In altre regioni (a partire dalla regione Veneto, cui si sono ispirate altre, anche se prima l’art. 37, comma 2 reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6 avesse usato il termine “sanificazione” …) sono state introdotte (con legge, e non con norme regolamentari e, quindi, con un aggravamento del rango normativo) alle indicazioni: l’art. 24, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. prevede infatti: “Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi”, con una formula che richiama quella dell’art. 21, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., differenziandosi sull’uso di un termine (disinfezione/sanificazione).
A proposito merita ricordarsi la D.G.R. 17 giugno 2014, n. 982 nel cui Allegato A, al punto “Requisiti dei mezzi di trasporto funebri” si legge:
“ … [I] (omissis) [II] I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
[III] (omissis) [IV] Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.
[V] Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle presenti disposizioni.”
Ora il termine sanificazione è stato largamente utilizzato in vari atti e documenti in occasione della pandemia da Covid-19, quanto meno con maggiore frequenza rispetto al passato.
Con il D.M. (Industria, Commercio, Artigianato) 7 luglio 1997, n. 274 sono state date alcune definizioni, ai fini della L. 25 gennaio 1994, n. 82, sulle attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione che vengono così definite:
a) sono attività di pulizia …. (omissis);
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione (omissis);
d) sono attività di derattizzazione (omissis);
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.”
Nell’Appendice all’Allegato alle “«Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico», adottata (anche in applicazione dell’art. 3 D.L. 24 marzo 2022, n. 24) con l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, si legge:
“Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:
= l’art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’industria e del commercio definisce sanificazione «quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore»;
= si definisce igienizzazione, equivalente di detersione, la rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica.
Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento.
La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti;
= si definisce disinfezione l’attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (room disinfection) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc.
Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale.
Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) efficaci nei confronti dei diversi microrganismi.”.
Ora, da quanto precede, parrebbe sufficientemente chiaro come i due termini (disinfezione, sanificazione) siano tutt’altro che sinonimi.
Infine, va tenuto presente che laddove singole regioni siano intervenute in questi ambiti le relative diverse indicazioni non hanno, né possono avere, effetti se non nel singolo ambito regionale, non potendo le norme (o atti neppure normativi) regionali trovare applicazione al di fuori del singolo territorio regionale.
La cosa è meno peregrina di quanto non possa, a prima vista ed ad un osservatore superficiale, apparire solo se si consideri come i mezzi per il trasporto funebre devono essere provvisti, recandolo a bordo, dell’”apposito registro” di cui all’art. 20, comma 3n d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (o sue declinazioni regionali).