Imprese di onoranze funebri estere: come possono operare?

In una data realtà territoriale gli uffici comunali a ciò deputati hanno dovuto affrontare una situazione che non pensavano potesse accadere, cioè il fatto che vi fosse la richiesta di autorizzazione all’esecuzione di un trasporto funebre da parte di un’impresa di onoranze funebri estera.
La situazione non trovava riscontro nelle norme “consuete” o “note”, inducendo gli uffici a formulare un quesito, in cui non era indicata, in forma espressa, la regione, anche se questa emergeva, indirettamente, da alcuni riferimenti (estremi) a una data legge regionale.
L’indicazione della regione è importante per il fatto che solo alcune regioni (Emilia Romagna, Puglia, non altre), pur regolando, come hanno fatto molte altre, l’esercizio dell’attività funebre, considerano anche il caso dei soggetti che, avendo sede fuori regione, occasionalmente vi intervengano, prevedendo che anche in questo caso debbano avere i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività per quanti abbiano sede nella regione. Ne consegue che affrontare la questione con la sola ottica regionale rimane esercizio infruttifero.

Tuttavia, nessuna legge regionale considera il caso di imprese aventi sede all’estero.
Andrebbe, in via generale, osservato come la regolazione dell’attività funebre, per quanto presente in pressoché tutte le leggi regionali in materia, non rientri nelle competenze legislative delle regioni, trattandosi di materia di competenza legislativaesclusivadello Stato, riferendosi all’art. 117, comma 2, lett. e) Cost.
Si tratta di aspetto che, peraltro, non è stato sinora mai rilevato quale vizio di legittimità costituzionale nei casi in cui, negli ultimi anni, il Governo si è avvalso della facoltà di cui all’art. 127 Cost., per cui un richiamo alle leggi regionali non può/potrebbe essere inutile.
È ben vero come le leggi regionali abbiano, spesso se non sempre, trovato impulso nelle pulsioni per pre-determinare una regolazione dell’attività funebre, segno della sensazione che le norme pre-esistenti in materia erano state, e sono, ritenute inidonee ad una normale ed ordinata regolazione di questo particolare mercato, sensazioni forse non sempre fondate.

Oltretutto, nel quesito non è presente neppure un qualche riferimento allo Stato di stabilimento dell’impresa commissionata.
Nel caso, si tratti di Stato membro dell’Unione europea occorre quindi fare riferimento alla Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata col D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 159.
In particolare, l’art. 6 del predetto D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 159 prevede (comma 1) che le sue disposizioni non si applichino ai servizi di trasporto, mentre al comma 2 dispone che non costituiscono servizi di trasporto alcune attività, tra le quali (lett. d)) sono espressamente indicati i servizi di pompe funebri.
Da questa duplice negazione (non si applicano …, non costituiscono …) consegue che i servizi di pompe funebri (il termine è variamente presente con questa formulazione nella normativa dell’Unione europea, inclusa quella in materia di IVA, per cui qui lo si cita, evitando formule variamente utilizzate in leggi regionali di diritto interno) siano soggetti alle disposizioni della predetta Direttiva 2006/123/CE.

A questo punto, considerando il principio della libertà di stabilimento delle attività imprenditoriali in ambito dell’Unione europea, merita farsi cenno agli artt. 11 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 159 (Requisiti vietati) (Cfr.: art. 14 Direttiva 2006/123/CE), 12 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale) (Cfr.: art. 15 Direttiva 2006/123/CE), richiamando per questi ultimi quanto prevede il successivo art. 13 (Notifiche).
Infine, qualora l’imprenditore estero avesse sede e fosse soggetto a legge di Stato terzo, occorrerebbe verificare altre condizioni, ad esempio se risulti o meno la sussistenza di rapporti pattizi, siano essi bi-laterali oppure multi-laterali, vigenti tra Italia e lo Stato terzo che vengano, eventualmente, a trovare applicazione.

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Sereno Scolaro

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