La pratica funeraria della cremazione e le persone non aventi cittadinanza italiana (stranieri) – 1/2

L’art. 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede, come largamente noto, che essa “disciplini la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri”.
In modo sostanzialmente analogo, anche prima di tale legge l’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. richiama la “volontà testamentaria del defunto ..” e, in sua mancanza, “la volontà deve essere manifestata ….”, “volontà” ripresa poi anche al comma 2 (mentre il T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. puntava la propria attenzione sui “luoghi” di cremazione (impianti) e sulle modalità di conservazione delle urne cinerarie, una volta eseguita la cremazione).
Si fa notare come per l’accesso alle pratiche funerarie dell’inumazione, oppure della tumulazione non si consideri questo fattore volontaristico, lasciando non determinato l’aspetto che porta a scegliere l’una o l’altra, dato che, formalmente espressa o senza che vi siano “percorsi” formali, comunque una scelta vi è, stante la presenza di più pratiche funerarie, anche se per una di queste vi è un’impostazione di considerarla quale pratica di default, ma senza alcuna sorta di regolazione quando la persona defunta o i suoi familiari ritengano di avvalersi di altra pratica funeraria.
Si potrebbe dire che la vera differenza tra l’accesso all’inumazione e/o alla tumulazione da un lato, oppure alla cremazione dall’altro, consista nel fatto che quest’ultima richiede una manifestazione di volontà, strutturata e variamente “formalizzata”, il che si estende anche alla fasi successive alla cremazione, cioè alla varie ipotesi di “destinazioni” delle ceneri risultanti dalla cremazione.
Anche se il ricorso ad una o all’altra tra le pratiche funerarie sia più o meno “formalizzato”, si tratta pur sempre di fare riferimento all’art. 5 c.c., recante la rubrica:
Atti di disposizione del proprio corpo”, che, per memoria, dispone:
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”, disposizione che come altre delle prime disposizioni del codice civile ha la natura di diritti della persona e della personalità (Costituzione, Parte I “Diritti e doveri dei cittadini”, Titolo I “Rapporti civili”, articoli da 13 a 28 e, per alcuni aspetti, anche Titolo II “Rapporti etico-sociali”), giungendo alla conclusione che i diritti della persona attengano alla materia dell’ordinamento civile, una delle materia che rientra nella competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, in applicazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. e, conseguentemente, “a valle” anche della competenza regolamentare dello Stato (art. 117, comma 6, primo periodo Cost.).

Dato che l’accesso alle diverse pratiche funerarie si colloca, né potrebbe essere diversamente, tra i diritti della personalità, le disposizioni in materia di (A) cremazione e (B) dispersione, cui aggiungiamo doverosamente (B-sub) tutte le differenti “destinazioni” delle urne cinerarie vengono a trovare applicazione alle persone soggette alla legislazione italiana, in quanto aventi la cittadinanza italiana.
Ma quando la persona defunta (per certi aspetti, si dovrebbe/potrebbe considerare anche il relativo contesto familiare) non abbia la cittadinanza italiana o, in altre parole, più grossolanamente, sia “straniera” (ma nella prima formulazione rientrano anche le persone apolidi, mentre nella seconda quelle che hanno cittadinanza di altro Stato), la legge italiana non trova applicazione, oppure può trovare applicazione unicamente in presenza di ben definite condizioni.
Questo porta al richiamo di quello che è il c.d. “sistema” di diritto internazionale privato, che è il complesso delle norme che uno Stato si dà per regolare, al proprio interno, i rapporti giuridici che hanno pertinenza o coinvolgono aspetti in cui i soggetti sono stranieri. Non si confonda il sistema di diritto internazionale privato con le convenzioni di diritto internazionale pattizio, che costituiscono “accordi”, “trattati”, “convenzioni”, “scambi di note”, ecc. (vi sono plurime denominazioni) con cui Stati diversi regolano tra loro determinate materie.
Il sistema di diritto internazionale privato, al di là del nomen (anche se si chiami “internazionale” è del tutto “nazionale”), è sempre un diritto interno, con cui uno Stato stabilisce come approcciarsi a persone (o soggetti) che non sono soggetti in via esclusiva alla sovranità di tale Stato e regolare i possibili conflitti (non a caso, si parla anche del sistema di diritto internazionale privato come strumento delle regole di conflitto).
Nel mondo, stante la pluralità di Stati, vi sono anche pluralità di sistemi (nazionali) di diritto internazionale privato. Ma ben vi possono essere Stati che differenziano i propri sistemi di diritto internazionale privato, per materie.
Prevedendo il ricorso a criteri differenti. Non mancano casi, in cui uno Stato dichiari che, in una qualche materia, la propria legge nazionale si applichi sia ai propri cittadini, sia ai cittadini di altri Stati, sia agli apolidi.

In Italia, con la l. 31 maggio 1995, n. 218 e s.m. “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, in vigore dal 1° settembre 1995 (ma di alcune su disposizioni sono stati differiti i termini di entrata in vigore al 31 dicembre 1996), è stato “ridisegnato” il sistema (nazionale, italiano) di diritto internazionale privato, anche con alcune abrogazioni (art. 73), tra cui, per quanto qui possa rilevare, gli articoli dal 17 al 31 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (c.d. Preleggi). Per rendere meno astratte queste considerazioni generali, si ricorre ad alcuni esempi attorno al alcuni istituti.
Codice civile (italiano), Art. 4 (Commorienza):
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento”.
Sistema (italiano) di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218 e s.m.), Art. 21 (Commorienza):
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva.
Codice civile (italiano), Art. 2 (Maggiore età. Capacità di agire):
(I) La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
(II) Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è’ abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Sistema (italiano) di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218 e s.m.), Art. 23 (Capacità di agire delle persone fisiche):
= 1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
= 2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata per sua colpa.
= 3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto.
= 4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto.

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Sereno Scolaro

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