La durata nelle concessioni cimiteriali – 2/2

Come determinare la durata delle concessioni cimiteriali
Partendo dal presupposto che la finalità delle “sepolture” sia quella di permettere l’ordinario svolgersi degli ordinari (la ripetizione di “ordinario” è intenzionale, quale sottolineatura del concetto) processi trasformativi cadaverici, chi scrive ha la convinzione (rimanendo sempre disposto a venire smentito) per cui, in sede di formazione di un Regolamento comunale di polizia mortuaria, non vi sia un qualche criterio che sovraintende alla determinazione delle durate delle concessioni cimiteriali, ma vi sia larga tendenza ad operare conservando prassi e consuetudini pre-esistenti, oppure rifacendosi a scelte più o meno presenti nel territorio, oppure mutuando indicazioni da “tracce” di varia provenienza (a prescindere da ogni valutazione sulla loro qualità). In altri casi, magari pensando che certe durate siano di maggiore favore per la popolazione, (leggi: concessionari) oppure per il comune.
Raramente (anche qui persiste l’atteggiamento di disponibilità ad essere smentiti) si valuta il significato del “tempo”.
Ad esempio, molto raramente, vi è chi consideri che (e.g.) 40 anni sono, grosso modo, la durata di una vita lavorativa (anche se non mancano casi in cui sia più lunga), cosicché alla scadenza vi è, abbastanza, la certezza che il soggetto stipulante, da parte del comune, non sia più in attività alla loro scadenza (volutamente trascurando che nel corso di una “vita lavorativa” la persona può mutare di posizione e quanto altro).
Ovviamente, questo impianto è ancora maggiore se si tratti di durate superiori, comunque entro il limite massimo, oggi, dei 99 anni. Si tratta di un esempio che è ontologicamente errato, poiché il rapporto che sorge dall’atto di concessione, non è un rapporto tra persone, ma tra un soggetto istituzionale, il comune, e una persona (concessionario – che può anche essere un “ente”, in tal caso parlandosi di “persona giuridica”).
Per cui, agente, non è la persona fisica, che in un dato momento e luogo, riveste un ruolo, ma il soggetto istituzionale in quanto tale.
E qui non guasterebbe ricordare come i c.d. mandati amministrativi abbiano di norma (salvo patologie) una durata 5ennale, per cui anche i 20 anni (sopra ricordati) rappresentano ben 4 mandati amministrativi, anzi 5 se si tengano presenti i momenti iniziali e finali (scadenza). In ogni caso, tutti questi fattori ignorano.
Si possono fare alcune considerazioni dal punto di vista del concessionario, nel senso che, in genere, una concessione cimiteriale sorge frequentemente in occasione di un decesso, il ché può aversi quando il concessionario abbia (quanto meno) la maggiore età, ma, a parte questo aspetto correlato alla capacità di agire (art. 2 C.C.), spesso può aversi che l’età del concessionario sia tale che, sommata alla durata della concessione cimiteriale, vi siano buoni elementi per ritenere che alla scadenza della stessa il concessionario sia a propria volta defunto, costringendo, per così dire, il Regolamento comunale di polizia mortuaria a dare una regolazione all’istituto, rilevantissimo, del c.d. “subentro“.
Uno dei criteri per la determinazione delle durate dovrebbe essere, tenendo conto di quelle che sono le finalità delle “sepolture” iniziare col distinguere tra sepolture mono-posto e sepolture pluri-posto. E nel primo caso (mono-posto), valutare se il posto feretro sia destinato, fin dal suo sorgere, a persona pre-determinata o meno.
Nel secondo caso (pluri-posto), non può non considerarsi la capienza del sepolcro, costituendo questa un limite non derogabile (anche fisicamente).

Aspetti che raramente sono considerati
Attorno alla questione delle durate delle concessioni cimiteriali, raramente si considera come la durata sia intimamente correlata con la tariffa, cosicché potrebbe considerarsi di determinare la durata unicamente, e col medesimo strumento, delle tariffe, cosa che può indurre a difficoltà, anche concettuali, nel senso che le tariffe tendono maggiormente a essere interessate a processi di adeguamento, variando la loro entità secondo plurimi fattori, per cui vi è l’esigenza di disporre di strumenti di adeguamento meno rigidi rispetto alla fonte regolamentare.
Proviamo ad illustrare questa relazione durata/tariffa, trascurando, per questo, l’aspetto collegato alle necessità di adeguamenti delle tariffe di concessione. Se una concessione abbia al suo momento un valore in numerario pari a 100, questo comporta che abbia un valore annuo (leggi: distribuito per ogni anno di concessione) pari a 5 per durate di 20 anni, a 5 per durate di 25 anni, a 3,33 per durate di 30 anni, a 2,5 per durate di 40 anni, a 2 per durate di 50 anni e così via fino ad arrivare a 1,01 per durate di 99 anni.

Tornare ai fini e alle funzioni
Nel determinare le durate delle concessioni cimiteriali è (sarebbe?) sempre utile tenere presente quale sia la finalità delle “sepolture”, ma anche quale sia la capienza (ritorna la questione delle concessioni mono-posto o pluri-posto).
A queste andrebbero aggiunte anche altre valutazioni. Es.: una celletta ossario, ai fini della conservazione di una cassetta ossario (ciò vale anche se si tratti di nicchia cineraria e urna cineraria) di defunto pre-determinato, la durata vede cedere l’aspetto della finalità, mentre conserva la funzione di “memoria” della persona defunta, il ché solleva l’ulteriore tematica su quanto sia o possa essere il “tempo della memoria“.
Nelle concessioni cimiteriali pluri-posto è generalmente implicito l’accoglimento nel tempo (non sempre ravvicinato) di una pluralità di persone, generalmente appartenenti alla famiglia del concessionario (per le concessioni fatte ad “enti” dovrebbe tenersi conto di questa specificità), richiedendo un’adeguata definizione, a questi fini, di “famiglia” e, quasi sempre, anche quella della regolazione dell’istituto del “subentro”.
Inoltre, specie per le concessioni cimiteriali particolarmente estese, viene da porre la questione se i defunti tumulati per primi, in corso di durata della concessione – cioè senza attendere la scadenza della concessione – possano essere estumulati, poiché se si considera l’estumulazione legittima solo alla scadenza della concessione, si avrebbe una saturazione della capienza del sepolcro abbastanza precoce.
Si tratta di una situazione che risulta ictu oculi altamente inefficiente, per cui in numerosi Regolamenti comunali di polizia mortuaria sono del tutto opportunamente presenti disposizioni, che consentono l’estumulazione quando questa debba intervenire, decorso un certo arto temporale successivo alla tumulazione, termine che merita di essere definito, in sede locale e sulla base delle esperienze operative consolidate, in misura tale da potersi presumere, con un buon grado di probabilità, che sia stata assolta la finalità, o, in altre parole, che si siano completati gli ordinari processi trasformativi cadaverici. Lasciando, per così dire, operare le disposizioni dell’art. 86, commi da 2 alla fine, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. al caso delle esumazioni eseguite in occasione della scadenza della concessione cimiteriale.
Infine, sia permessa una nota. Si è avuta notizia che, in alcune realtà, specie per concessioni fatte ad “enti”, gli “enti” concessionari prevedano, nei rapporto tra enti e persone previste dal relativo ordinamento e dall’atto di concessone, durate 10ennali, cioè tali da non rispondere alla finalità delle sepolture (oltretutto, operando in modo che le estumulazioni avvengano “d’ufficio”, senza neppure avvertire i familiari dei defunti. Non si commenta, se ne dà solo notizia.

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Sereno Scolaro

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