La saga dei subentri – 2/2

Come può essere regolato l’istituto del subentro
Volutamente, non si affronta qui la materia del procedimento amministrativo opportuno per la definizione delle modalità con cui possa, o debba, aversi il subentro.
Sembra di maggiore rilievo affrontare le modalità con cui questo possa aversi, in particolare sotto i profili:
(A) delle persone che possano esserne destinatarie e
(B) degli effetti che ne discendono.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ricordando l’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., occorre partire dalle persone appartenenti alla famiglia del concessionario (precisando che non possono prendersi in considerazione i soggetti considerati dall’art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. in quanto, per definizione, non appartenenti alla famiglia del concessionario).

Ovviamente, questo assunto richiede che lo stesso Regolamento comunale di polizia mortuaria presenti adeguata definizione dell’ambito delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario.
Dopo di ché, vanno considerate, all’interno di questo “insieme”, le persone che hanno (hanno avuto) col concessionario i rapporti giuridici più stretti, cioè in primis il coniuge, o persona a questi assimilata [1], e le persone aventi rapporto di parentela nel grado [2] più prossimo e, in caso di pluralità di questi tutte queste [3].
Va subito considerato come queste persone potrebbero essere co-presenti, il ché lascia spazio alla fonte regolamentare di poter operare alcune scelte.
A mero titolo di valutazione personale (per quanto valga), parrebbe suggeribile non operare scelte a questo livello, ma di considerare, congiuntamente, quali subentranti sia l’una che l’altra tipologia di persone appartenenti alla famiglia del concessionario (deceduto).
Il motivo di un tale orientamento è quello che una qualche scelta di differenziazione potrebbe essere sostanzialmente priva di effetti (o portare a successivi subentri anche a breve), nonché che questo livello di scelte regolamentari potrebbe essere poco, o nulla, influente.
Si ricorre ad un esempio, ipotizzando una situazione ampiamente presente, cioè quella della co-presenza del coniuge (superstite, CS) e di un certo numero di discendenti (che chiameremmo D1, D.2, ecc., per evitare distinzioni di genere).
Se subentrasse solo il CS, i vari D1, D2, ecc., risulterebbero, anche dopo il subentro da parte di CS, ancora appartenenti alla famiglia del concessionario (se per famiglia si intendano le persone legate da rapporto di coniugio (o a questo assimilabile) e da rapporti di parentela.
Analogamente se subentrassero solo i vari D1. D2, ecc., per i quali il CS appartiene, come apparteneva, alla famiglia del concessionario, oltre che per il fatto che il decesso del concessionario non fa perdere al coniuge di questi il diritto di essere accolto nel sepolcro.

Le persone subentranti assumono, a propria volta, la qualità di concessionario?
Di maggiore rilievo la questione se le persone subentranti assumano, o meno, la qualità di concessionario.
Infatti, tra le scelte regolamentari potrebbe adottarsi l’una o l’altra delle soluzioni.
Si tratta di impianti che possono far portare ad una distinzione terminologica tra quelle che possiamo chiamare “a concessionario mobile”, oppure “a concessionario fisso” (altri Autori usano altre formulazioni, altrettanto corrette, avendo presente che quello che conta non è la formulazione, quanto la sostanza), dove il primo termine riguarda il caso in cui le persone subentranti acquisiscano la qualità di concessionario e il secondo il caso in cui tale qualità rimanga attribuibile al concessionario (deceduto).
È evidente come, nella seconda ipotesi, l’ambito delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario resti, abbastanza, immutato, mentre nella prima vi è un probabile ampliamento delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario (nuovo/i).
Pensiamo (e.g.) agli affini (se questi debbano considerarsi quali appartenenti alla famiglia del concessionario) del concessionario (nuovo), i quali potrebbero non essere stati affini del concessionario (deceduto).
Ma, a questo punto, deve essere precisato come le persone che appartenevano alla famiglia del concessionario (deceduto) conservino la propria qualità di appartenenti alla famiglia del concessionario, non potendo questa relazione (che costituiva titolo di accoglimento nel sepolcro) venire a cessare per il solo decesso del dante causa.

Paiono opportune due annotazioni, la prima delle quali ha riguardo al fatto che, qualora il subentro comporti anche l’assunzione della qualità di concessionario, l’istituto del subentro potrebbe, nel tempo, anche riguardare il caso del decesso di questi ultimi concessionari, e ciò fino alla scadenza della concessione.
La seconda è quella che riguarda alcune tipologie di sepolcri privati nei cimiteri che, per la propria natura, vengono a non essere interessate all’istituto del subentro.
È il caso (e.g.) delle concessioni cimiteriali, specie se monoposto (ma non solo), sorte con specifica destinazione, in particolare quando destinate, per l’atto di concessione, all’accoglimento del feretro (o cassetta ossario, od urna cineraria) di persona pre-determinata.
Nel qual caso, l’eventuale decesso del concessionario, prima della scadenza, non comporta subentro, ma unicamente l’individuazione delle persone che siano tenute a provvedere a dare altra destinazione alle spoglie mortali ivi collocatevi, nonché agli interventi – caso per caso – necessari conseguenti alla prossima scadenza.

 


[1] – Ciò come conseguenza dell’art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76.
[2] – Senza considerare la linea che può essere: a) ascendente o discendenza, b) retta a collaterale.
[3] – Quest’indicazione discende dalla copiosa, costante, uniforme e consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia di ius sepulchri, rispetto alla quale risulterebbe del tutto arbitrario discostarvisi.

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Sereno Scolaro

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