La memoria sconfigge Asimov: autofunebre … self made …

Isaac Asimov è stato una figura importante nella letteratura fantascientifica ed è ancora ampiamente letto.
Tuttavia, non sono pochi i casi in cui “la realtà supera la fantasia”, come si suol dire.
Come prima cosa, ricordiamo il contesto, che era quello di vigenza del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nonché dell’art. 115 T.U.LL.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m. (e suo regolamento di esecuzione), con tanto di deposito cauzionale.
In particolare, il primo affrontava il tema delle autofunebri (lo si riporta in quanto non tutti possono averne memoria, a volte per l’anzianità di servizio, altre volte per non essere ancora nati:
Art. 18.-
[I] I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
[II] Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall’ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione.
[III] Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.”.
Altro fattore di contestualizzazione era il fatto che si stavano attenuando gli orientamenti del Consiglio di Stato in precedenza orientati su il contingentamento del numero delle licenze di cui al sopracitato T.U.LL.P.S. in ragione della popolazione, orientamento che, in qualche realtà aveva visto, in occasione del pensionamento di un titolare di I.O.F., gli altri operatori del (o, nel?) comune, autotassarsi per acquistare la relativa licenza, allo scopo (unico) di impedire che altri soggetti economici ne richiedessero una nuova, “coprendo” il rapporto licenze/popolazione reso disponibile dalla cessazione di una.
Nella stessa realtà, vi era un piccolo (in senso aziendale, anzi: unico addetto) falegname che non aveva un gran volume d’affari, quando ancora i mobili domestici venivano realizzati da falegnami e qualche piccolo spazio di attività era ricavato dalla predisposizione di pensili per cucina, quando non ancora divenuti largamente presenti, dato che per questi non occorreva grande dotazione strumentale.
Per incrementare le possibilità reddituali, questi ha avuto l’idea di avviare attività funebre, richiedendo alla questura il rilascio della licenza de quo, con versamento del deposito cauzionale, ecc.
Subito sorgeva la necessità di disporre (utilizzare) il carro funebre, dal momento che il comune, per propria scelta organizzativa, stava dismettendo il servizio di trasporto, precedentemente in appalto ad un albergatore, che aveva anche licenza di noleggio da rimessa con/senza conducente, attività questa che consentiva alle I.O.F. locali di operare senza avere la disponibilità di autofunebri, salvo che per i trasporti funebre per/da altro comune.
Ma, in questa fase transitoria, il comune continuava ad assicurare con proprio personale, il servizio di accompagnamento, carico e scarico dei feretri ai luoghi di celebrazione delle esequie e, quindi, al cimitero. Tale “nuovo” soggetto poteva quindi operare senza autofunebre (fino a che operativo l’appalto a terzi) e senza proprio personale.
Ma quando è venuta meno la possibilità di avvalersi dell’autofunebre “comunale” (nel senso di servizio comunale, non di proprietà), ha dovuto cercare soluzioni alternative.
La prima ipotesi operativa poteva essere l’acquisto di un mezzo, ma i costi del “nuovo” erano insostenibili (rispetto alla situazione precedente), ripiegando sull’ipotesi di acquisire un “usato”, cosa non facile dal momento che nei dintorni nessun I.O.F. intendeva sostituire il proprio mezzo, quando ne disponesse, mezzo che (allora) veniva mantenuto in servizio per periodi decisamente più lunghi di quanto non avvenga attualmente.
Soluzione: auto-costruirsi un’autofunebre. A questo fine aveva acquistato una FIAT 1100 familiare (di un modello non più in produzione), usata e con un buon numero di chilometri, e aveva iniziato ad intervenire sul mezzo nella prospettiva di acquisire l’idoneità da parte dell’Ufficiale sanitario.
Contando sul fatto che la norma (sopra riportata, quale pro-memoria) prevedeva che l’interno fosse rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, ebbe ad escludere il ricorso a superfici di acciaio (per ritenuto eccessivo costo), ricorrendo a lamiera in ferro acquisita presso un conoscente operante nell’ambito della carpenteria metallica.
Queste operazioni venivano svolte dallo stesso (auto-convertitosi per l’occasione da falegname a – quasi – lattoniere o – per impreziosire – carrozziere) all’interno del laboratorio di falegnameria, tanto che, quando ormai l’opera era giunto a buon punto, una scintilla di saldatura ha innescato i trucioli di legno/segatura, concludendo l’operazione.
Conseguenza: per molto tempo tale soggetto ha dovuto elemosinare (e non a prezzi amichevoli) da altri I.O.F. con sedi in altri comuni il noleggio dell’autofunebre quando necessario. Questi episodi permettono una considerazione, quella di richiamare quanto siano mutati gli scenari in materia di autofunebri, con la presenza in Italia di eccellenze di aziende “trasformatrici”, con il superamento di taluni marchi, un tempo “classici”, a favore di una pluralità di brands, con un ricambio nei mezzi molto più veloce di come avvenisse in tempi precedenti, magari esportando modelli di buona fattura e in pressoché ottime condizioni operative al solo fine di accelerare il ricambio con modelli sempre più innovativi (magari se si pensasse in termini di un razionale utilizzo delle attrezzature queste velocità di sostituzione potrebbero essere valutate con una qualche ragionevolezza).
Poi si scopre che vi siano proposte di legge, abbastanza recenti che, tra le altre, precederebbero, tra le competenze regionali (da attuare con D.G.R., cioè con atti amministrativi carenti dalla natura di “fonte del diritto” o, in altre parole, atti che non sono “norme”), la definizione o il concorso (sic!) a questa, “nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge” anche “ i requisiti dei mezzi di trasporto funebre”.
Sembra si sottovaluti che i mezzi di trasporto funebre sono destinati a muoversi all’interno del territorio nazionale (anzi, non solo), per cui non si comprende se questi (ipotetici) requisiti debbano valere con riguardo alla regione in cui è insediata l’azienda “trasformatrice”, oppure quella di immatricolazione, oppure altro criterio, cosa che comporterebbe che per le realizzazioni si debba tenere conto dei “requisiti” di questa o quella regione, costringendo le aziende di trasformazione a tenere presenti le possibili – e prevedibili – differenze che possano essere definite, aggravando i costi di produzione, anche se non può escludersi una diffusione delle procedure di “taglia & incolla” in cui le regioni meno tempestive “mutuano” definizioni adottate altrove, … con qualche “aggiustatina” …).
Per non considerare gli effetti che, a valle, si potrebbero registrare nel mercato dell’usato, sia dal punto di vista dell’acquirente, sia da quello del venditore.
Andrebbe altresì sollevata la questione delle attività di controllo, vincolando le autorità a ciò competenti ad un’omniscienza circa le diverse norme regionali e loro variazioni e fluttuazioni.
Infine, quest’impianto sembra ignorarsi del tutto il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.), che (vedi caso!) nell’Allegato I, punto 5 “Veicoli per uso speciale”, si rintraccia: “5.4 – Autofunebre, Codice SD, Definizione: Un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature speciali.”
Forse, si oblitera che vi sono aspetti che non sono riducibili a contesti territoriali ormai non più locali.

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Sereno Scolaro

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