Il trasporto di feretro in altra sede: norme comuni alle esumazioni e alle estumulazioni – 1/2

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 luglio 2021, n. 8198 può essere riassunta nella massima: “””Nel caso di istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’estumulazione di feretro, l’esito del relativo procedimento di valutazione dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste per la traslazione delle salme dal Regolamento di Polizia Mortuaria e non anche da valutazioni di opportunità e di merito amministrativo legate alla tutela degli interessi locali, che dunque non possono essere presi in considerazione dall’Amministrazione ai fini del diniego della istanza o per ritardarne l’esito.”””.
Per inciso, essa è stata una delle numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa avutasi attorno ad una situazione, tra le quali, per brevità, ricordiamo unicamente quella del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20 aprile 2021, n. 4597, che ha ribadito i noti criteri di individuazione della titolarità dello ius eligendi sepulcrum.

Con una tale “massima” si perviene alla considerazione per cui le condizioni (a questo punto: pre-condizioni) per il rilascio dell’autorizzazione all’estumulazione, prima della scadenza della concessione, non possono essere subordinate, per così dire, a valutazioni di opportunità o di merito, quanto di necessità “circoscritte alle“, “pre-determinate dalle” previsioni del Regolamento di polizia mortuaria (riferendosi, evidentemente al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma che si ritiene non possa evitare di doversi fare riferimento, se del caso, altresì anche al Regolamento comunale di polizia mortuaria).
Nello specifico, l’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che: (a) il “comune” possa autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno (con evidente deroga dalle prescrizioni, generali, dell’art. 86, comma 1 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), l’estumulazione di feretri (b) destinati ad essere trasportati in altra sede c) a condizione che, aperto il tumulo, (c.1) il “coordinatore sanitario” constati la perfetta tenuta del feretro e (c.2) dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Inoltre, (d) quando la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Volutamente, sono state virgolettate le parole “comune” e “coordinatore sanitario” per il fatto che, nella prima ipotesi, si tratta di competenza rientrante tra le previsioni dell’art. 107, comma 3, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e, nella seconda, ricordandogli effetti intervenuti in attuazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, sostituendo ad una qualifica (ufficiale sanitario) un’altra (coordinatore sanitario) e non tenendo conto delle competenze attribuite alle regioni in proposito, al punto che si è avuta la nota pronuncia della Corte costituzionale n. 174 del 22 aprile 1991, pronuncia che, se può essere fondata nell’assunto, non è apparsa molto convincente nel momento in cui dichiara la sussistenza di un’incostituzionalità limitata “territorialmente”, cioè con riguardo al solo soggetto ricorrente, come se un’eventuale illegittimità costituzionale potesse sussistere, con limiti territoriali, se ed in quanto sollevata.
Inoltre, trascuriamo anche gli indirizzi operativi di molte regioni sul ruolo, in queste specifiche materie, delle figure propriamente sanitarie, frequentemente orientate a considerare queste funzioni come … obsolete.
Il quadro che esce dalla norma è quello di una – generale – ammissibilità dell’estumulazione dei feretri, quando destinati ad essere trasportati in altra sede, ammissibilità subordinata alla verifica della tenuta del feretro (evitiamo di indicare, come nella norma, la “perfetta”, dato che il feretro o tiene o non tiene …) e/o, in difetto, adottando i rimedi del caso per assicurare la tenuta.

Ma questo “trasporto in altra sede” che portata ha, o può avere?
Dal punto di vista “territoriale”, la destinazione potrebbe essere tanto nel medesimo cimitero, in altro cimitero dello stesso comune, in altro comune, oppure anche all’estero (in tale ultimo caso, verificando che siano osservate le previsioni specifiche).
Superando queste differenze di destinazione, l’”altra sede” potrebbe essere costituita da una tumulazione in manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, diversa rispetto a quella da cui viene richiesta l’estumulazione.
Oppure, potrebbe anche aversi un’estumulazione volta a conferire il feretro ad impianto di cremazione, qui avendo cura, da parte degli aventi titolo, di individuare impianto di cremazione che presenti le caratteristiche tecnologiche, ad autorizzative, per poter procedere alla cremazione di feretri confezionati in duplice cassa, legno e zinco.
Infine, non può escludersi a priori che l’”altra sede” possa essere individuata in un’inumazione, in tale ipotesi tenendo presente quanto dispone l’art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (operazione in genere poco “gradita”, anche comprensibilmente, a chi debba procedervi, ma, piaccia o non piaccia, espressamente prevista dalla normativa).

Una notazione finale può apparire opportuna: l’art. 88, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera, come visto, l’ipotesi che, aperto il tumulo, risulti una non perfetta tenuta del feretro, ammettendo comunque il suo trasferimento sub condicione dell’adozione dei rimedi (idonea sistemazione) del caso.
La formulazione può consentire potrebbe suggerire due differenti “soggetti”, cioè il “comune” oppure l'”autorità sanitaria”.
La prima linea trova conforto nell’incipit del comma 1, in altre parole conservando il “soggetto” titolare della potestà autorizzativa; la seconda trova argomento sullo stesso comma 2.
Esprimiamo l’avviso di aderire, in via interpretativa, per la prima, in quanto l’autorità sanitaria così individuata (o chi, concretamente, nelle singole realtà, assolve a questi incombenti) ha un ruolo, per così dire, “tecnico”, consistente nella verifica della perfetta tenuta del feretro, o, in difetto, nell’indicazione delle misure che, caso per caso, siano ritenute necessarie per ottenere quella “idonea sistemazione” (magari anche verificandone l’idoneità, una volta poste in atto), ma non dispone, in proposito, di alcune potestà autorizzativa.
Al più (anzi, questa va indubitabilmente riconosciuta in quanto insita e propria nella funzione) quella prescrittiva circa l’idoneità delle misure da porre in atto.
Si tratta di un orientamento esposto a critiche, in sostanza “debole” (apparentemente), in quanto la fattispecie del comma 2 si colloca “a valle” dell’autorizzazione (comma 1), in un momento successivo ad essa, nella fase di esecuzione dell’autorizzazione (…, aperto il tumulo, …), dato che il può consentire sembrerebbe comportare una sorta di autorizzazione “aggiuntiva”, il cui contenuto dovrebbe comportare la verifica dell’avvenuta idonea sistemazione.
In realtà, più che di autorizzazione “aggiuntiva”, si dovrebbe considerare la presenza di altro, cioè delle modalità di effettuazione, di concreta ed operativa esecuzione di quel trasporto in altra sede che è la motivazione iniziale, originaria dell’autorizzazione all’estumulazione prima della scadenza della concessione.

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Sereno Scolaro

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