Mescolare o sovrapporre “stato civile” e “polizia mortuaria” può portare fuori strada

Si confessa che quando, in occasione della lettura della pronuncia del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 8 marzo 2021, n. 1526, si è letto un periodo in cui si afferma: “… che le funzioni di autorizzazione alla sepoltura, all’esumazione, all’estumulazione e alla tumulazione nelle cappelle private – di cui agli articoli 6, 83, 88 e 102 del D.P.R. n. 285 del 1990 – siano “attribuite al Sindaco nelle vesti di ufficiale di stato civile e non in veste di autorità comunale” (e per questo non sono delegabili), si è rimasti del tutto perplessi.
I motivi di una tale perplessità consistevano nel fatto che l’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. (di seguito abbreviabile in: R.S.C.) prevede effettivamente che spetti all’Ufficiale dello stato civile il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione (commi 1 e 2), oppure, se questa sia richiesta, il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione (comma 3), richiamando l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (aggiungendovi, in quanto successive le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b) L. 30 marzo 2001, n. 130).
In questo contesto, l’art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. richiama l’art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, antecedente (abrogato dal 30 marzo 2001 dal R.S.C., fatte salve, transitoriamente, le disposizioni richiamate all’art. 109, comma 2 R.S.C.) al testé citato art.74 R.S.C.
Tutt’altre considerazioni andrebbero fatte attorno alle autorizzazioni di cui agli artt. 83, 88 e 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (che, secondo tale pronuncia, attengono alle autorizzazioni all’esumazione, all’estumulazione e alla tumulazione nelle cappelle private), per cui appare quanto meno discutibile l’assunto sostenuto.

Dovrebbe, semmai, affrontarsi, per queste ultime, altra questione, non certo secondaria, cioè se l’attribuzione di competenze in capo al sindaco (secondo la lettera del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) siano effettivamente riferibili a tale figura, anche dopo l’entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 (anche se tale legge sia antecedente alla norma regolamentare qui di riferimento, non si può non tenere conto l’ipotesi che il processo di formazione della norma regolamentare non abbia tenuto conto dell’evoluzione avutasi nelle norme di legge, di rango primario), oggi abrogata e sostituita (confluita?) nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (di seguito abbreviabile in: T.U.E.L.), disposizioni che individuano abbastanza strettamente (Cfr.: art. 107, comma 4 T.U.E.L.) il principio della separazione delle funzioni, e, operativamente, dovendosi fare rinvio all’art. 107, comma 3 T.U.E.L., quando non si tratti di funzioni spettanti al Sindaco quale Ufficiale del governo, cioè quando si tratti di funzioni amministrative proprie dei comuni, nel contesto dell’art. 13 T.U.E.L.

Aggiungiamo altresì (per l’affermazione secondo cui sarebbero: “e per questo non sono delegabili …) che il RSC prevede, espressamente (art. 2), l’istituto della delega di funzioni, oltretutto, “invertendo” l’impianto “storico” un tempo presente nel R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nel senso di limitare la delegabilità a funzionari onorari (art. 1, ultimo periodo R.S.C.).

Per altro, la sopra citata pronuncia argomenta le proprie affermazioni, richiamando una precedente pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6200), la quale era stata investita della questione, unitamente ad altre, e dove la questione di una “delegabilità” non si poneva nei termini sin qui considerati, quanto su ben altro.
Infatti, la controversia portata all’attenzione del Consiglio di Stato (e, prima, del TAR) riguardava un contenzioso relativo ad una situazione di separazione societaria del ramo d’azienda preposto alla attività di onoranze funebri e, per maggiore specificità, le attribuzioni che il comune aveva conferito ad una propria società partecipata in house, la quale aveva costituito una separata società avente ad oggetto sociale distinto da quello della società partecipata in house (chiamiamola: “società madre”).
Qui la questione della “delega” era, quindi, quella di definire quanto il comune potesse attribuire alla società affidataria del servizio (la questione potrebbe porsi anche se, in luogo di una società, si trattasse di un affidamento del servizio cimiteriale effettuato previa gara ad evidenza pubblica, magari anche con la c.d. “gara a doppio oggetto”).

Appare chiaro come, in questa seconda ipotesi, gli “scenari” proprio non siano quelli se le autorizzazioni di cui agli artt. 83 o 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. siano attribuite al Sindaco nelle vesti di ufficiale di stato civile e non in veste di autorità comunale, affermazione già di per sé discutibile, quanto di ben altro aspetto, che evidentemente il TAR Campania non ha considerato (magari attenendosi ad una qualche massima, sintetica).
Verrebbe da considerare che anche il Consiglio di Stato abbia voluto affrontare alcune tematiche, probabilmente indottovi dal petitum di parte ricorrente, in modo anche un po’ grossolano (una scorciatoia non meditata?), ma per ovviare a motivazioni che avrebbero portato ad un qualche giudizio di valore sul petitum stesso.

Written by:

Sereno Scolaro

488 Posts

View All Posts
Follow Me :

2 thoughts on “Mescolare o sovrapporre “stato civile” e “polizia mortuaria” può portare fuori strada

  1. Sarebbe importante, ed utile, indicare la regione, poiché alcune regioni prevedono modalità per il conferimento al cimitero delle urne cinerarie, precedentemente oggetto di affidamento au familiari.
    Per altro, l’indicazione sul ritorno alla “nazione di origine” sembra lasciare intendere che la persona affidataria non avesse la cittadinanza italiana, né nulla è indicato sulla cittadinanza della persona defunta le cui ceneri, contenute in urna, sono state oggetto dell’affidamento. Infatti, dato che questo istituto attiene ai diritti della persona, le relativi condizioni normative e modalità sono regolate dalla legge nazionale di appartenenza (art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218). Per l’applicazione della legge nazionale, dovrebeb conoscersi in primo luogo la cittadinanza della persobna defunta.
    Infine, poiché nulla si dice neppure sullo stato attuale in cui si trovi l’urna (es.: abbandonata in un’abitazione “vuota”, presente in un’abitazione abitata da altre persone, ecc.) e non potendosui anmmettere che un’urna rimanga “abbandonata” fuiori dal cimitero, potrebbe individuarsi la possibilità di disporre per il suo trasferimento al cimitero dell’area pertinente, con oneri a carico dell’affidatario (altra criticità), salvo non vi siano persone che, a titolo di liberalità non provvedano, trasferimento che richiede comunque provvedimento di autorizzazione al trasporto.

  2. Affidatario del urna lascia l urna nella casa dichiarata per la conservazione e torna nella sua nazione di origine. I familiari vorrebero portare lurna nel cimitero locale.
    Come si procede?
    Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.