Le ossa della Bambina – 1/2

Il contesto
Un comune, costituito da un capoluogo e tre frazioni delle quali una di pianura e una di collina; nella frazione di pianura era/è presente un cimitero frazionale.
Verso il 1940 (le indicazioni temporali sono meramente indicative, salve quelle più recenti) nasce una Bambina (la chiameremo semplicemente così) che muore quando ha attorno ad un anno di età.
Viene sepolta nel c.d. “campo bambini” e un po’ dopo la metà degli anni ’50 del XX sec. viene esumata.
Dato che la frazione non aveva grandissima popolazione non mancavano casi in cui lo “stradino” comunale, che assolveva anche alle operatività cimiteriali si facesse, a volte, coadiuvare da persone con cui intratteneva rapporti di conoscenza e/o amicali (si trattava di epoche in cui non sempre si badava ad alcuni aspetti), tra cui il padre della Bambina, che, eseguita l’esumazione, ha raccolto le (poche) ossa della Bambina in una scatola da scarpe, portandosela a casa, spiacendogli l’ordinario collocamento in ossario comune.
Nel 1968 muore il nonno della Bambina che viene tumulato un loculo, in concessione perpetua, di cui era concessionario un “vicino di casa” (di seguito: Vicino), non cui non vi erano rapporti di parentela od affinità, né altro che potesse giustificare questa sorta di “prestito”.
Tuttavia, il padre della Bambina conserva presso l’abitazione la scatola da scarpe contenenti le ossa, ma provvede a far iscrivere il nome della Bambina sulla lapide del loculo “altrui”, unitamente al nominativo della persona effettivamente tumulatavi.
Nel 1994 muore la mamma della Bambina e una figlia ottiene una concessione di due loculi, di durata 30ennale, mentre il padre della Bambina muore nel 1998 e, nell’occasione, la figlia (che è anche sorella – di seguito: Persona – della Bambina) provvede a far collocare la scatola da scarpe contenente le ossa in uno dei due loculi in concessione.
Si tenga presente che, localmente, spesso le operazioni di tumulazione sono eseguite, debitamente o meno che sia, in assenza di personale comunale. Vi erano/sono realtà in cui … (ci si ferma).
Verso il 2022 la sorella così concessionaria dei due loculi in cui sono tumulati i propri genitori, in vista dell’approssimarsi della scadenza 30ennale della concessione si pone l’esigenza di chiarire il rapporto di concessione anche del loculo in cui è tumulato il nonno, pensando alla possibilità, eventuale, di unificare in questo le sepolture delle diverse persone sopradescritta, meglio (se possibile) senza richiedere il rinnovo della concessione dei due loculi in cui sono tumulati i genitori.
Il “se possibile” è collegato all’ipotesi, forse poco realistica, che i corpi dei genitori abbiano pienamente completato il processo di mineralizzazione o, in alternativa, non escludendo l’ipotesi della cremazione dei loro resti mortali, con collocamento delle urne cinerarie nell’unico loculo, in concessione perpetua ed, eventualmente, in prospettiva futura, anche collocandovi la propria urna cineraria (a tempo debito e, del tutto auspicabilmente, il più tardi possibile).
Ipotesi unificatrice che presenta una palese logicità e razionalità.

Aspetti di rilevanza penale
Dalla vicenda esposta emerge una prima questione, quella della conservazione in abitazione delle ossa della Bambina raccolte in una scatola da scarpe (aperta) dall’epoca della esumazione ordinaria, fino al 1998.
Si tratta di comportamenti rispetto a cui si può escludere un qualche fumus di vilipendio, dato che questa conservazione risponde evidentemente a logiche di affetività, umanamente anche comprensibile, ma un pò meno sotto il profilo penalistico, ambito in cui soccorre il riferimento all’art. 411, comma 1 C.P. che riguarda la fattispecie così, descritta:
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.,
mentre al comma 2:
La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia ”.
Ora, questa conservazione delle ossa presso l’abitazione non ha costituito, in quanto conservazione, né distruzione, né soppressione di (parte di) cadavere, ma senz’altro sottrazione, nel senso di sottrazione dal cimitero (o altro luogo di sepoltura, di deposito o di custodia).
Questo, in quanto l’art. 340 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1935, n. 1265 e s.m. vieta la sepoltura in luogo diverso dal cimitero (con l’eccezione della fattispecie di cui al suo comma 2), norma che ha natura di ordine pubblico dal momento che (comma 3) non solo è sanzionata, ma altresì dispone per il “ripristino” della situazione violata.
Fortunatamente, nel caso si potrebbe considerare che, a seguito della collocazione cimiteriale delle ossa, per quanto del tutto indocumentato, possa considerarsi intervenuta la prescrizione alla luce dell’art. 157, comma 1 C.P., anche nel caso di applicazione dell’art. 411, comma 2 C.P. (aumento della pena).
Non solo, ma questa collocazione (riconsegna?) al cimitero è avvenuta, a diligenza di terzi (la Persona) dopo il decesso con estinzione del reato ex art. 150 C.P.

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Sereno Scolaro

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