Mezzi funebri: disinfezione o sanificazione? – 1/2

L’art. 21, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede:
Esse [le rimesse di mezzi funebri] debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi”, previsione che si collega direttamente, discendendone, all’immediatamente precedente art. 20 in cui (al comma 1) è già presente un pari riferimento (… disinfettabile …).
A ciò va aggiunta la previsione dei commi 2 e 3 per cui si prevede che i mezzi possano essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione, nonché che un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
Si tratta di previsioni che erano state considerate da un documento elaborato da un “Gruppo di lavoro costituito con D. M. (Salute) del 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie”, documento finale approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 9 febbraio 2006, non più adeguate e, sulla base di questa valutazione, lo stesso documento auspicava conseguenti modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (riguardanti plurime disposizione di questo).
L’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni costituiva un indirizzo rivolto, per quanto di rispettiva competenza, allo Stato e alle Regioni (entrambi trattandosi di materia di legislazione concorrente), al fine dell’adozione di norme alternative (e sostitutive) di quelle ritenute non più adeguate, cosa che non si è avuta da parte dello Stato, mentre alcune regioni si sono, in qualche modo, mosse sulla linea delle indicazioni del sopra ricordato documento.
Ancor prima di questo documento, anzi prima ancora che il “Gruppo di lavoro” fosse costituito, la regione Piemonte ebbe ad adottare la D.G.R. 5 agosto 2002, n. 115-6947, pubblicata il 12 settembre 2002, in cui si poteva leggere:
“… … – in applicazione ed a completamento delle indicazioni già impartite con nota regionale prot. n. 3560/27 del 18.03.1998 e successive integrazioni, si ritiene opportuno che le ASL sospendano temporaneamente a far data dal 1 ottobre 2002: * (omissis); * le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90; * (omissis); …”: ora, ipotizzare una “sospensione temporanea” di attività previste da norme regolamentari lascia decisamente perplessi, fino al punto da prospettare fattispecie di ordine penalistico.
La regione Umbria ha “recepito” il sopra richiamato Documento della Conferenza Stato Regioni del 9 febbraio 2006 con D.G.R. 22 febbraio 2006, n. 296 (se ne evidenzia la tempestività, anche se non con norma regolamentare, bensì con atto amministrativo).
Nel medesimo contesto, la regione Lazio ha adottato la D.G.R. 25 settembre 2007, n. 737 in cui, tra l’altro, si legge:
“…. di disporre la sospensione a partire dalla data di pubblicazione del presente atto ….. 2. delle attività di verifica delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 285/1990 …”).
È già accaduto che un operatore avente sede in Lazio sia stato sanzionato in altra regione, neppure confinante, per il fatto di essere sprovvisto del registro a bordo del mezzo, anche se questa carenza non gli era imputabile, ma derivava dalla citata D.G.R.

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Sereno Scolaro

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