Le rimesse dei mezzi funebri

Introduzione
Iniziamo col motivare la formulazione del titolo. L’art. 20, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. parla di “carri”, destinati al trasporto dei cadaveri “su strada”, tanto che il termine “carri” è spesso utilizzato, con l’aggiunta dell’aggettivo “funebri” per riferirsi a quelli che più modernamente sono chiamati “auto-funebri”, termine presente nell’art. 203, comma 2, lett. n) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Peraltro, il trasporto dei cadaveri può non avvenire, sempre e comunque, “su strada”: si pensi alle isole che siano sprovviste di cimitero proprio, oppure alla forse più nota situazione della laguna di Venezia (il cui cimitero di San Michele è su di un’isola), dove possono/devono essere necessariamente impiegati mezzi acquei.
Oppure si pensi all’art. 34, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., laddove si prevede espressamente che il trasporto delle salme (qui non è utilizzato “cadaveri” bensì “salme”) avvenga per ferrovia (chi usa ancora questo mezzo?), su nave o per aereo.
O, ai casi, per quanto non particolarmente frequenti, in cui sia richiesto l’impiego di “carri” (a questo punto in senso stretto) ippotrainati.
Di qui la scelta di usare “mezzi funebri” per impostare la questione in termini più generali, tanto più che questa formulazione è quella presente nell’art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che qui si vuole affrontare.

L’ubicazione delle rimesse
Il primo fattore da prendere in considerazione è quello della localizzazione (se si vuole: ubicazione) delle rimesse di mezzi funebri, dove è previsto che queste siano realizzate in località individuate con provvedimento adottato nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti locali.
Ciò porta a dover considerare quali siano questi regolamenti locali: come in altro approfondimento vi è già stato modo di ricordare, un tale rinvio non è al Regolamento comunale di polizia mortuaria, quanto piuttosto agli strumenti urbanistici, a partire dal P.R.G., alle sue norme di attuazione fino ad arrivare al Regolamento edilizio comunale (art. 4 citato testo unico di cui D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), dal momento che spetta agli strumenti urbanistici individuare le diverse destinazioni delle aree ai fini della disciplina delle attività edilizie, ad esempio distinguendo le zone a vocazione residenziale, commerciale, produttiva, a prestazioni di servizi, ecc.
È in questi contesti che vanno individuate, secondo la rispettiva vocazione in termini di destinazione urbanistica, le zone in cui possono essere ubicate le rimesse di carri funebri.
Ne consegue che il provvedimento di individuazione delle località idonee a tali fini altro non è se non il “certificato di destinazione urbanistica (C.U.D.)”.

A questo punto diviene agevole affrontare la questione di chi sia la figura competente all’adozione di un tale provvedimento. La norma parla di “provvedimento del sindaco” e, in più occasioni, è stato possibile ricordare come essa, pur se promulgata dopo la L. 8 giugno 1990, n. 142, non abbia tenuto conto di questa, ma sia stata redatta nelle logiche delle competenze degli organi dei comuni pre-esistenti.
Oggi, il riferimento va fatto al T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., il cui art. 107, comma 3, lett. f) esplicita che “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie” rientrino tra le competenze dei dirigenti (o, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, avendosi riguardo alle disposizioni del successivo art. 109, comma 2 medesimo T.U.E.L.), competenze che non possono essere derogate soltanto “espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (immediatamente successivo comma 4).

Le “attrezzature” delle rimesse
Sotto il profilo delle “attrezzature” (se si voglia: dotazioni strumentali=, le rimesse devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri medesimi. Rispetto alla “disinfezione” merita di richiamarsi il fatto che alcune regioni, nelle proprie norme, fanno riferimento alla “sanificazione”, procedure non sovrapponibili [1].

L’idoneità dei locali costituenti rimesse
I locali che costituiscono le rimesse di mezzi (qui: carri) funebri, nonché delle loro “attrezzature” è oggetto di accertamento da parte dell’A.S.L. territorialmente competente per l’ubicazione.
A questa previsione va aggiunto come sia prevista la salvaguardia delle disposizioni di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
Un cenno particolare merita il rinvio alle diposizioni dell’autorità di P.S. che portano a richiamare l’art. 86 T.U.LL.P.S., R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m., l’art. 196 Regolamento di esecuzione al predetto T.U.LL.P.S., R. D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m., che, peraltro, è stato abrogato dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.”

 


[1] – Le pertinenti definizioni, ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82, hanno fonte nel D. M. (Industria, commercio ed artigianato) 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”, il cui art. 1 prevede: (a) omissis; (b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; (c) omissis; (d) omissis; (e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

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Sereno Scolaro

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