L’ambito di efficacia del riconoscimento della personalità giuridica – 1/2

Sia, dapprima, l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., sia, successivamente, l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 consideravano le associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (spesso abbreviabili in: SO.CREM.) quali soggetti aventi un ruolo ai fini dell’accesso alla cremazione.
Fino ad una certa data (Cfr.: infra) trovava applicazione l’art. 12 C.C., che recitava: “Art. 12. (Persone giuridiche private).
[I] Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.
[II] Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.
In altre parole, il provvedimento di “riconoscimento” veniva ad attribuire a determinati soggetti la “personalità giuridica”.
Tuttavia tale disposizione codicistica è stata oggetto di abrogazione da parte del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)” (e s.m.), avvenuta il 22 dicembre 2000 – art. 11, comma 1, lett. a).
Si tratta di uno degli atti normativi che si inquadrano nel contesto attuativo della L. 15 marzo 1997, n. 59, in cui si prevedeva, tra l’altro, il ricorso allo strumento del D.P.R. anche per introdurre modifiche (o abrogazioni) di norme di legge, alias di rango primario.
L’analogia, sotto il profilo degli strumenti in cui, in quella fase storica e per il “clima” che al tempo aleggiava, è stato fatto ricorso, è ex plurimis al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., giusto per citare una fonte che si ritiene nota, in quanto spesso “collaterale”.

Se vigente l’art. 12 C.C. il provvedimento di riconoscimento (leggi, nella sostanza: attributivo della personalità giuridica) spettava all’autorità nazionale (e la delega prevista dal suo comma 2 non incideva sull’ambito di efficacia di un tale riconoscimento), con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 396 è stato previsto (art. 1, comma 1) che salvo quanto previsto dagli articoli 7 [1] e 9 [2], le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, cosicché, comprensibilmente, (comma 2) la domanda per il riconoscimento di una persona giuridica va presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente.


[1] – Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
[Nota al qui riportato art. 7: – Si riporta il testo dell’art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: “Art. 14 (Persone giuridiche private). – È delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione”.]

[2] – Art. 9. Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.
[Note al qui riportato art. 9: – Si riporta il testo dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”: “Art. 10. Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell’articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto di poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l’art. 3 delle presenti norme”.
– Si riporta il testo dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione: “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
– Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile vedi note all’art. 5.]

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Sereno Scolaro

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