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Ma quali sono le “informazioni”, i “dati” interessati dall’art. 12 D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convert. in L. 17 luglio 2020, n. 77?
Lo scopo, dichiarato fin dalla rubrica (“Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi”) è quello di un’“accelerazione”, appunto, nell’acquisizione di alcuni dati, “accelerazione” evidentemente rispetto alle modalità, e tempistiche, precedenti alla sua applicabilità (parrebbe fuori luogo fare riferimento all’entrata in vigore, dato che si rendono necessari decreti attuativi).
Le “informazioni”, i “dati” presi in considerazione sono:
a) l’avviso di decesso di cui all’art. 72, comma 3 R.S.C. Si nota subito come, a (netta) differenza dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 664 del 18 aprile 2020, non si intervenga minimamente sulle “dichiarazioni” considerate dall’art. 72, commi 1 e 2 R.S.C., né si prevedano istituti surrogatori di esse.
b) il certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, R.S.C. Qui potremmo solo considerare come la disposizione cui è fatto richiamo è da porre in correlazione con l’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
c) la denuncia della causa di morte di cui all’art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Anche qui va ricordata una correlazione, quella con l’art. 103 del T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., norma di rango primario di cui la norma citata è attuativa e specificativa;
d) l’attestazione di nascita di cui all’art. 30, comma 1 R.S.C.;
e) la dichiarazione di nascita di cui all’art. 30, comma 2 R.S.C. (questioni, queste ultime due, che non affrontiamo in questa sede).
Vi è, per altro, un aspetto su cui richiamare, almeno un po’, l’attenzione: quello che ha riguardo al “meccanismo di trasmissione”.
Infatti, si prevede che i “soggetti”, tenuti alla trasmissione (cfr.: supra), vi provvedano unicamente verso il “Sistema Tessera Sanitaria del M.E.F., senza altre trasmissioni (comma 2).
È quest’ultimo, quale destinatario della trasmissione quo ante, che – senza registrare i dati pervenutigli dal soggetti “trasmittenti, procede ad una ri-trasmissione (il termine utilizzato è “rende immediatamente disponibili”) ad altri, come già visto (cfr.: supra).
Segnaliamo unicamente una particolarità, quella (già esposta) che riguarda i comuni che non siano ancora collegati all’ANPR (non importa le motivazioni che determinino, per il momento, questa situazione), per i quali è previsto che il “rende immediatamente disponibili” trovi attuazione tramite Posta elettronica certificata (PEC).
Considerazioni finali
Non solo per l’assenza di termini per l’adozione dei decreti ministeriali di attuazione dell’art. 12 D.-L. 19 maggio 2020, n. 34, convert. in L. 17 luglio 2020, n. 77, ma anche per il fatto che lo stesso popolamento dell’ANPR non ha potuto vedere rispettati i termini inizialmente previsti, si ha la sensazione che questi disposizioni richiedano un qualche tempo per essere applicate (non solo per essere applicabili) “a regime”.
Oltretutto, i decreti attuativi non sono implementabili senza un qualche sforzo, ma anche non senza il coinvolgimento di altri “attori”.
Ad esempio, sembrerebbe che ANCI, che al proprio interno ha anche un “Ufficio servizi e tecnologie e Agenda Digitale“, stia in qualche modo considerando questi aspetti, per quanto nulla possa dirsi su quelli che potranno essere gli esiti.
Oltretutto, parlando di “attori” si dovrebbe considerare che l’ANCI non sia, o debba essere, il solo soggetto interlocutore (oltretutto le Autonomie Locali presentano anche altre Associazioni), valutando utile ogni apporto, costruttivo.
Infatti, non dovrebbe essere sottovalutato, men che meno ignorato, come vi siano anche altri soggetti, a volte singolarmente presi, altre volte con natura associativa di azione ed altri soggetti operanti “nel” settore, che, proprio in ragione della propria esperienza ed azione “nel” settore potrebbero essere (secondo noi: sono) nelle condizioni di proporre suggerimenti e soluzioni efficaci, efficienti ed economiche, tali da consentire effettivamente di “disegnare” i decreti attuativi in modo che siano oggettivamente e realmente idonei a conseguire lo scopo che la norma di prefigge.
Tuttavia, una tale disposizione pone le premesse per un cambiamento delle procedure verso modalità maggiormente orientate verso l’utilizzo di strumenti, anche tecnologici, di maggiore efficienza ed efficacia (ed economicità, passata la fase di implementazione), che faciliteranno lo svolgimento delle procedure amministrative.
Magari non evitando di considerare che, se esse possano favorire le persone che si interrelazionano, o devono interrelazionarsi, con la Pubblica Amministrazione, anche i vari livelli di Pubbliche Amministrazioni, così coinvolte, trarranno importanti benefici sotto numerosi profili.