi rientrino nell’alveo della programmazione propria (applicando, in via generalizzata, la logica presente all’art. 82, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (per il caso di inumazione) senza tenere conto di pratiche funerarie diverse da quest’ultima.
Nel caso di tardiva richiesta di rinnovo, non si vede quindi per quale motivo debba esservi continuità tra la precedente concessione cimiteriale (scaduta) e quella che sorge con il rinnovo, facendo decorrere la durata di questa dal rinnovo.
In altre parole, il fatto che il comune nulla abbia fatto nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo altro non è se non un fatto integralmente imputabile al comune di cui il concessionario, o suoi aventi causa, rimangono estranei.
Le due Tesi vanno considerate anche sotto il profilo degli effetti, dal momento che nella (1), avendosi la continuità, la successiva scadenza decorre congiungendosi alla durata della precedente concessione, mentre nella (2) vi è, nel concreto, una durata commisurata alla durata che viene computata per un periodo maggiore corrispondente al tempo intercorrente tra la primitiva scadenza ed il rinnovo.
Maggiore periodo che potrebbe anche essere consistente. In tal caso, potrebbero anche aversi effetti ulteriori, in particolare nel caso in cui il sepolcro si trovi allocato in posizione per cui si rendano necessari interventi (e.g.: manutenzioni, messa in sicurezza di edifici, altro) eseguibili su manufatti “liberi”, che nell’ipotesi verrebbero differiti per il tempo in cui il concessionario, o suoi aventi causa, non abbiano provveduto al rinnovo.

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Sereno Scolaro

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