Quando si ha “sepoltura”, indicata tra virgolette?

L’art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. presenta l’espressione: “… autorizzazione alla sepoltura …”, rinviando all’art. 141 R.D. 9 luglio 1938, n. 1238 (disposizione, per inciso, abrogata e oggi sostituita dall’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., a dar data dal 30 marzo 2001), nel quale si leggeva: “Non si dà sepoltura se non precede l’autorizzazione …” e il successivo art. 142 prevedeva: “Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza l’autorizzazione …”.
Quest’ultima disposizione trova, oggi, corrispondenza nell’art. 75 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. che, riprendendo le specificazioni già introdotte dal sopracitato art. 74 (commi 1 e 2 per la pratica dell’inumazione, oppure della tumulazione, nonché comma 3 per la pratica della cremazione), recita: “Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l’autorizzazione …”, dandosi atto come anche le pratiche funerarie si siano differenziate: dalle lontane previsioni per cui la “sepoltura” era, in via generale”, quella che faceva ricorso alla pratica funeraria dell’inumazione, mentre quella della tumulazione era solamente ammessa e, comunque, considerata non ordinaria, si è giunti, forse anche con un certo ritardo rispetto all’evoluzione degli usi in questa materia, a dare atto che le pratiche funerarie sono plurime.
Ma questa distinzione, tra inumazione e tumulazione, va ormai integrata con la necessaria tenuta in debito conto della terza pratica funeraria, cioè della cremazione.
Ne consegue, pur separando per un momento, la cremazione per alcune sue specificità, che oggi si può parlare di “sepoltura”, in modo abbastanza indifferenziato, ogni qualvolta si abbia inumazione, oppure tumulazione, tanto che alcuni Autori fanno ricorso ad indicare la parola “sepoltura”, enunciandola tra virgolette.
La questione non è di poco conto, in quanto il ricorso all’una o all’altra delle due modalità di “sepoltura” comporta il ricorso a precise e dettagliate differenziazioni, non solo nella pratica operativa, ma anche prima, cioè nel confezionamento del feretro.
Una tale differenziazione è sostanziale, ma il linguaggio non sempre è conseguente alle differenze tra queste due pratiche funerarie, al punto che in molte lingue non vi è differenza tra le due: ne possono essere due esempi, da un lato le stesse definizioni (in inglese: 3.5 – burial: interment of the deceased and/or human remains) dello standard CEN EN UNI 15017:2019 operativo per UNI dal 7 novembre 2019, ma si abbia presente che definizioni analoghe, sotto questo profilo, si avevano anche con la precedente versione CEN EN 15017:2005 (per UNI: 2006), dall’altro nel Codex Iuris Canonici (C.I.C.), 1983, in cui si leggono – citando la versione in lingua italiana, non in quella ufficiale in latino: “tumuli (Can. § 1240, 2), e “Non si seppelliscano cadaveri …” (Can. § 1242, 1), segno di un permanere di una sorta di promiscuità linguistica.
Per altro, la definizione, sopra citata di “burial” porta a ricordare la successiva definizione: “3.30 – human remains: body of a deceased person, in whole or in parts, regardless of its stage of decomposition; including cremated remains.
Note 1 to entry: The definition does not specifically exclude foetuses or stillborn children
”, definizione che porta ad un ulteriore rinvio, in particolare al § 167, 6 del Rito delle esequie della Sacra Congregazione per il Culto Divino (per la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) obbligatoria dal 2 novembre 2012, per il quale:
La cremazione si ritiene conclusa solo al momento della deposizione dell’urna nel cimitero…”, formulazione che appare non esattamente collimante con alcune indicazioni dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 15 agosto 2016, come al n. 5.
Per altro, questo rinvio consente di osservare come, ancora una volta, nella sua stessa titolazione si parli di “sepoltura dei defunti”, il ché porta anche a considerare, a mero titolo di “notizia”, come in un contenzioso riguardante un sacrario militare, in particolare un cimitero di guerra di caduti germanici, nella titolarità, sulla base di specifico Trattato bi-laterale e coerente col Codice dell’Ordinamento Militare, del Volksbund Deutsche Kriegsgraberfuersorge, fosse stata sollevata, strumentalmente, perfino la questione che non si trattasse di un “cimitero” in quanto vi erano state accolte, abbastanza recentemente (dal 18 luglio 2013 una, dal 11 dicembre 2019 l’altra), nello stato di “resti ossei” o, più correttamente (che se non difettino indicazioni normative che in talune realtà l’hanno utilizzato), anche per evitare fraintendimenti col termine “resti mortali” che ha una propria definizione tecnica: di ossa umane) di militari rinvenuti in due diverse località (T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 gennaio 2023, n. 13).
Torna qui la questione, cui aderiamo, di ricorrere alla formulazione di “spoglie mortali, che appare coerente, se non perfino del tutto sovrapponibile, alla definizione (sopra riportata) n. 3.30 dello standard CEN EN 15017:2019.
Così come torna quanto meno opportuno utilizzare il termine “sepoltura”, debitamente virgolettato, per indicare il collocamento in cimitero di “spoglie mortali”, prescindendo dalla pratica funeraria cui sia fatto ricorso, ed altresì dallo stato del “corpo”, dal momento che in tal modo si superano equivocità che potrebbero portare a fraintendimenti, non di poco conto. Non si tratta di nominalismi, ma di superare i nominalismi.

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Sereno Scolaro

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