Manifestazione di volontà alla cremazione: casi anomali di testamenti olografi – 1/2

Non mancano norme regionali che, introducendo con ampio ricorso alle fantasie, hanno introdotto specifici “registri” (a volte per la cremazione, altre volte della cremazione) in cui, tra le altre previsioni, si può leggere, più o meno, qualcosa del tenore: “… il richiedente consegna, oppure: può consegnare, al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato …”, spesso aggiungendovi: “… a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
Testi di questa natura sono presenti, in ordine alfabetico, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Veneto. L’espresso richiamo all’art. 602 C.C. porta a doverlo richiamare, quanto meno in Nota [1], dal momento che senza tenere conto del relativo testo non si ha sufficiente chiarezza della sua portata.
La questione dell’osservanza delle forme previste dall’art. 602 C.C. fa emergere un’incongruenza con la, in genere successiva, previsione della predisposizione di un “modello”, cosa che può essere risolta immaginando che il “modello” non sia un supporto da compilare, ma, unicamente, una mera “traccia di testo” dal momento che il primo requisito di forma è proprio che l’atto sia (aggiungiamo: integralmente) … scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
Accanto ai requisiti di forma (per altro, non secondari) occorre tenere presente anche gli aspetti, di procedimento, affinché il testamento olografo abbia esecuzione, cosa che porta necessariamente a richiamare l’art. 620, comma 5 C.C. [2], procedimento che si avvia con la richiesta della pubblicazione (art. 320, comma 1 C.C.), cosa che comporta che chi sia in possesso (quale significato ha il termine “possesso” in questo contesto?) debba presentare questo atto ad un notaio per quanto di competenza di tale Pubblico Ufficiale.


[1] – Codice civile – Art. 602. (Testamento olografo)
[I] Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
[II] La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
[III] Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
[IV] La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
[2] – Codice civile – Art. 620. (Pubblicazione del testamento olografo)
[I] Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
[II] Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
[III] Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
[IV] Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
[V] Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
[VI] Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

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