La trasformazione del sepolcro di famiglia in sepolcro ereditario: quali eredi? – 2/2

Le questioni retrostanti
Il comune interessato ha adottato, in sede regolamentare, il principio per cui la concessione, una volta sorta, rimanga nella titolarità del fondatore del sepolcro, anche in caso di suo decesso (è una scelta tra quelle possibili).
Non si discute qui della trasformazione del sepolcro di famiglia (o, gentilizio, che nel contesto ne è sinonimo), natura che è va presunta salvo diversa indicazione nel regolare atto di concessione, in sepolcro ereditario quando si esauriscano le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, ma solo approfondire quanto si debba tenere presente al momento in cui questa trasformazione si realizza.
Dando, ovviamente, come cosa scontata che all’accoglienza nel sepolcro hanno titolo il concessionario e le persone appartenenti alla sua famiglia, appartenenza statuita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Nel caso sopra da cui si è partiti si è in presenza di una situazione nella quale il concessionario permane sempre come tale, cioè la figura del concessionario rimane ferme nella persona del fondatore del sepolcro (almeno così sembrerebbe dalla formulazione del quesito). Si tratta di situazione che altrove abbiamo definito quale concessione a concessionario fisso.
Altri Regolamenti comunali di polizia mortuaria possono (è una scelta, si ripete) avere regolato il subentro al concessionario/fondatore del sepolcro, riconoscendo agli appartenenti alla famiglia “subentranti” la qualità di concessionario, con possibili effetti di ampliamento delle persone aventi titolo ad essere accolte nel sepolcro, quello che altrove abbiamo definito come a concessionario mobile. Termini che useremo anche in questa sede, parendoci inequivoci.
Nel primo caso (concessione a concessionario fisso) al momento della trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario, dovranno essere presi in considerazioni gli ereti, diretti o per rappresentanza, del concessionario/fondatore del sepolcro.
Nel secondo caso (concessione a concessionario mobile) al momento della trasformazione del sepolcro da gentilizio in ereditario si dovranno considerare gli eredi dei concessionari quali sussistenti, in tale qualità, al momento immediatamente precedente alla predetta trasformazione.
Sembrano affermazioni tautologiche, ma esse fanno emergere le differenze che possono aversi a seconda delle scelte che il Regolamento comunale di polizia mortuaria abbia fatto, sottolineando la rilevanza di questa fonte regolamentare, tutt’altro che superficiale.

Le ragioni di questo indirizzo
Le motivazioni che portano agli assunti sopra esposti sono del tutto semplici, legate al fatto di dover considerare gli eredi del concessionario, che non è soggetto a modifiche nel tempo in un caso, mentre nell’altro si hanno, per la scelta regolamentare fatta, si hanno mutamenti, di natura additiva, poiché il concessionario/fondatore del sepolcro cessa di esserlo col suo decesso e le persone subentranti assumono a propria volta la qualificazione di concessionari.
In questo secondo caso, che oltretutto come già enunciato amplia il novero delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, la stessa estinzione della famiglia viene differita fin tanto che sia vivente persona avente la qualità di concessionario.
Infine, si segnala come questione in parte simile, anche se senza elementi che possano collocarla nel contesto qui affrontato, si è avuta con la pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 28 febbraio 2020, n. 471 (pur se per assunto avanzato da parte ricorrente), anche se non vi sia stata decisione (sul punto specifico), dal momento che il giudice amministrativo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto per carenza di giurisdizione amministrativa, dal momento che il petitumsostanziale verteva sull’accertamento della sussistenza dello ius sepulchri, cioè di un diritto di pura matrice civilistica, attenente alla competenza del giudice ordinario.

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Sereno Scolaro

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