L’ambito di efficacia del riconoscimento della personalità giuridica – 2/2

Ora la nuova regolazione del procedimento di riconoscimento, quale “momento” di attribuzione della personalità giuridica, potrebbe indurre a pensare che, a partire dal 22 dicembre 2000 (anzi, meglio, dalle date interessate alle disposizioni dell’art. 10 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), l’ambito (territoriale) dell’efficacia del “riconoscimento” dovesse individuarsi in quello del territorio della provincia in cui le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato abbiano la propria sede, quale risultante dall’atto costitutivo e dal loro statuto (e loro eventuali modificazioni successive alla loro costituzione), salvo il caso in cui questi strumenti non esponessero espliciti verbis che gli scopi statutari si svolgessero in ambito (territoriale) più esteso, caso nel quale dovrebbe tenersi conto di questa previsione.
Un diverso orientamento potrebbe portare a ritenere che l’efficacia (ancora una volta territoriale) del “riconoscimento” vada, intervenuta l’abrogazione dell’art. 12 C.C., che essa vada ormai individuata nell’ambito regionale.
Si tratta di un indirizzo non sostenibile, dal momento che risulta ostarvi l’art. 7 dello stesso D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 il quale individua una competenza regionale (e delle province autonome) in relazione alle materia di loro competenza individuate dall’art. 14 [3] D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, fino alla data di entrata in vigore (8 novembre 2001) della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, portava supporto ed argomenti a questa linea interpretativa e per cui, fino (appunto) al 7 novembre 2001, ciò poteva sostenersi.
E, non si sottovaluti, con uno specifico effetto sui riconoscimenti intervenuti nell’intervallo temporale (22 dicembre 2000 – con la precisazione circa le date interessate alle disposizioni dell’art. 10 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – e 7 novembre 2001).
Dopo la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, queste considerazioni spostano l’attenzione sulle disposizioni dell’art. 117 Cost., quale oggi modificato da questa (art. 3), proprio come effetto dell’art. 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, riferendosi alle “materie”, dovendosi tenere conto di quanto rientri nelle previsioni del comma 2 (competenza legislativa – esclusiva – dello Stato), oppure, in alternativa, del comma 3 (competenza legislativa regionale concorrente), oppure, ancora, del comma 4 (competenza legislativa regionale esclusiva o, altrimenti, le materie non rientranti nel comma 2, né nel comma 3).
Dal momento che qui si intendono, come risulta dall’incipit, considerare gli ambiti dell’efficacia del “riconoscimento” delle SO.CREM., non può che fornirsi una considerazione, consistente nel fatto che, ai fini delle disposizioni richiamate proprio nell’incipit, si tratta di legittimazioni rientranti nella materia dell’ordinamento civile, materia rientrante nel comma 2.
Da ciò consegue anche che, stante questa competenza – esclusiva – dello Stato, l’ambito di efficacia del “riconoscimento” delle SO.CREM. viene ad essere (a partire dall’8 ottobre 2001) chiaramente nazionale.


[3] – Art. 14. Persone giuridiche private
È delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione.

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Sereno Scolaro

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