Quanto possono essere “riconoscenti” le confraternite?

Premessa illustrativa
In una data località, nel 1979 una confraternita titolare di concessione di area cimiteriale su cui era stato, all’inizio, realizzato un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, richiede al comune (concedente) l’autorizzazione (ottenendola) ad un ampliamento, consistente nella realizzazione di un certo numero, limitato, di posti feretro in ragione del fatto che ormai era prossima la saturazione della capienza, dato il numero dei posti presenti.
Di fatto, questo ampliamento segnava anche il fatto che la confraternita non avrebbe potuto proseguire oltre nell’accogliere le persone ad essa appartenenti (consorelle e confratelli), al punto che si sarebbe trovata nelle condizioni di non poter più operare secondo i propri fini.
Nel caso, dal momento che la confraternita, anche per la prossima saturazione della capienza dei posti, non disponeva di particolari (sufficienti) risorse per realizzare l’ampiamento, alcuni confratelli provvedevano co risorse proprie alle opere previste.
Nel 1981, oramai de facto esauritesi le condizioni di operatività della confraternita, il “superiore” (quale ne sia la denominazione localmente usata) di questa formava un atto, poi contro-autorizzato dalla parrocchia e, quindi, anche dall’ordinario diocesano (trattandosi di “associazione di fedeli” canonica), con cui, quale segno di “riconoscimento” dell’intervento dei confratelli che avevano impiegato risorse proprie nell’ampliamento, una sorta di “dichiarazione di benemerenza”, con cui attribuiva, riconosceva loro la titolarità dei posti realizzati con l’ampliamento.
Dopo circa un quarantennio, i confratelli interessati, divenuti ormai di una certa età, presentavano istanza al comune di voltura a nome proprio di questo atto.
Comprensibilmente, il comune non poteva che opporre rifiuto, anzi avviare procedimento di decadenza per l’intera concessione.

Il rapporto (anzi i due, distinti, rapporti) che si determinano con riguardo alle concessioni cimiteriali fatte ad enti
La vicenda consente di rammentare come quando vi siano concessioni di aree cimiteriali fatte ad enti (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) si ha, come in ogni altra concessione cimiteriale, un rapporto tra il comune (concedente) e l’ente (concessionario), regolato dalle comuni regole proprie delle concessioni cimiteriali.
Ma questa relazione (concedente/concessionario) cela spesso un secondo rapporto, quello che si pone tra l’ente e le persone che vi appartengano, specie quando quest’appartenenza abbia caratteri, per così dire, associativi.
Questa seconda relazione è in genere regolata dall’ordinamento dell’ente stesso e rimane “interna” all’ambito dell’ente, senza produrre effetti di sorta nel rapporto di concessione sorto tra comune ed ente. Si potrebbe parlare di sterilità della relazione “interna” rispetto al rapporto di concessione.

Conclusioni
Dalla vicenda, emerge come la richiesta di voltura abbia portato a conoscenza del comune il fatto che la confraternita non aveva utilizzato i posti realizzatisi con l’ampliamento, ma abbia, di fatto, realizzato una “cessione” (indipendentemente se a titolo di liberalità od oneroso) di posti a favore di terzi, per quanto anche confratelli. Anzi, si potrebbe dire che la cessione sia avvenuta a titolo oneroso in conseguenza del fatto che le opere di ampliamento sono state assunte a proprio carico dai confratelli “benemeriti”.
Ne consegue quindi che questi ultimi (fermo restando la conservazione del titolo di accoglimento in quanto appartenenti alla confraternita) non possano fruire di questi posti, oltre che per se stessi (in quanto, appunto, confratelli) per l’accoglimento delle persone appartenenti alla propria famiglia.
Non andrebbe neppure sottovalutato come la richiesta di voltura presentata dopo oltre un quarantennio dall’atto di “riconoscimento” costituisca una spia che, probabilmente, il tutto non è stato proprio … lineare.

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Sereno Scolaro

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