Manifestazione di volontà alla cremazione: casi anomali di testamenti olografi – 2/2

Il fatto che una norma regionale preveda questa consegna (sia in termini di facoltà o di prescrizione) di un tale atto (o, meglio, di un atto avente tale contenuto) poco importa, ma comunque determina che il soggetto del comune incaricato a queste finalità, venga a trovarsi, avvenendo il decesso (e correlata apertura della successione; art. 456 C.C. [3]), nella condizione di essere tenuto a provvedere all’incombenza di cui al predetto art. 620, comma 1 C.C., obbligazione che, sinceramente, appare impropria per la figura che, sulla base del regolamento comunale di cui all’art. 48, comma 3 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., sia qualificata, o qualificabile, come funzionario incaricato.
A ciò andrebbe aggiunta la questione della scelta del notaio cui richiedere la pubblicazione di tale atto dal momento che sul territorio (intendendolo come distretto notarile) opera una pluralità di notai e non vi sono ragioni che a priori indichino il notaio cui adire.
Accanto a questo aspetto, si pone anche la questione dell’onere relativo, per cui, trattandosi di un adempimento posto dalla legge regionale de qua in capo da una figura incardinata nell’organizzazione del comune, questo viene a gravare sul bilancio del comune, cosicché, se non sia stato assunto previo impegno di spesa (artt. 191 e ss. citato T.U.E.L.), si avrebbe la condizione per dovere procedere al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, con deliberazione consiliare (art. 194, comma 1,lett. e) citato T.U.E.L.).
Operativamente può risultare abbastanza poco probabile la preventiva assunzione dell’impegno di spesa, e procedure a ciò predisposte, per il fatto che, sorgendo l’obbligo adempimentale, con la morte della persona mancherebbero i presupposti, salvo non prevedere un qualche impegno di spesa generico, da utilizzare nell’eventualità (astratta) che si verifichi il decesso di persona che si sia avvalsa di questa disposizione, anche senza individuazione nominativa della persona.
Qui si apre anche l’ulteriore considerazione, quella che ha riguardo all’indeterminatezza non solo del momento, ma anche del luogo di decesso.
Trascuriamo, per un momento (e volutamente) il caso della persona che, avvalendosi di tale disposizione, venga a trasferire la propria residenza in altro comune, magari in altra regione (e, in tal caso, magari anche in regione che non prevede un siffatto istituto), per considerare unicamente il caso che il luogo di morte avvenga in comune differente da quello di residenza, e utilizzo del registro per la cremazione, situazione spesso frequente, in cui si pone la questione del momento in cui il comune in cui è tenuto tale registro venga a conoscenza del decesso, dato che i termini (normali) per autorizzare la cremazione di cadavere sono normalmente ben più ristretti rispetto a quelli operativamente da considerare per la messa a conoscenza (spesso, del tutto anche informalmente) dell’evento che determina l’esigenza di provvedere agli obblighi di cui all’art. 620, comma 1 C.C. la cui esecuzione (e compimento) costituiscono condizione per l’esecuzione di una volontà alla cremazione espressa ricorrendo a queste disposizioni.


[3] – Codice civile – Art. 456 (Apertura della successione) La successione al momento della morte, e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

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