Legge sulla cremazione: modifiche introdotte e modifiche subite

Alcune premesse
Allorquando si considera la L. 30 marzo 2001, n. 130, una delle innovazioni di maggiore pregio è quella di avere dato legittimazione all’istituto della dispersione delle ceneri, nonché di avere ammesso la possibilità di affidamento ai familiari dell’urna cineraria, ma vi sono state anche altre disposizioni, così come non può trascurarsi che alcune delle disposizioni della stessa legge siano state oggetto di implicita abrogazione.
Di seguito affronteremo alcuni di questi aspetti, anche senza pretese di essere del tutto esaustivi.

La dispersione delle ceneri
Prima della legge, molte persone che vedevano nella pratica funeraria della cremazione quella elettiva, o solo proferibile, integravano questa opzione col desiderio della dispersione delle ceneri, non sempre e non necessariamente come una sorta di pulsione di annichilimento, ma come una pratica che rispondeva ad altri valori.
Si ricorda come, una quarantina d’anni addietro, una persona appassionata di montagna avesse richiesto se fosse possibile disperdere le ceneri tra le montagne, come un modo di rimanere presente in un ambiente naturale, vissuto e sentito proprio.

La legittimazione alla dispersione delle ceneri non ha sempre consentito di cogliere un aspetto, apparentemente marginale, cioè il fatto che, con molto coraggio all’epoca, vi era già un istituto normativo in cui si parlava di questo, seppure in modo limitato e residuale.
Il riferimento è all’art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per il quale il cinerario comune è destinato alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri per le quali (a) sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione, oppure (b) i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
E’ stato detto “con molto coraggio”, poiché, nel 1990, la dispersione delle ceneri, in qualsiasi forma avvenisse, costituiva reato, ma è stato evidentemente colto un orientamento in qualche modo presente.

Ma è stata poi una scelta così coraggiosa, o, altrimenti, con quale fondamento, argomentazione, motivazione è stata possibile, ammissibile questa formulazione, che non ha fatto sollevare critiche?
Il motivo va individuato in quella “conservazione” … “e collettiva”, dove il “collettiva” richiama altro istituto, storicamente consolidato (e che ne mutua la denominazione: l’ossario comune), dove si esprime una conservazione indistinta, promiscua (se sia ammesso: alla rinfusa), cioè obliterando i caratteri dell’individualità, e della individuabilità, delle sepolture.
Del resto il lutto è assimilabile ad un’onda oscillante, che si smorza nel tempo, fino ad approssimarsi a zero.
In fondo, il culto dei morti, in numerose culture (se non in tutte), presenta la caratteristica di considerare 2 “festività” (nelle nostre realtà, i giorni del 1° e del 2 novembre; in estremo oriente del 4 aprile (es.: Qingming in Cina, ma è altrettanto in Giappone, ovviamente con altra denominazione) e del 15 agosto, dove una è dedicata alla memoria dei defunti di cui si conserva memoria, con annessa visita ai cimiteri, manifestazioni cultuali, spesso comunitarie, e l’altra alla memoria dei defunto di cui è venuta meno la memoria (Ognissanti o, altrove, in particolare in contesti, in cui il giorno si computava dal tramonto e non dall’alba (o, soluzione intermedia e di compromesso, dalla mezzanotte), Halloween, tradizione che qualcuno affermerebbe essere “d’importazione”, rimuovendo come in alcune parti d’Italia (senza così chiamarle) erano tradizionalmente presenti ritualità e pratiche simili.

L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari
Anche in materia di affidamento dell’urna cineraria ai familiari vi è stata innovazione, per quanto, di seguito, nelle sedi regionali si siano seguiti altri indirizzi, es. utilizzando la formulazione di “affidamento personale”, oppure rimettendo alla persona defunta la scelta/individuazione di soggetto affidatario, altre volte considerando altresì ipotesi di affidamenti plurimi, fino all’uso della formulazione di “conservazione in ambito privato”, quest’ultima esposta ad interpretazioni non coerenti, se non anche in contrasto, con la L. 30 marzo 2001, n. 130.
Per altro sull’istituto dell’affidamento ai familiari dell’urna cineraria sembrerebbe che non vi siano stati molti approfondimenti, neppure prendendo lo spunto dal fatto che in Francia è stato superato (2005) con specifica legge, che, sembrerebbe avere avuto l’input dall’Associazione nazionale degli psicologi, risultando che questo istituto “rallentava”, se non inibiva, l’elaborazione del lutto.
In Italia, non sembrerebbero (ma potrebbe essere solo una nostra disinformazione) esservi molti studi o approfondimenti sul tema.
Approfondimenti non volti a sostenere in modo pregiudiziale, qualcosa o qualche cosa d’altro, ma volti a “capire” quelli che possano essere gli effetti, il loro “peso”, la loro portata, anche nel tempo.
Si tratta di una questione non del tutto secondaria.

I cimiteri di urne
Un caso particolare è quello considerato all’art. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, con cui è stato modificato l’art. 338, comma 1 T.U.LL.SS. prevedendo che, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati», fossero inserite le seguenti: « tranne il caso dei cimiteri di urne». Pochi hanno avuto modo di accorgersi che con l’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166 l’art. 338, comma 1 (e non solo tale comma) T.U.LL.SS. è stato integralmente sostituito, con ciò abrogando (art. 15 Disposizione sulla legge in generale, c.d. Preleggi/ il sopra citato art. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130.

La condizione di gratuità della cremazione
Infine, si ritiene abbastanza nota la disposizione dell’art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2001, n. 26 (in vigore dal 2 marzo 2001) individuante le 3 condizioni di gratuità dell’inumazione, dell’esumazione ordinaria e della cremazione (mantenendo l’equiparazione in termini di servizio pubblico locale tra inumazione e cremazione, precedentemente introdotta dall’art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440).
Con l’art. 5, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 (in vigore dal 3 maggio 2001, circa 2 mesi dopo!) la gratuità della cremazione è stata considerata unicamente nei casi di indigenza della persona defunta (e non più anche nei casi di appartenenza del defunto a famiglia bisognosa, oppure di disinteresse da parte dei familiari).

Conclusioni
In un sistema normativo quale quello italiano, caratterizzato da plurimi processi di “stratificazione”, spesso può avvenire che sia sempre più difficile, laborioso e meno immediato avere cognizione degli effetti successivi che si determinano nel corso dei processi di formazione delle norme.

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Sereno Scolaro

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