Particolarità quando vi sia disposizione del corpo e dei tessuti a fini di studio, formazione e ricerca scientifica

Forse può essere già nota la L. 10 febbraio 2020, n. 10 “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.” ed il suo Regolamento di attuazione (previsto dall’art. 8 della legge) adottato con D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47 “Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.”, magari anche solo per il fatto che l’art. 10 della legge ha abrogato l’art. 32 del T.U.LL.I.S. (testo unico delle leggi sulla istruzione superiore), R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, cui faceva rinvio l’art. 40 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. regolante la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, all’insegnamento ed alle indagini scientifiche.
Per altro, è del tutto ammissibile che queste fonti (legge e relativo regolamento di attuazione) possano essere del tutto ignote.
Fin dall’inizio la legge definisce il proprio ambito di applicazione, cioè la materia concernente la disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite, non senza precisare che sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 578 e decreti attuativi, così come che, in tali casi, il corpo del defunto, dopo il decesso e la dichiarazione di morte, debba restare all’obitorio almeno per 24 ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
La materia potrebbe indurre a considerare queste situazioni come in qualche modo connesse con la L. 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.”, cosa che consente di richiamare il fatto che l’art. 10 del sopra citato Regolamento di attuazione (D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47) precisa come siano escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui a tale legge precisando che queste sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorità temporale rispetto a quelle discendenti dall’atto di disposizione di cui alla L. 10 febbraio 2020, n. 10, definendo una linea di frattura, e di priorità.
Non affronteremo qui le modalità attraverso cui le persone possano dichiarare di disporre del proprio corpo e tessuti (se non per ricordare un rinvio alle disposizioni in materia di D.A.T.), i relativi flussi, la strutturazione in centro di riferimento, ecc., e neppure le cause di esclusione da questo utilizzo (art. 3 Regolamento attuativo), quanto approfondire due “fasi”, una Fase iniziale ed una Fase finale, tra le quali si colloca l’utilizzo del corpo e dei tessuti ai fini della legge.
Fase iniziale: Avvio dei procedimenti correlati a seguito del decesso.
L’art. 4 Regolamento attuativo, D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47, dispone che il medico che accerta la morte (art. 1, comma 3 legge), individui il centro di riferimento competente per territorio, ovvero quello più prossimo al luogo dove è avvenuto il decesso, attraverso l’elenco pubblicato sul sito del Ministero della salute (qualora questo centro di riferimento non sia in grado di accogliere il corpo per motivi contingenti connessi all’organizzazione della sia attività, il medico procede all’individuazione di altro centro di riferimento con criteri di prossimità) e comunichi la notizia della morte del disponente al centro di riferimento individuato.
Tralasciando gli altri elementi di procedimento che coinvolgono i vari soggetti, inclusa l’ASL del luogo di decesso, che deve inviare al comune dove essa abbia la propria sede copia dell’autorizzazione alla destinazione del corpo e richiede il rilascio dell’autorizzazione al trasporto del corpo al centro di riferimento destinatario, con contestuale comunicazione all’Ufficiale dello stato civile, ai fini di competenza.
Prima di proseguire merita di osservarsi come: (a) il medico che accerta la morte non sia chiamato a pre-verificare (d’ufficio, per così dire) se la persona defunta risulti inserita nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, ma venga attivato da persona a ciò incaricata (il c.d. fiduciario); (b) che (b.1) il luogo di decesso, (b.2) il luogo di residenza della persona deceduta, (b.3) il luogo in cui abbia sede l’ASL del luogo di decesso ben potrebbero essere differenti, fermo che le competenze dell’Ufficiale dello stato civile si incardinano con riferimento al luogo di decesso.
Per l’art. 5, coma 1 Regolamento di attuazione l’Ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione di cui sopra differisce gli adempimenti di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. (e, in relazione al comma 3 di questo, anche quelli, per quanto di competenza dell’Ufficiale dello stato civile, previsti dall’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130), cui provvederà al termine dell’utilizzo del corpo o dei suoi organi o tessuti.
Differire significa non eseguirli subito, negli ordinari termini di ogni decesso, ma rinviarli ad un momento futuro che potrebbe essere anche di un anno dalla consegna del corpo al centro di riferimento (art. 6, comma 1 legge), termine che porta alla fase successiva, tra le due così enucleate.
Fase finale: anche se qui si sia utilizzata questa espressione, si potrebbe obiettare come non sempre si tratta di una fase finale, termine cui si ricorre per comprendere una pluralità di sotto-fasi.
L’art. 6 legge regola la c.d. restituzione del corpo del defunto da farsi (ovvio …) in condizioni dignitose.
Il comma 2 esplicita come gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione (per inciso, non sembra esservi cenno alla pratica funeraria dell’inumazione, cosa che appare come un mero lapsus calami, in relazione all’art. 4, comma 8, secondo periodo del Regolamento attuativo), nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
Le previsioni dell’art. 6 legge sono, per certi versi, reiterate con l’art. 4, comma 8, primo periodo Regolamento attuativo, comma che prosegue con altri periodi considerando anche l’ipotesi che la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, questo provvede alla sepoltura (richiamando il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 2854 e s.m.) o alla cremazione ed, in entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove è avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo.
Se in precedenza era l’Ufficiale dello stato civile a “differire” gli adempimenti di propria competenza alla fine del periodo di utilizzo, qui è il comune (di decesso) ad autorizzare il trasporto a destinazione, dato che le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non costituiscono funzioni afferenti a quello proprie del servizio dello stato civile, quanto alle funzioni amministrative proprie dei comuni (art. 13 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e non art. 14 di questo ultimo).
Merita di segnalarsi come l’art. 5 Regolamento di attuazione presenti (nei commi 3 e 4) alcune particolarità, non solo prevedendo che, accanto alla restituzione del corpo una volta ultimato l’utilizzo, vi possa essere (con una strana o disgiuntiva) un mancato accoglimento, dove la stranezza è individuabile nel fatto che l’accoglimento si colloca in fase antecedente al trasporto, prevedendo che la richiesta di restituzione sia avanzata dai congiunti (sic!) all’Ufficiale dello stato civile (non al centro di riferimento ….) del comune di decesso; altrettanto nel caso di non richiesta di restituzione del corpo, il centro di riferimento procede nello stesso senso, indipendentemente dalla richiesta della famiglia.

Written by:

Sereno Scolaro

493 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.