Con frequenza si fa riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica, indicati generalmente come D.P.R., senza talvolta considerare come questi costituiscano, per così dire, dei “contenitori” che possono presentare differenti, spesso molte, nature.
In via di massima – oggi – il termine D.P.R. designa atti normativi di rango secondario qualificati quali “Regolamenti”, tuttavia non mancano D.P.R. che hanno natura di meri atti amministrativi (e non normativi), come è, ad esempio, l’atto di convocazione dei comizi elettorali, ma, anche, altri aventi natura di atti para-giurisdizionali, come si ha nel caso degli atti con cui si concludono ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (anche se l’ordinamento giuridico italiano sia improntato al principio della c.d. separazione tra i poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), questa fattispecie è uno dei residui di epoche precedenti, in cui il monarca assommava in sé i tre poteri, con graduazioni diversificate a seconda dei contesti).
Sarà stato notato la precedente puntualizzazione “oggi, tutt’altro che secondaria.
Infatti, che gli atti normativi di rango secondario (Cfr.: Art. 1, n. 2); art. 3; art. 4 Disposizioni sulla legge in generale, spesso abbreviate in Preleggi), cioè i Regolamenti abbiano oggi questa forma trova fonte nella L. 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vigore dal 27 settembre 1988. Con essa – art. 14 – è stata introdotta la forma del “decreto legislativo”, indicabile anche come D. Lgs., per gli atti normativi la cui adozione sia stata delegata dal Parlamento al Governo (organo di esercizio del potere esecutivo), in applicazione dell’art. 76 Cost. e quindi sono norme di rango primario, al pari delle leggi.
Prima dell’entrata in vigore della sopra citata L. 23 agosto 1988, n. 400 questi atti normativi, spesso allora denominati quali “decreti delegati”, erano emanati assumendo la forma del D.P.R.
Ci&pgrave; comporta che per i d.P.R. emanati prima di tale data dovrà sempre farsi cura di verificare se si sia in presenza di un “decreto delegato”, oppure di un “regolamento”, ovverossia se si tratti di norma di rango primario, oppure di norma di rango secondario.
Si pensi, per un momento, all’art. 101, comma 2 Cost., per il quale; “I giudici sono soggetti soltanto alla legge, per cui la norma di rango primario vincola il giudice, mentre la norma di rango secondario pu&pgrave; essere disapplicata, nel caso concreto, dal giudice.
Distinzione che opera non sono in sede di attività giurisdizionale, ma altresì in pressoché ogni altro campo. Va anche tenuto conto che – oggi – i D.Lgs. non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità (Corte dei Conti).
In particolare, sui regolamenti l’art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400 prevede sostanzialmente due livelli (che poi in realtà sono tre, anzi quattro, ma qui trascureremo, per scelta – e pertinenza – questo quarto livello) di “regolamenti”.
Il primo è quello del D.P.R., adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri (Cfr.: artt. 87 e 89 Cost.) e sentito il parere del Consiglio di Stato, per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il secondo, che segue una procedura di formazione abbastanza simile, ma richiedendovi anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Il terzo ha la forma del “decreto ministeriale”, in genere indicato come D.M., che, a differenza degli altri due livelli appena visti, non è adottato con D.P.R., ma direttamente dal Ministro nelle materia che sono di sua competenza o di competenza di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere (tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge), tenendosi presente che i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
I regolamenti del primo livello nonché quelli ministeriali devono recare la denominazione di “regolamento” e sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, l’aspetto di maggiore importanza va riconosciuto alla questione, già affrontata, rispetto alla data di entrata in vigore della L. 23 agosto 1988, n. 400, cioè sul fatto che dopo vi è la distinzione tra “D.Lgs.” e “D.P.R.”, mentre prima entrambe le tipologie normative, tanto di rango primario quanto di rango secondario, ricorrevano alla forma del “D.P.R.”.
Un piccolo cenno storico merita che la forma del “D.Lgs.” era già stata utilizzata, sia con i “decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato” (D.Lgs. C.p.S.), sia, un po’ prima, con i “decreti legislativi luogotenenziali” (D.Lgs.Lgt.), tenendosi conto che si tratta di fasi precedenti all’entrata in vigore della Costituzione.
Visto che dalle diverse tipologie di D.P.R. si è pervenuti a considerare le norme di rango secondario (regolamenti), potrebbe essere interessante approfondire i diversi … regolamenti.