In quale “materia” opera il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254?

Vi sono già state occasioni per ricordare l’evoluzione semantica del termine “resti mortali”. Non si può trascurare come su una tale definizione non siano mancate norme regionali che a propria volta hanno fatto ricorso a definizioni non propriamente coerenti con quelle presenti nel d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, a volte utilizzando lo strumento della legge (norma di rango primario) per discostarsi da disposizioni regolamentari (norme di rango secondario). E’ abbastanza diffusa la situazione nella quale le normative regionali sono scarsamente attente circa le differenze tra norme di rango primario e norme di rango secondario, forse in parte dovuta al fatto che, qui o là, i procedimenti di formazione delle une e delle altre non sono particolarmente differenziati, spesso coinvolgendo i medesimi organi, per non considerare come in molte realtà si sia fatto ricorso a “fonti”, che non sono “fonti del diritto”, quali gli atti amministrativi, a volte adottati dall’organo esecutivo (Giunta regionale), altre volte anche ricorrendo a “direttive”, altre volte ancora ad atti amministrativi adottati da organi con competenze attuative di atti di indirizzo politico-organizzativo (dirigenti). Non sono questi aspetti al centro della questione che si intende qui illustrare, quanto altro.

Dal momento che l’art. 117 Cost. individua le “materie” in cui sussiste una competenza legislativa (per le competenze regolamentari, si fa rinvio all’art. 117, comma 6 Cost. con la sua “regola” e le sue “2 eccezioni”) dei livelli di governo (Cfr.: art. 114 Cost.), prevedendo per alcune materie una competenza – esclusiva – dello Stato (comma 2), per altre una competenza – concorrente – dello Stato e delle regioni (e “concorrente” importa la co-partecipazione di entrambi i livelli di governo) (comma 3), ed, infine, le materie per cui sussiste una competenza esclusiva regionale (comma 4, in pratica tutte le materie non considerate né al comma 2, né al comma 3).

Sommariamente delineato il quadro di riferimento, diventa agevole individuare la “materia” (o le “materie”) che entrano in gioco quando si considera il d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179“. Si nota subito come tale Regolamento sia attuativo di una legge, cioè della L. 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale”, che, al sopra citato art. 24, prevede l’emanazione di uno specifico Regolamento, oltretutto disponendo (al comma 2) che: “Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso”. Questa disposizione della L. 31 luglio 2002, n. 179 appare di particolare importanza, estendendo la previsione di abrogazione non solo alle norme previgenti di natura regolamentare (cioè di rango secondario), cosa in sé stessa ovvia quanto implicita (Cfr.: art. 15 “Disposizioni sulla legge in generale”, frequentemente abbreviabile in Preleggi), ma – altresì ed anche – alle norme di legge (ovverossia, di rango primario). Nello stesso senso si colloca altresì l’ultimo periodo delle premesse al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;”). Non rileva molto il fatto che il Ministero “proponente” (distinguendo quello intervento “di concerto”, concerto motivato dall’oggetto (“rifiuti sanitari”, oggetto che non è di per sé sufficiente a riportare alla materia della “tutela della salute”, materia per altro per la quale sussistono unicamente competenze concorrenti e non esclusive), sia stato interessato, nel tempo, a plurime modifiche denominative, dato che ciò non influisce minimamente sulla “materia” regolata. E questa “materia” altro non è se non quella “ambientale”. Ora, l’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. comprende “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Da ciò discende la evidente conseguenza per cui la “materia” in cui opera il d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 rientri tra quelle di competenza legislativa (e regolamentare: Cfr.: art. 117, comma 6, primo periodo Cost.) – esclusiva dello Stato, cosa che esclude ogni titolarità (competenza …) delle regioni di dettare disposizioni, quale ne sia il loro rango, in questi ambiti. Il fatto che, meramente de facto, vi siano stati interventi normativi in questa materia può essere probabilmente imputabile al fatto che non vi sia stata particolare attenzione, magari in conseguenza di una qualche distorsione nelle percezioni sulle competenze, possibile in quanti evitino approfondimenti, anche quando non richiedano il possesso di particolari skills.

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Sereno Scolaro

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