Come noto, l’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che, una volta assicurata una disponibilità di sepolture a sistema di inumazione, debitamente dimensionata secondo i criteri dell’art. 58, il comune possa (se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale, ai sensi del successivo art. 91) concedere a (1) privati, od a (2) enti l’uso di aree (I) per la costruzione, da parte del concessionario, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, oppure, in luogo di questo fine, (II) per l’impianto di campi a inumazione … purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Il successivo art. 93, comma 1 prevede che il diritto d’uso, di quelle [aree] concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. Fino a qui, nulla di nuovo.
Non si entra ora nella ricerca di individuazione o definizione del significato, in questo contesto, della parola “enti”, se non altro per il fatto che vi rientrano numerose fattispecie, circoscrivendo l’approfondimento a una specifica realtà che è variamente presente, in particolare in determinate aree del territorio, che ha avuto origine in un particolare impianto normativo, anche pre-Unitario, anche ultra-bicentenario.
Il riferimento è alla presenza, specie in dati contesti territoriali, di strutture che potremmo ben definire come “associative”, frequentemente di matrice canonica (non mancano, specie altrove, altre situazioni abbastanza consimili, ma per ragioni di specializzazione si rimane in quelle riconducibili a norme canoniche, dato che il Codex Iuris Canonici prevede, per l’appunto, le denominate “associazioni di fedeli”, distinguendole, nell’ambito del diritto canonico, tra quelle “riconosciute” e quelle “non riconosciute” (distinzione quest’ultima presente anche nel diritto civile, fermo che si tratta di “riconoscimenti” (o meno) che hanno altra portata e occorre, altresì, evitare fraintendimenti con il concetto di “riconoscimento agli effetti civili”, questo ultimo pre-condizione sostanziale perché possa instaurarsi, o mantenersi, un qualsiasi rapporto giuridico di concessione cimiteriale).
Si tratta di quelle che sono frequentemente denominate come “confraternite”, “congreghe” o con altri termini localmente in uso.
Questo porta ad escludere dal presente esame gli “enti” che non rispondano a questo carattere “associativo”. Il carattere associativo porta ad individuare che il diritto d’uso sia riservato alle persone che abbiano aderito alla confraternita (comunque denominata o denominabile), adesione che diventa una delle principali motivazioni per acquisire il diritto di sepolcro, anche se, frequentemente, l’adesione comporta la partecipazione a momenti collettivi e identitari in determinate occasioni di celebrazioni corali, coinvolgenti spesso l’intera popolazione del luogo.
Ovviamente, se perché venga a sorgere il diritto di sepolcro da parte degli aderenti occorre l’adesione (non sembri un pleonasma), non può prescindersi dal fatto che l’adesione sia antecedente al momento di fruizione del diritto di sepolcro, in altre parole, antecedente al decesso.
Non si ignora come vi siano confraternite che pratichino (con quale fondamento?) anche “percorsi” di adesione post mortem, cosa che lascia nettamente perplessi per il fatto che, in tale evenienza, l’adesione non è una scelta fatta dalla persona, ma da altri, generalmente dai familiari.
Per mera curiosità terminologica, si può osservare come nella lingua italiana non vi sia una parola per qualificare le “confraternite” il cui ordinamento preveda l’adesione unicamente da parte di donne, a differenza di altre lingue in cui questo termine sussiste (es.: in inglese: sorority), mentre l’appartenenza di genere è ben presente nelle parole: “consorelle” e/o “confratelli”, anche quando la parola “confraternita” richiami solo i secondi.
Ora se vi è rapporto stretto tra diritto d’uso (o, diritto di sepolcro) e adesione alla confraternita, sulla base dell’ordinamento di questa, ciò comporta che si sia un rapporto specifico tra persona aderente ed “ente”, regolato dall’ordinamento di questo (con ciò richiamando proprio quanto in materia preveda il sopra citato art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Però questo rapporto di adesione non è sufficiente, se preso isolatamente, ma deve concorrere, ed esserne preceduto, dal fatto che la confraternita abbia stipulato regolare atto di concessione con il comune relativamente al diritto d’uso dell’area cimiteriale, senza il quale rimane infruibile l’esercizio del diritto di sepolcro. O, in altre parole, se non vi sia il sepolcro come questo può essere fruito?
Ne consegue che debbano considerarsi due “rapporti”:
[A] il “rapporto” giuridico che viene a sorgere, a seguito della stipula del regolare atto di concessione, tra il comune e l’”ente” (confraternita) da un lato e
[B] il “rapporto” associativo intercorrente, a seguito dell’adesione, tra la persona e la confraternita (“ente”) cui abbia inteso aderire.
Non sempre questi due “rapporti” sono del tutto percepiti nella loro differenza. Per rendere maggiormente chiaro la differenza tra i “rapporti” [A] e [B] pare sufficiente prendere in considerazione il fattore “tempo”.
Per il primo ([A]) si può considerare la durata della concessione che non può essere superiore a 99 anni (o, per concessioni sorte fino al 9 febbraio 1976, questo termine di durata della concessione potrebbe anche esserne superiore o, perfino, in perpetuo).
Per il secondo ([B]) questo fattore è dato dal periodo per il quale il feretro può permanere nel sepolcro, “tempo” in genere determinato in modo indipendente dalla durata della concessione, in molti casi anche per una durata ben inferiore a quella che potrebbe stimarsi utile per il completamento dei processi trasformativi cadaverici, cioè perché si possa avere il rinvenimento della condizione di completa mineralizzazione considerata dall’art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Per altro il richiamo a quest’ultima disposizione porta con sé anche la ricerca di un qualche collegamento (se vi sia …) col comma 1 dello stesso art. 86, per il quale l’estumulazione, di regola, si effettua alla … scadenza della concessione.
Nella fattispecie, la scadenza della concessione ha rilievo rispetto al “rapporto” [A], ma non al “rapporto” [B] il quale è regolato dall’ordinamento dell’”ente” (confraternita), al punto che l’”ente” può provvedere all’estumulazione una volta decorso il tempo che esso stesso ha stabilito quale durata della fruizione, al punto che anche le relazioni con i familiari della persona defunta rimangono totalmente estranee al “rapporto” [A] e, per questo, lasciano altrettanto estraneo il comune.
A titolo di esempio, vi sono situazioni in cui il “rapporto” [B] prevede che una permanenza del feretro per una durata di (poniamo) 10 anni, decorsi i quali l’”ente” (confraternita) provvede all’estumulazione, con la conseguenza che il feretro viene ri-collocato in inumazione e senza fruire del “dimezzamento” dei termini di questa inumazione (art. 86, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., senza possibilità di applicare il comma 3), mettendo i familiari della persona defunta nella condizione di dover assumere gli oneri dell’estumulazione, del collocamento in inumazione (a tariffa intera) e dell’esecuzione delle operazioni cimiteriali prescritte dall’art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), ma – altresì – anche senza che l’”ente” (confraternita) sia tenuto a dare una qualche comunicazione, più o meno preventiva, ai familiari della decorrenza del termine di fruizione.
Salvo ciò non sia previsto dall’ordinamento dell’”ente” o se lo stesso “ente” non ritenga di provvedervi per propria scelta, magari solo in termini di cortesia e di bon ton o di fidelizzazione dei propri aderenti.
L’analisi delle differenze tra i due “rapporti” potrebbe anche proseguire, ad esempio ipotizzando, per quanto astrattamente, una situazione con conflitto tra familiari ed “ente”, le cui eventuali possibili soluzioni vanno ricercate all’interno dell’ordinamento dell’”ente”, ma rispetto a cui il comune rimane sempre e comunque del tutto estraneo.