Parlare di tumulazione aerata …

Premessa introduttiva
La storia di Trieste, dopo la 2^ guerra mondiale, è stata interessata a diverse vicende comprendenti, anche la creazione del Territorio Libero di Trieste, articolato nelle Zona A e Zona B, con la presenza di un Governo Militare Alleato nella prima e del governo jugoslavo nella seconda.
Il Governo Militare Alleato (Zona A) ha cessato nel 1954. Uno degli effetti del Governo Militare Alleato era stato quello di far ricorso a particolari modalità di sepoltura, per dare una risposta alla situazione locale, dove il terreno vegetale non aveva adeguato spessore e giaceva sul sottostante suolo carsico.
O, almeno, questa è stata la motivazione, fondata o meno che sia stata, addotta per giustificare la presenza di queste particolari modalità di sepoltura, dato che questa, in sostanza una tumulazione che – peraltro – non rispettava le disposizioni dell’art. 55, comma 3, ultimo periodo R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (norma allora di riferimento), che prevedeva: “”” In quest’ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.”””.
Si noterà come questa disposizione sia tutt’oggi presente nell’art. 76, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. In altre parole, era stata adottata quella che oggi conosciamo come “tumulazione aerata”.
Per sanare questa situazione, era stato avviato un approfondimento “scientifico”, una sperimentazione in cui sono stati partner, oltre al comune e all’azienda da questi partecipata ed affidataria in house del servizio cimiteriale, il Ministero della sanità, il Consiglio superiore di sanità, l’ASL locale, l’Università di Trieste (Facoltà di medicina e Facoltà di ingegneria, indirizzo ingegneria sanitaria) e collateralmente esperti di fama europea, prevedendo la tumulazione di “corpi” (dato il carattere sperimentale sono stati utilizzate carcasse di animali aventi caratteristiche dimensionali sostanzialmente paragonabili a quelle dei cadaveri), prevedendo estumulazioni cadenzate su alcune frequenze semestrali, per verificare il grado di trasformazione, in relazione alle diverse e diversificate modalità di realizzazione dei loculi impiegati per la sperimentazione.

Perché questa premessa?
La premessa trova la sua motivazione nel fatto che, volendo, vi è già una qualche documentazione e con carattere scientifico, e a disposizione del Ministero della salute, circa quelli che possono essere gli effetti del ricorso alla tumulazione aerata.
Sta di fatto, che questa modalità, oltretutto ampiamente utilizzata in altri Stati europei (in particolare in Spagna e nel midi della Francia), non è stata adottata in Italia, anche per il fatto che avrebbe richiesto modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che, ad un certo punto, sono divenute meno proponibili.
Per altro, su questa strada si sono mosse alcune regioni, una volta intervenuta la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Le resistenze all’introduzione della tumulazione aerata
Dopo che per molto tempo, il Governo non aveva ritenuto di intervenire, ai sensi dell’art. 127 Cost., ad impugnare leggi regionali di settore, negli ultimi anni è divenuto più “attivo”.
Uno degli argomenti, con cui tale facoltà è stata maggiormente utilizzata, è stata proprio quella che ruotava attorno alla pratica della tumulazione aerata, ricorrendo all’argomentazione per cui questa non solo non è prevista, ma anzi vietata, proprio dal già citato art. 76, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, n. 285 e s.m., argomentazione che, per inciso, è stata utilizzata anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza n. 180 del 30 luglio 2020.
Volutamente, non si entra nel merito di questi assunti, di queste argomentazioni, anche se questa posizione appare pre-giudiziale.

Perché sostenere la tumulazione aerata?
La tumulazione aerata, a differenza della tumulazione “tradizionale”, ormai definibile come “tumulazione stagna”, si avvale di modalità costruttive dei loculi (che possono essere realizzate sia in sede di nuove costruzioni, ma altresì attraverso interventi di ristrutturazioni di costruzioni pregresse) che consentono (si vorrebbe dire: favoriscono) un normale svolgimento dei processi trasformativi cadaverici, portando alla conseguenza di non avere quegli effetti conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione (si noterà la citazione dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).
All’inizio del periodo era stato evidenziato: “… a differenza della tumulazione …” per il fatto che la tumulazione stagna tende a a rallentare di molto i normali processi trasformativi cadaverici, quando non li impedisca del tutto, con la conseguenza di richiedere durate molto lunghe, ma anche di generare problematiche gestionali alla scadenza della concessione, come traspare implicitamente (come se fosse la regola) dell’art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., disposizioni in cui l’eccezione è considerata al comma 5, finale.

Non si tratta di una differenza di poco conto

Poter contare su una modalità di tumulazione che non solo consente, ma favorisce i normali processi trasformativi cadaverici, permette (permetterebbe), specie nelle realtà in cui la tumulazione è maggiormente richiesta, di dare una risposta alle sue richieste, ma – soprattutto, in via più generale – consente una riduzione delle durate delle concessioni cimiteriali per queste tipologie di sepolcri e, ciò, senza che si abbiano le problematiche sopra citate date dalla presenza di fenomeni trasformativi cadaverici conservativi, che importano una ulteriore attività nel contesto delle gestioni cimiteriali.
È ben vero che queste ulteriori attività sono sempre – piaccia o non piaccia agli aventi causa – a titolo del tutto oneroso, ma questa onerosità, anche quando strutturata in modo adeguato alla piena copertura dei costi e altri altri parametri da osservare ex art. 117 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., non è coerente con i principi di efficienza, efficacia, economicità che dovrebbero essere assunti a fondamento dell’attività gestionale dei cimiteri.

Ciò comporterebbe anche il beneficio di una maggiore rotazione dei posti feretro (oltretutto, utilizzando una durata già “cimiterialmente” praticata, come il turno ordinario delle inumazioni, cosa che induce ad una linea di continuità rituale), consentendo di contrastare quelle conseguenze, in larga parte imputabili proprio alla tumulazione stagna, dei cimiteri ad accumulo, che producono istanze per sempre maggiori ampliamenti, con investimenti di vario ordine “spreco di territorio”.
Per questo, ci risultano poco comprensibili le resistenze in proposito, le quali, tra l’altro, sembrano sottrarsi dal considerare plurimi aspetti di gestione cimiteriale (magari da parte di soggetti che ne sono estranei) e rispondono a concezioni, che sembrerebbero richiamare alla memoria assunti sostenuti nel corso del Congresso d’igiene di Bruxelles del 1852!
Dal 1852 le conoscenze scientifiche hanno visto alcune evoluzioni.

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Sereno Scolaro

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